Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/2015

Corte cost., ord. 5 novembre 2015, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
225/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
21 ottobre 2015
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:225

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 2, bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
  • art. 2, comma 36, vicies semel, lett. m), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 38594

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2- bis , del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (aggiunto dall'art. 2, comma 36- vicies semel , lett. m , del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 Cost., in quanto stabilisce che, per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al medesimo decreto, le parti possono accedere al patteggiamento solo ove ricorra l'attenuante prevista dai precedenti commi 1 e 2, e cioè solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti (comprensivi delle sanzioni amministrative, ancorché non applicabili all'imputato in forza del principio di specialità) siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015 ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo. In particolare, la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento, trasferita nel comma 2 del nuovo art. 13- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non è identica a quella sottoposta a scrutinio, così come non lo è la disciplina, da essa richiamata, della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno. Le due discipline - vecchia e nuova - differiscono tra loro per un insieme di particolari, sicché spetta al giudice a quo verificare, con una nuova valutazione alla luce del mutato quadro normativo, se, e in quale misura, lo ius superveniens incida sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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