Corte costituzionale
Sentenza n. 44/2014
Corte cost., sent. 13 marzo 2014, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/2014
- Data di deposito
- 13 marzo 2014
- Data di decisione
- 10 marzo 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 16, comma 3, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 4, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 5, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 7, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 8, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 10, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 11, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 12, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 13, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 14, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 15, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 16, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 28, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 19, comma 2, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- nella formulaz. antecedente la sostituzione introdotta da, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 16, comma 2, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta da, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 16, comma 9, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 17, lett. a), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- nel testo sostituito da, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 19, comma 5, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 19, comma 6, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 16, comma 6, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 20, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 21, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 19, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 19, comma 2, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 19, comma 6, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 16, comma 10, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,», limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,», decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 4, ultimo periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 16, comma 7, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni», decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 133, comma 2, Costituzione
- art. 9, comma 2, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 133, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 6, ultima parte, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 114, comma 1, Costituzione
- art. 114, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. b), statuto regione Sardegna
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
Massime
Massima n. 37727
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p ), e quarto comma, in combinato disposto, agli artt. 118, 133, secondo comma, Cost., all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 - che istituisce unioni di Comuni, disciplinandone organi e funzioni. Infatti, la Regione Lazio ha rinunziato all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, in mancanza di accettazione della controparte costituita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e non l'estinzione del processo.
Massima n. 37728
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, 120, 133, Cost. - che prevedeva per alcuni Comuni l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante un'unione di Comuni, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici loro spettanti. Infatti, avendo l'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 modificato la disposizione in modo da non potersi ravvisare una sostanziale coincidenza tra la normativa impugnata e quella sopravvenuta, non è possibile trasferire la questione sulla nuova norma, né è possibile riscontrare un effetto satisfattorio per le ricorrenti. - Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37729
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, 117, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 133, Cost. - che prevede per certi Comuni l'alternativa tra l'adesione all'unione di Comuni e l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici loro spettanti mediante l'unione. Infatti, nel testo risultante dall'art. 19, comma 2 del d.l. n. 95 del 2012, la disposizione non risulta riproposta, cosa che deve ritenersi satisfattiva per le ricorrenti. - Sulla cessazione della materia del contendere, per effetto di sopravvenuta modifica normativa satisfattoria per la ricorrente, vedi la citata sentenza n. 326/2010.
Massima n. 37730
Deve essere dichiarata inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che prevede l'applicazione della disciplina dello stesso art. 16 all'unione di cui al comma 1, in deroga all'art. 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, detta deroga è collocata attualmente, in virtù dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, nel comma 1 dell'art. 16 impugnato, su cui si è già riscontrata la non trasferibilità della relativa questione. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37731
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che individua le funzioni affidate all'unione per conto dei Comuni. Infatti, l'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, nel sostituire la disposizione impugnata, introduce delle modifiche significative e non satisfattive, per cui non è possibile effettuare il trasferimento della questione, né pronunciare la cessazione della materia del contendere. - Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37732
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che contiene disposizioni relative alla successione nei rapporti giuridici, al trasferimento delle risorse umane e strumentali, alla soggezione al patto di stabilità interno. Infatti, è stato modificato, in maniera significativa e non satisfattiva, l'ambito applicativo della normativa impugnata per effetto del sopravvenuto art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012. - Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37733
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che contiene disposizioni relative alle unioni di Comuni e ad altre forme associative di Comuni. Infatti, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, la disposizione non è più presente, e la modifica è da ritenersi satisfattiva.
Massima n. 37734
È inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118 e 133 - che conteneva disposizioni relative agli organi di governo di Comuni che fanno parte di un'unione o che esercitano le proprie funzioni tramite l'unione. Infatti, in conseguenza dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, la disposizione è stata riprodotta in un altro comma, ma con una sostanziale differenza - che viene ritenuta non satisfattiva - rispetto alla formulazione originaria. - Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37735
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 11, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, 133, Cost. - che contiene disposizioni in tema di composizione degli organi dell'unione. Infatti, a seguito della sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, non è più previsto l'intervento del legislatore statale in materia di elezione degli organi di governo, cosa che costituisce una modifica significativa e non satisfattiva. - Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37736
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 12, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che prevedeva l'elezione del presidente dell'unione tra i componenti del consiglio. Infatti, a seguito del d.l. n. 95 del 2012, è intervenuta una modifica sostanziale non satisfattiva. - Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37737
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 15, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che prevedeva che agli amministratori dell'unione, che riscuotessero emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali, non spettasse alcun trattamento per la carica sopraggiunta fino al momento dell'esercizio dell'opzione. Infatti, in conseguenza della sostituzione introdotta dal d.l. n. 95 del 2012, è intervenuta una modifica sostanziale non satisfattiva. - Sul trasferimento della questione sulla nuova norma, qualora dalla disposizione sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 40/2010. - Sull'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio, vedi le citate sentenze nn. 32/2012 e 326/2010.
Massima n. 37738
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 16, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo comma, secondo comma, lett. p ), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 133, Cost. - che concerneva i Comuni che svolgevano funzioni amministrative e servizi pubblici mediante convenzione. Infatti, la modifica sostanziale intervenuta con l'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 è da ritenersi satisfattiva.
Massima n. 37739
È inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, lett. a ), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. - in materia di unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi. Infatti, la deducibilità di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze è ammessa soltanto qualora la violazione ridondi comunque sul riparto di competenze, cosa non ravvisabile nel caso di specie. - Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi le citate sentenze nn. 237/2009, 289/2008 e 216/2008.
Massima n. 37740
È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2 del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. - in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi. Infatti, la deducibilità di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze è ammessa soltanto qualora la violazione ridondi comunque sul riparto di competenze, cosa non ravvisabile nel caso di specie. - Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi le citate sentenze nn. 237/2009, 289/2008 e 216/2008.
Massima n. 37741
È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2 del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. - in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi. Infatti, la deducibilità di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze è ammessa soltanto qualora la violazione ridondi comunque sul riparto di competenze, cosa non ravvisabile nel caso di specie. - Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi le citate sentenze nn. 237/2009, 289/2008 e 216/2008.
Massima n. 37742
È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2 del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Umbria in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. - in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi. Infatti, la deducibilità di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze è ammessa soltanto qualora la violazione ridondi comunque sul riparto di competenze, cosa non ravvisabile nel caso di specie. - Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi le citate sentenze nn. 237/2009, 289/2008 e 216/2008.
Massima n. 37743
È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 97, Cost. - in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi. Infatti, la deducibilità di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze è ammessa soltanto qualora la violazione ridondi comunque sul riparto di competenze, cosa non ravvisabile nel caso di specie. - Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi le citate sentenze nn. 237/2009, 289/2008 e 216/2008.
Massima n. 37744
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 17, lett. a ), 19, 20 e 21 del d.l. n. 138 del 2011 - impugnati dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, 133, secondo comma, Cost. - che prevedono, con una disciplina di dettaglio, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, la normativa impugnata non prevede la fusione e l'estinzione dei piccoli Comuni, con conseguente modifica delle circoscrizioni territoriali, bensì l'esercizio delle funzioni amministrative in forma associata. Inoltre, la previsione di un vincolo soltanto per una categoria di Comuni non è incompatibile con l'art. 114 Cost., che non obbliga il legislatore statale a sottoporre tutti i Comuni alla medesima disciplina, indipendentemente dalle caratteristiche numeriche della popolazione. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.
Massima n. 37745
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, una disposizione statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una - sia pur parziale - compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle Regioni. Inoltre, il carattere specifico delle prescrizioni non esclude il carattere di principio di una norma, qualora risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, come avviene nel caso di specie. Infine, il principio di leale collaborazione non si applica al procedimento di formazione delle leggi. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008. - Sulla compatibilità del carattere specifico di una prescrizione con il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, vedi la citata sentenza n. 430/2007. - Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, v. le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.
Massima n. 37746
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 16, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del 6 luglio 2012, n. 95, limitatamente alle parole «a maggioranza dei componenti», e l'art. 19, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, limitatamente alle parole «a maggioranza dei componenti» - impugnati dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. - che prevedono che i Comuni avanzano alla Regione una proposta di aggregazione con deliberazione a maggioranza dei componenti del Consiglio comunale. Infatti, l'indicazione della maggioranza necessaria per la deliberazione esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene esclusivamente all'ambito dell'ordinamento dei predetti organismi. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008. - Sulla compatibilità del carattere specifico di una prescrizione con il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, vedi la citata sentenza n. 430/2007. - Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, v. le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.
Massima n. 37747
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 5, 6, 9 e 10 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Toscana in relazione al principio di leale collaborazione - che dettano disposizioni in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, il contenuto precettivo deve ritenersi coessenziale al principio di coordinamento della finanza pubblica, perché disciplina modalità procedimentali necessarie per il funzionamento delle unioni. Inoltre, il principio di leale collaborazione non si applica al procedimento di formazione delle leggi. - Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, vedi le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.
Massima n. 37748
È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 10, limitatamente alle parole «con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti», nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. - che prevede che il Consiglio adotta lo statuto dell'Unione con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti. Infatti, l'indicazione della maggioranza necessaria per la deliberazione esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene esclusivamente all'ambito dell'ordinamento dei predetti organismi. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008. - Sulla compatibilità del carattere specifico di una prescrizione con il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, vedi la citata sentenza n. 430/2007. - Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, v. le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.
Massima n. 37749
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 17, lett. a ), 19, 20 e 21 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost. - che ridefinisce, sulla base delle soglie demografiche, il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai Comuni fino a diecimila abitanti, e prevede che quelli fino a 1.000 abitanti hanno solo Consiglio e Sindaco, e prevede modalità temporali e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei Comuni fino a quindicimila abitanti. Infatti, la normativa statale impugnata è finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.
Massima n. 37750
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost. - nella parte in cui autorizza il Prefetto ad accertare che gli enti territoriali abbiano attuato tempestivamente quanto stabilito dall'art. 2, comma 186, lett. e ) della legge 191 del 2009, e dall'art. 14, comma 32, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, e ad assegnare, in caso di in attuazione, un termine perentorio per provvedere, decorso il quale trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge n. 131 del 2003. Infatti, la norma censurata è finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico e causando una violazione della normativa comunitaria.
Massima n. 37751
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5 del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, del d.l. n. 138 del 2011 - impugnati dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 114, 117 e 118, Cost. - che recano disposizioni in tema di ordinamento di unioni di Comuni. Infatti, la normativa statale impugnata rientra nella materia del coordinamento della finanza pubblica. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008. - Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009. - Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p ), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.
Massima n. 37752
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, in riferimento agli artt. 5, 77, 114, 118, primo comma, Cost. - che prevede, tra l'altro, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, per quanto riguarda le censure riferite agli artt. 77 e 5, Cost., non si ravvisa la motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi denunciati sul riparto di competenze; per quanto concerne, invece, le censure riferite agli artt. 114 e 118, primo comma, Cost., si constata la genericità dell'allegazione e il difetto di un'adeguata motivazione. - Sull'invocabilità da parte delle Regioni di parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, purché si ravvisi la ridondanza di tali violazioni sul riparto stesso, vedi le citate sentenze nn. 234/2013, 22/2012, 128/2011, 326, 156, 52 e 40/2010, 341/2009.
Massima n. 37753
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, commi 2 e 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo e secondo comma, lett. p ), 118 e 133, Cost. - che prevedono, tra l'altro, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni censurate sono finalizzate al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008. - Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009. - Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p ), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.
Massima n. 37754
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnati dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p ), sesto comma, e 118, Cost. - che prevedono che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni censurate sono finalizzate al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica. - Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005. - Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008. - Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005. - Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010. - Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005. - Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008. - Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009. - Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p ), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.
Massima n. 37755
È inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. - che contiene disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali. Infatti, manca una motivazione in ordine al collegamento tra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni.
Massima n. 37756
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. 13 agosto 2011, n, 138 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost. - che prevede che al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto da determinate disposizioni di legge, e assegna, in caso di in attuazione, un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge n. 131 del 2003. Infatti, la disposizione censurata è finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale, nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica, non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria.
Massima n. 37757
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, quarto comma e 133, secondo comma, Cost. - che prevede, tra l'altro, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le censure, non riferite a specifici commi, sono generiche, non emergendo le ragioni per cui le disposizioni censurate comporterebbero la violazione dei parametri. - Sull'inammissibilità per difetto di motivazione circa il collegamento tra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni, vedi le citate sentenze nn. 22/2013 e 249/2009.
Massima n. 37758
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 117, sesto comma, Cost., e 3, primo comma, lett. b ), dello statuto della Regione Sardegna - che contiene disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali. Infatti, la normativa censurata non può ritenersi applicabile alla Regione al di fuori delle particolari procedure contemplate dallo Statuto, stante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 19- bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 16, comma 29 del medesimo d.l. - Sulla portata dell'art. 27, comma 1, della legge 42 del 2009, e dell'art. 16, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011, vedi la citata sentenza n. 193/2012. - Sull'art. 19- bis del d.l. n. 138 del 2011, vedi la citata sentenza n. 241/2012.
Massima n. 37759
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p ), terzo e quarto comma, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le censure sono generiche, non essendo chiarite le ragioni per cui le disposizioni censurate comporterebbero la violazione dei parametri di riferimento. - Sull'inammissibilità per difetto di motivazione circa il collegamento tra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni, vedi le citate sentenze nn. 22/2013 e 249/2009.
Massima n. 37760
È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, i parametri invocati non attengono al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e non è stato chiarita la ridondanza sul detto riparto di competenze.
Massima n. 37761
È inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Massima n. 37762
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 118, primo e secondo comma, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, l'art. 118, primo comma, Cost., non è violato perché la mancata previsione dell'unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificarne con legge le modalità di esercizio delle funzioni. Invece, con riguardo all'art. 118, secondo comma, Cost., si deve osservare che lo stesso dettato normativo espressamente dispone che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, così ribadendo la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Massima n. 37763
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117 Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni che richiedono ai Comuni con ridotto numero di abitanti la gestione in forma associata di servizi e funzioni pubbliche perseguono l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi e, pertanto, sono riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, assumendo il rango di normativa di principio. Da ciò discende la legittimità dell'incidenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale. La disposizione che prevede le modalità procedimentali necessarie per il funzionamento delle unioni è in larga parte coessenziale al principio di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla legittimità dell'incidenza dell'art. 16, del d.l. n. 138 del 2011, su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 237/2009.
Massima n. 37764
È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, del d.l. 13 agosto 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che contiene disposizioni in tema di organi dell'unione. Infatti, la parte della disposizione che prevede la garanzia dell'appartenenza alle opposizioni di uno dei due consiglieri cui si fa riferimento esula dal coordinamento della finanza pubblica, attenendo all'ambito dell'ordinamento dell'unione. La decisione assorbe l'istanza di sospensione cautelare.
Massima n. 37765
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Campania in riferimento all'art. 118 Cost. - che detta una disciplina in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, la mancata previsione dell'unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificare con legge le modalità di esercizio delle funzioni stesse, disponendo che esse siano esercitate in forma associata.
Massima n. 37766
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalla Regione Campania in riferimento all'art. 117 Cost. - che prevede un'unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, si tratta di una normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, per cui ne risulta legittima l'incidenza sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di unione di Comuni. - Sulla legittimità dell'incidenza di una normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle Regioni, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456 e 244/2005.
Massima n. 37767
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, Cost., e 3, primo comma, lett. b ) dello statuto della Regione Sardegna - che pone una disciplina in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012, la normativa del d.l. n. 95 del 2012 non è immediatamente applicabile alle Regioni ad autonomia speciale, ma richiede il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. - Sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012, vedi le citate sentenze nn. 236/2013 e 229/2013.
Massima n. 37768
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, impugnati dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p ), terzo e quarto comma, 118, secondo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., che pongono una disciplina in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, la normativa statale impugnata costituisce normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, che può incidere sulle materie di competenza regionale e determinare una compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative, nonché una limitazione di autonomia impositiva, di entrata e di risorse patrimoniali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe, nonché la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, Puglia, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», nonché dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni»;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p) e quarto comma, in combinato disposto, agli artt. 118, 133, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), nonché del principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 134 del 2011;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 16, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 147 del 2011;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost. con il ricorso n. 147 del 2011; dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, in combinato disposto con gli artt. 117 e 119, quarto comma, Cost., con il ricorso n. 153 del 2011; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, quarto comma, 133, secondo comma, e 120 Cost., con il ricorso n. 155 del 2011;
9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione con il ricorso n. 147 del 2011;
11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 11, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost. con il ricorso n. 147 del 2011;
14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost. con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 15, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost. con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
16) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, lettera a), del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;
17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011;
18) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;
19) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;
20) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 97 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;
21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in riferimento agli artt. 5, 77, primo e secondo comma, 114 e 118, primo comma, Cost., con i ricorsi n. 144, 146 e 147 del 2011;
22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;
23) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, quarto comma, e 133, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 155 del 2011;
24) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, Cost., con il ricorso n. 145 del 2012;
25) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;
26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;
27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20, e 21, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 114, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114 e 117, quarto comma, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;
28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;
29) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 133 del 2011;
30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20 e 21, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;
31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;
32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011;
33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo, secondo comma, lettera p), 118 e 133 Cost. con i ricorsi n. 144, 146 e 147 del 2011;
34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), secondo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;
35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;
36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e, limitatamente all'art. 16, comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948 e all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso n. 160 del 2011;
37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;
38) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117 Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;
39) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promossa dalla Regione Campania, in riferimento all'art. 118 Cost., con il ricorso n. 153 del 2012;
40) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Campania, in riferimento all'art. 117 Cost., con il ricorso n. 153 del 2012;
41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, e all'art. 117, quarto e sesto comma, Cost., con il ricorso n. 160 del 2012;
42) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2011, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, secondo comma, e 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., con il ricorso n. 172 del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Massimiliano BONI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014.
Il Cancelliere
F.to: Massimiliano BONI
Testo integrale
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