Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/2014
Corte cost., ord. 30 gennaio 2014, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/2014
- Data di deposito
- 30 gennaio 2014
- Data di decisione
- 28 gennaio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, con allegata tabella A, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 1, con l'allegata tabella A, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 2, con l'allegato 1, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
Parametri
- art. 72, comma 1, Costituzione
- art. 72, comma 4, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. e), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 37606
Nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati relativamente alla disposta soppressione di diversi uffici giudiziari, sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dall'Associazione nazionale avvocati italiani, dall'Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, da G. G., dall'Associazione avvocati sud pontino, dal Comune di Gaeta, dal Comune di Formia, dal Comune di Cariati e dai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco. Infatti, in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale, l'intervento di soggetti che, come quelli indicati, non sono parti nei giudizi a quibus è ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo , ovvero quando siano lese le loro prerogative: nella specie, tali presupposti non ricorrono. Per quanto riguarda i su citati Comuni deve essere, inoltre, precisato che il rafforzato carattere esponenziale degli enti locali territoriali - desumibile dalla versione attuale dell'art. 114 Cost., risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - non può comportare la titolarità di un interesse generale della collettività locale sganciato dalla cura, ancorché mediata, delle proprie attribuzioni, quale si rinviene nel caso in esame. - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 237/2013 e 272/2012. - Sul principio secondo cui nell'attuale versione dell'art. 114 Cost. «gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare», v. la citata sentenza n. 106/2002.
Massima n. 37607
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare ex post un fatto come illecito ai fini di una eventuale condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno. Tuttavia, una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, sicché la suindicata questione non è rilevante nel giudizio principale, nel quale - in base alla prospettazione dello stesso rimettente - la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata. - Per l'affermazione che una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 202/1991 e ordinanza n. 71/2009.
Massima n. 37608
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 76 Cost., dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, limitatamente alla inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Rossano nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse. Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare ex post un fatto come illecito ai fini di una eventuale condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno. Tuttavia, una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, sicché la suindicata questione non è rilevante nel giudizio principale, nel quale - in base alla prospettazione dello stesso rimettente - la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata. - Sul principio secondo cui una sentenza della Corte costituzionale non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 202/1991 e ordinanza n. 71/2009.
Massima n. 37609
Sono manifestamente infondate, in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con le quali si censurano l'eterogeneità della norma di delega rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel d.l. n. 138 del 2011 convertito dalla legge stessa nonché l'approvazione di essa senza l'adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera. Nella citata sentenza è stato, infatti, escluso che la disposizione de qua - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - abbia alterato l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione, essendo la delega conferita diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011. Quanto all'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, la pronuncia del 2013 ha rilevato che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa». - In riferimento ad identiche questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013.
Massima n. 37610
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. ed ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b ), d ) ed e ), della legge delega n. 148 del 2011 - degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, limitatamente alla disposta soppressione di alcuni Tribunali ordinari. Come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri - nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento. Alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione, tanto più che, nell'adozione del decreto legislativo, sono state considerate, specificamente, le singole realtà locali, ivi comprese quelle dei Tribunali cui appartengono gli attuali remittenti ed è stato effettuato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco. - In riferimento ad identiche questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013.
Massima n. 37611
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, limitatamente alla disposta soppressione di alcuni Tribunali ordinari. Come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. (quanto ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza) non sussiste, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati, come posto in luce nelle menzionate schede tecniche. In relazione alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., non si ravvisa alcun impedimento o limitazione nell'accesso alla giustizia e, d'altra parte, la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace. Neppure è violato il principio del giudice naturale, di cui all'art. 25, primo comma, Cost., posto che questa nozione «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"» e la normativa impugnata concreta, appunto, tale «precostituzione per legge». L'ulteriore dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non sussiste, perché la normativa denunciata persegue, al contrario, le finalità di complessivo buon andamento dell'amministrazione. Infine, non è ravvisabile neanche la dedotta violazione dell'art. 81 Cost., atteso che, da una parte, la presenza della clausola di invarianza, dall'altra, la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio della delega legislativa, ne escludono la violazione. - In riferimento ad identiche questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013. - Per l'affermazione che la nozione di giudice naturale «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"», v. la citata sentenza n. 237/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dall'Associazione nazionale avvocati italiani, dall'Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, da G. G., dall'Associazione avvocati sud pontino, dal Comune di Gaeta, dal Comune di Formia, dal Comune di Cariati e dai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rossano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Rossano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate, nel complesso, in riferimento all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, lettere b), d) ed e), dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
6) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 gennaio 2014.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze