Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2012
Corte cost., sent. 6 dicembre 2012, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2012
- Data di deposito
- 6 dicembre 2012
- Data di decisione
- 24 ottobre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 16, decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010
- decreto ministeriale n. 145 del 6 luglio 2011
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 4, comma 3, secondo periodo, e parte del sesto periodo, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 5, comma 2, parte del primo periodo, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 5, comma 4, parte, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 5, comma 5, parte, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 6, comma 2, parte, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 7, parte, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 11, comma 1, parte, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 13, parte, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 17, comma 4, lett. d), decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 24, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 60, legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36772
Va confermata l'ordinanza, adottata nel corso dell'udienza pubblica ed allegata alla sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio di soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus , in quanto sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Massima n. 36773
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in quanto il rimettente omette qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame; né la rilevata omissione potrebbe essere sanata con l'esame del fascicolo relativo al giudizio di merito, perché ciò si tradurrebbe in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 36774
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost; la declaratoria deve essere estesa all'intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi. Infatti, la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie; inoltre l'art. 60 della legge n. 69 del 2009 non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione; infine, quanto alla finalità ispiratrice del detto istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio , come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.
Massima n. 36775
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quindi in via consequenziale alla decisione adottata, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» ; d) dell'art. 5, comma 5, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano», anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d ), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell'art. 24 del detto decreto legislativo; ogni altro profilo resta assorbito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell'art. 24 del detto decreto legislativo;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell'art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:
ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale
introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(TAR) depositata il 12 aprile 2011 (n. 268 Reg. ordinanze 2011);
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale
introdotto con ordinanza del Tribunale di Genova depositata il 18 novembre 2011
(n. 108 Reg. ordinanze 2012);
rilevato che nel primo dei detti giudizi di legittimità
costituzionale (R. O. n. 268 del 2011) sono intervenuti: il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano; la Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato (SIC&A), s. r. l.; l’Associazione
Nazionale Mediatori e Conciliatori; l’Unioncamere – Unione Italiana delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la Camera di
commercio di Cagliari; la Camera di commercio di Firenze; la Camera di
commercio di Milano; la Camera di commercio di Palermo; la Camera di commercio
di Potenza; la Camera di commercio di Roma; la Camera di commercio di Torino;
la Camera di commercio di Venezia; ASSOMEDIAZIONE – Associazione italiana
organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione;
che nel secondo dei detti giudizi di legittimità costituzionale (R. O. n.
108 del 2012) è intervenuto, con atto depositato il 26 giugno 2012, il
Consiglio Nazionale Forense;
che i soggetti e gli enti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi
a quibus;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a
intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al
Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al
Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale,
mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i
terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex
plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con
sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009,
confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del
2008, n. 245 del 2007);
che, nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità
costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa
concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono
anche riguardare interessi professionali della classe forense o delle Camere di
commercio, ma concernono più in generale le posizioni che le parti intendono
azionare nel processo e non mettono in gioco le prerogative del Consiglio
Nazionale Forense, dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati o delle dette Camere
di commercio, nonché, a maggior ragione, degli altri soggetti sopra indicati;
che l’ammissibilità d’interventi ad opera di terzi, titolari di interessi
soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con
il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto
l’accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del
giudice a quo;
che, pertanto, gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità
costituzionale sopra indicati dai soggetti di cui in motivazione devono essere
dichiarati inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti di cui
in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale R. O. n. 268 del 2011
e n. 108 del 2012.
F.to: Alfonso Quaranta, Presidente
Testo integrale
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