Corte costituzionale

Sentenza n. 272/2012

Corte cost., sent. 6 dicembre 2012, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/2012
Data di deposito
6 dicembre 2012
Data di decisione
24 ottobre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:272

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36772

Va confermata l'ordinanza, adottata nel corso dell'udienza pubblica ed allegata alla sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio di soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus , in quanto sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

Massima n. 36773

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in quanto il rimettente omette qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame; né la rilevata omissione potrebbe essere sanata con l'esame del fascicolo relativo al giudizio di merito, perché ciò si tradurrebbe in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 36774

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost; la declaratoria deve essere estesa all'intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi. Infatti, la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie; inoltre l'art. 60 della legge n. 69 del 2009 non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione; infine, quanto alla finalità ispiratrice del detto istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio , come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.

Massima n. 36775

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quindi in via consequenziale alla decisione adottata, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» ; d) dell'art. 5, comma 5, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano», anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d ), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell'art. 24 del detto decreto legislativo; ogni altro profilo resta assorbito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell'art. 24 del detto decreto legislativo;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell'art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:

ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale

introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(TAR) depositata il 12 aprile 2011 (n. 268 Reg. ordinanze 2011);

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale

introdotto con ordinanza del Tribunale di Genova depositata il 18 novembre 2011

(n. 108 Reg. ordinanze 2012);

rilevato che nel primo dei detti giudizi di legittimità

costituzionale (R. O. n. 268 del 2011) sono intervenuti: il Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Milano; la Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato (SIC&A), s. r. l.; l’Associazione

Nazionale Mediatori e Conciliatori; l’Unioncamere – Unione Italiana delle

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la Camera di

commercio di Cagliari; la Camera di commercio di Firenze; la Camera di

commercio di Milano; la Camera di commercio di Palermo; la Camera di commercio

di Potenza; la Camera di commercio di Roma; la Camera di commercio di Torino;

la Camera di commercio di Venezia; ASSOMEDIAZIONE – Associazione italiana

organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione;

che nel secondo dei detti giudizi di legittimità costituzionale (R. O. n.

108 del 2012) è intervenuto, con atto depositato il 26 giugno 2012, il

Consiglio Nazionale Forense;

che i soggetti e gli enti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi

a quibus;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a

intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al

Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al

Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale,

mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i

terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed

immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente

regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex

plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con

sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009,

confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del

2008, n. 245 del 2007);

che, nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità

costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa

concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono

anche riguardare interessi professionali della classe forense o delle Camere di

commercio, ma concernono più in generale le posizioni che le parti intendono

azionare nel processo e non mettono in gioco le prerogative del Consiglio

Nazionale Forense, dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati o delle dette Camere

di commercio, nonché, a maggior ragione, degli altri soggetti sopra indicati;

che l’ammissibilità d’interventi ad opera di terzi, titolari di interessi

soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con

il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto

l’accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica

della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del

giudice a quo;

che, pertanto, gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità

costituzionale sopra indicati dai soggetti di cui in motivazione devono essere

dichiarati inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti di cui

in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale R. O. n. 268 del 2011

e n. 108 del 2012.

F.to: Alfonso Quaranta, Presidente

Testo integrale

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