Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2012
Corte cost., sent. 16 febbraio 2012, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2012
- Data di deposito
- 16 febbraio 2012
- Data di decisione
- 13 febbraio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, quater, decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010
- legge n. 10 del 26 febbraio 2011
- art. 5, comma 5, quater, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 5, comma 5, quinquies, primo periodo, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 36068
Nonostante la generica formulazione dei ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Liguria e Basilicata avverso l'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, deve ritenersi che detti ricorsi appuntano, nella sostanza, le proprie censure sul solo primo periodo del comma 5-quinquies, per cui deve ritenersi che esso costituisca l'oggetto dell'impugnativa regionale.
Massima n. 36069
In relazione al ricorso regionale proposto in via principale nei confronti dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce comma 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 deve ritenersi ammissibile la questione sollevata in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost., dato che la violazione denunciata risulta potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, in quanto le norme impugnate incidono su un ambito materiale di competenza legislativa concorrente («protezione civile»), attraverso il ricorso al decreto-legge, con cui lo Stato avrebbe vincolato le Regioni utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze del tutto diverse; inoltre, l'approvazione di una nuova disciplina "a regime", attraverso la corsia accelerata della legge di conversione, pregiudicherebbe la possibilità per le Regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo. - Sulla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione, v. citate sentenze n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003.
Massima n. 36070
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce comma 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che, per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione, non facevano parte del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, regolando i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, e dunque una normativa "a regime", del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», con palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe", trattandosi di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile; con il ché l'inserimento delle norme denunciate, stante il loro carattere di eterogeneità rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui al secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. - Sugli indici alla stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere», la «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita, v. citate sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007. - Sul presupposto della necessità e l'urgenza di un decreto-legge, v. citata sentenza n. 335 del 2010.- Sul procedimento formativo di una legge, v. citata sentenza n. 9 del 1959.
Massima n. 36071
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 119, comma primo, Cost., l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto le norme impugnate, imponendo alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l'autonomia di entrata delle stesse. Parimenti, le suddette norme ledono l'autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente. Risulta violato altresì il quarto comma dell'art. 119 Cost., sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse, con potenziale violazione anche del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. poiché l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell'art. 119 Cost.: le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (quali sono quelli derivanti dalla necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili), al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali. Sono assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.
Massima n. 36072
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce il commi 5-quater nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo cui «il Presidente della regione interessata» è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, in quanto detta disposizione contrasta con l'art. 23 Cost., violando la riserva di legge in materia tributaria, e con l'art. 123 Cost., poiché lede l'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni. Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti. - In tema di violazione dell'autonomia statutaria regionale, v. citate sentenze n. 201 del 2008, n. 387 del 2007).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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