Corte costituzionale

Sentenza n. 77/2011

Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/2011
Data di deposito
11 marzo 2011
Data di decisione
7 marzo 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 7, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010
  • art. 3, comma 6, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2009
  • art. 18, comma 4, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010
  • art. 19, comma 1, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010
  • art. 19, comma 2, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010
  • art. 19, comma 3, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010
  • art. 19, comma 4, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010
  • art. 19, comma 5, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010
  • art. 19, comma 7, legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35461

Va dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alla questione relativa all'art. 18, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, avendo il Presidente del Consiglio dei ministri rinunciato alla sua impugnazione e non essendosi costituita in giudizio la parte resistente.

Massima n. 35462

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - il quale prevede che la Giunta regionale adotti una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, e stabilisce anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore - in quanto la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Sulla riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "ordinamento civile", v. citate sentenze n. 332, n. 324 e n. 151/2010, n. 189/2007.

Massima n. 35463

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la Azienda sanitaria molisana di prorogare per il periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. E' ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta . Restano assorbite le censure svolte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Sul contenimento della spesa sanitaria, v. citate sentenze n. 100 e n. 40/2010, n. 94/2009.

Massima n. 35464

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, il quale stabilisce che la Azienda sanitaria molisana propone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro «anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1». Quest'ultimo articolo, al comma 8, prevede la stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato. Orbene, la disposizione censurata non comporta un rischio di compromissione dell'obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale, perché vale, anche per le procedure di stabilizzazione che la Regione potrebbe eventualmente attivare, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro. Non è ravvisabile, dunque, contrasto con il principio fondamentale espresso dall'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, né, conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, Cost. Neppure sussiste la lesione degli artt. 3 e 97 Cost. Infatti, l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 non costituisce la fonte del potere dell'amministrazione molisana di procedere alla stabilizzazione dei precari, fonte che invece va individuata nell'art. 3 della precedente legge regionale n. 1 del 2009, non impugnata dallo Stato e, pertanto, ancora in vigore, e si limita a prevedere che, nel piano di riorganizzazione del personale, l'Azienda sanitaria molisana tenga conto anche del personale precario da stabilizzare in virtù della precedente normativa del 2009.

Massima n. 35465

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, in quanto la disciplina censurata nel consentire la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato anche in relazione ad iniziative diverse da quelle contemplate dalla summenzionata norma statale si pone in contrasto con la disciplina posta da quest'ultima e, pertanto, vìola l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Resta assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost.

Massima n. 35466

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 5, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma regionale censurata sostanzialmente istituisce una nuova professione (quella dell'informatore medicoscientifico aziendale), rinviando ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione, così violando il principio in virtù del quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.

Massima n. 35467

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, il quale prevede che, in relazione all'attività del commissario ad acta e del subcommissario (nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro dal disavanzo nella spesa sanitaria), è applicabile l'art. 8 della legge della Regione Molise n. 15 del 1991 che, con riferimento al personale delle segreterie particolari degli organi, prevede anche la possibilità di assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato personale esterno all'Amministrazione regionale (comma 7). Tale disposizione, che attribuisce la facoltà di ricorrere a nuove assunzioni per le esigenze della gestione commissariale, si pone in aperto contrasto con il vincolo posto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 (il quale stabilisce che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale dei Piani di rientro «utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente»), che ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010;

dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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