Corte costituzionale
Sentenza n. 68/2011
Corte cost., sent. 3 marzo 2011, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/2011
- Data di deposito
- 3 marzo 2011
- Data di decisione
- 23 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 6, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 1, comma 1, bis, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
- art. 1, comma 1, ter, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
- art. 1, comma 1, quater, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
- art. 1, comma 1, quinquies, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 2, comma 4, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
- art. 13, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 15, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 24, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 24, comma 3, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 26, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 30, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 20, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 19, comma 8, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 21, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 21, comma 4, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 21, comma 5, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 21, comma 6, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 22, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 16, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 16, comma 2, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 16, comma 3, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 17, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 18, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 19, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 30, comma 2, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 30, comma 3, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 30, comma 5, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 30, comma 6, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
- art. 25, legge della Regione Puglia n. 25 del 3 agosto 2007
- art. 17, legge regionale n. 1 del 12 gennaio 2005
- art. 30, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 15, comma 7, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 17, 10, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 17, 11, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 17, 12, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 17, 13, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 30, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 24, decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
- art. 31, decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
- art. 15, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 2, comma 71, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 19, comma 2, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 117, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 2, comma 74, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 61, comma 14, decreto legge n. 112 del 12 luglio 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 18, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 19, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 122 del 6 agosto 2008
Massime
Massima n. 35430
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione riguardante l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, relativo alle dotazioni organiche per sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (n. 333 del 2010) delle norme cui essa è strumentale.
Massima n. 35431
Sono inammissibili, in relazione agli artt. 24 e 31 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. Tali parametri, infatti, sono menzionati nell'epigrafe del ricorso, senza però essere successivamente richiamati, né accompagnati da alcuna argomentazione.
Massima n. 35432
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, nella parte in cui ha sostituito l'art. 25, commi 2, 3, 5 e 6, della legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, in quanto non sorrette da specifica motivazione. Infatti, anche se il ricorrente impugna il citato art. 30 nel suo complesso, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle censure sono chiaramente indirizzate ai soli commi 1 e 4 della disposizione sostituita.
Massima n. 35433
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, va respinta l'eccezione di inammissibilità secondo cui le censure riguardanti i menzionati articoli sarebbero motivate per relationem a quelle dedotte dal ricorrente per l'art. 2, comma 1, della medesima legge e, comunque, sarebbero generiche e insufficientemente argomentate. Non è ragione di inammissibilità il fatto che il ricorrente rinvii in modo puntuale ad argomentazioni già esposte nelle pagine precedenti per motivare censure di analogo tenore; nonostante il diverso contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, è agevole dedurre le asserite ragioni di illegittimità costituzionale delle singole norme. Non si tratta, quindi, di motivazione per relationem , poiché quest'ultima presuppone che, diversamente da quanto è avvenuto nel presente giudizio, una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta. In senso analogo, v. citata sentenza n. 332/2010. Sulla motivazione per relationem , v. citate sentenze n. 197 e n. 143/2010 e n. 40/2007.
Massima n. 35434
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto le argomentazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2010 possono applicarsi anche all'art. 2 della legge impugnata. Infatti, l'espressione «è inquadrato [...] nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni», usata in luogo della formula «inquadrati nelle direzioni», non rappresenta una ipotesi diversa da quella già sanzionata dalla Corte con la sentenza n. 150 del 2010. La disposizione censurata, dunque, prevede l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute. L'art. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge impugnata prevede l'assunzione di personale in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale; la norma censurata, infatti, contempla l'inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una «disciplina diversa da quella per la quale» sono stati assunti, mentre l'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 - richiamato dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 - prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale. Dall'accoglimento delle censure dell'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, discende l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 4, perché contengono norme applicative o strumentali al citato comma 1. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Massima n. 35435
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto la norma consente l'inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato; ne discende la violazione dell'art. 97 Cost., perché la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l'inquadramento, e dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l'istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Massima n. 35436
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. La disposizione prevede la stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di personale che richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Parimenti violato è l'art. 81 Cost., in quanto la sola formula «nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa», usata a chiusura della disposizione impugnata, non indica una copertura delle nuove spese derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri». In senso analogo, sul principio del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 67/2011, n. 267 e n. 195/2010 e n. 293/2009. In tema di obbligo di copertura degli oneri, v. citate sentenze n. 100/2010 e n. 386 e n. 213/2008.
Massima n. 35437
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. Le disposizioni censurate si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999; ne discende la violazione dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui le norme impugnate non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. In senso analogo, v. citata sentenza n. 233/2006.
Massima n. 35438
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. Le disposizioni impugnate prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di pubblico concorso. Ciò si pone in contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che le norme censurate ampliano «il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito» dalla normativa statale. Inoltre, le previsioni in materia di stabilizzazione del personale sanitario dettate dalle norme impugnate non contemplano alcuna procedura selettiva, senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 179/2010.
Massima n. 35439
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto detta disposizione indica genericamente una riserva di posti per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione negli istituti penitenziari, senza che essa sia «delimitata in modo rigoroso», con conseguente violazione dell'art. 97 Cost. In senso analogo, v. citata sentenza n. 100/2010.
Massima n. 35440
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 4, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto tale disposizione non indica in alcun modo la copertura finanziaria per l'assunzione del personale considerato, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. In senso analogo, v. citata sentenza n. 100/2010.
Massima n. 35441
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 21, comma 5, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che prevede una equiparazione tra il personale medico titolare di incarico provvisorio e quello titolare di incarico definitivo, anche a fini previdenziali, disponendo la trasformazione di rapporti provvisori in rapporti definitivi, e l'art. 21, comma 6, della stessa legge che stabilisce una equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro, con conseguente invasione dell'area della contrattazione collettiva. Le equiparazioni previste dalle norme impugnate nel disciplinare, anche a fini previdenziali, rapporti di lavoro di natura privatistica, violano l'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in materia di ordinamento civile.
Massima n. 35442
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto la disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. In tema di obbligo di copertura degli oneri finanziari, v. citate sentenze n. 100/2010, n. 386 e n. 213/2008, n. 359/2007 e n. 9/1958 e sulla estensibilità di detto obbligo alle norme regionali, v. citate sentenze n. 100/2010, n. 386 e n. 213/2008 e n. 16/1991.
Massima n. 35443
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, ai fini della individuazione delle disposizioni oggetto di censura, è possibile desumere, dal tenore delle censure prospettate, l'intenzione del ricorrente di impugnare non l'intero articolo 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, bensì unicamente i commi 1 e 4.
Massima n. 35444
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato». La disposizione denunciata, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce una violazione dell'art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della «imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento.
Massima n. 35445
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva. La disposizione denunciata, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce una violazione dell'art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte sotto il profilo della «imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali);
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 , 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quanto ai commi 2, 3, 5 e 6 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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