Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/2011
Corte cost., ord. 27 gennaio 2011, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/2011
- Data di deposito
- 27 gennaio 2011
- Data di decisione
- 24 gennaio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata
- art. 16, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata
Massime
Massima n. 35277
- Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale , sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, secondo comma, 25, commi secondo e terzo, 27, 97, secondo comma, e 111, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione difettano di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - limitandosi ad affermare che si procede per il reato previsto dalla norma censurata - ed omettono altresì ogni motivazione della rilevanza - limitandosi ad asserire che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione dell'imputato -, con la conseguenza che resta inibita la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente.
Massima n. 35278
- E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). L'ordinanza di rimessione riporta, ai fini della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, un capo di imputazione che, formulato in modo alternativo, non scioglie il dubbio in ordine a quale delle due diverse ipotesi di reato - ingresso illegale o indebito trattenimento - sia stata posta in essere dall'imputato: difetta pertanto ogni concreta indicazione sulla vicenda oggetto di giudizio e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato.
Massima n. 35279
- Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. I dubbi di compatibilità costituzionale della norma censurata con l'art. 2 Cost. - sul presupposto che essa, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà -; con l'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa, giacché l'obiettivo dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale ad essa sotteso è già conseguibile tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa -; con l'art. 25 Cost. - perché la norma darebbe vita ad una fattispecie penale discriminatoria volta a colpire non già un condotta, ma una condizione personale, per finalità di mera deterrenza, dunque, con sanzioni non ricollegabili a fatti colpevoli, ma piuttosto a modi di essere - sono stati tutti già esaminati e dichiarati infondati con precedente pronuncia (sentenza n. 250 del 2010), per cui le odierne questioni, in assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti nella citata sentenza, si rivelano manifestamente infondate.
Massima n. 35280
- Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'asserita violazione del principio di ragionevolezza - affermata dai giudici a quibus in ragione, per un verso, del divieto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, per altro verso, della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - non deriva infatti dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità. Infatti, la preclusione della sospensione condizionale della pena scaturisce dalla nuova lett. s-bis ) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo decreto legislativo. La denunciata facoltà di sostituzione, a sua volta, origina non già dalla disposizione impugnata, ma da norme diverse non sottoposte a scrutinio: in specie, dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10- bis del medesimo decreto legislativo, nonché dalla disposizione correlata dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), in forza della quale - diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, e 25, secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Fabriano, dal Giudice di pace di Alessandria, dal Giudice di pace di Città della Pieve, dal Giudice di pace di Ivrea e dal Giudice di pace di Casal Monferrato, con le ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara manifestamente infondate le restanti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Fabriano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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