Corte costituzionale

Sentenza n. 355/2010

Corte cost., sent. 15 dicembre 2010, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
355/2010
Data di deposito
15 dicembre 2010
Data di decisione
1° dicembre 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:355

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 30, ter, quarto periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
  • legge n. 141 del 3 ottobre 2009
  • art. 17, comma 30, ter, periodi II, III e IV, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 17, comma 30, ter, periodi secondo e terzo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 17, comma 30, ter, secondo periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35174

Va dichiarata la inammissibilità della costituzione in giudizio delle parti private nel giudizio a quo, in quanto intervenuta oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, essendo tale termine, per costante giurisprudenza, perentorio. In senso analogo, v. citata sentenza n. 234/2007.

Massima n. 35175

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , quarto periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., per carente descrizione della fattispecie, con insanabile astrattezza della questione stessa. In senso analogo, v. citate sentenza n. 179/2009 e ordinanza n. 5/2010.

Massima n. 35176

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 54, 81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., in quanto i remittenti prospettano due questioni, senza porle in rapporto tra loro di subordinazione: una, relativa alla limitazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione soltanto nelle ipotesi di fatti di reato specificamente indicati; l'altra, relativa all'introduzione di due diverse forme di tutela innanzi a sedi giurisdizionali differenti e cioè alla Corte dei conti per le fattispecie costituenti anche reato e all'autorità giudiziaria ordinaria in tutti gli altri casi, con il che avendo i giudici a quibus omesso di chiarire quale sia l'interpretazione della norma censurata da essi fatta propria, siffatta omissione, oltre a conferire carattere sostanzialmente ancipite alla loro prospettazione, rende perplessa la motivazione sulla rilevanza. Resta assorbita l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Massima n. 35177

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , quarto periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 103 e 113 Cost., essendo carente qualsiasi autonoma motivazione, tanto sulla rilevanza nei giudizi a quibus di tale specifica questione, quanto sulla sua non manifesta infondatezza.

Massima n. 35178

In ordine alle questioni di legittimità costituzionale della disposizione denunciata concernenti l'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, riferite a quella parte della disposizione impugnata che pone limiti al risarcimento del danno per lesione all'immagine della pubblica amministrazione, in via preliminare, è necessario individuare, anche al fine di una corretta delimitazione del thema decidendum , l'esatta portata della normativa impugnata. Orbene, non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa. In altri termini, non è condivisibile una interpretazione della normativa censurata nel senso che il legislatore abbia voluto prevedere una responsabilità nei confronti dell'amministrazione diversamente modulata a seconda dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria. La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria. In tema di limitazione della responsabilità amministrativa, v. citata sentenza n. 371/1998.

Massima n. 35179

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 77 Cost. per lamentata mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, ai fini dell'emanazione della norma contestata. Infatti, nella specie, la norma contenuta nel comma 30-ter, aggiunto all'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, non si trova in una condizione di totale eterogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge in esame; sicché rispetto ad essa rileva la indispensabile sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. Sui presupposti del decreto-legge, v. citata sentenza n. 116/2006. In tema di limitazione della responsabilità amministrativa, v. citate sentenze n. 184 e n. 183/2007, n. 453 e n. 371/1998.

Massima n. 35180

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , secondo periodo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. per ritenuta irragionevolezza della norma denunciata che esclude l'esercizio dell'azione di responsabilità in ipotesi non delittuose altrettanto gravi ovvero in presenza di reati diversi da quelli espressamente indicati. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte. Senza volere indagare in questa sede quale sia la effettiva natura della responsabilità derivante dalla lesione del diritto all'immagine di un ente pubblico, è indubbio che la responsabilità amministrativa, in generale, presenti una peculiare connotazione, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento, che deriva dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori. Nel caso in esame, il legislatore ha ulteriormente delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti. La scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole. Il legislatore ha ritenuto, infatti, nell'esercizio della predetta discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico. In altri termini, la circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame. In definitiva, pertanto, la particolare struttura e funzione della responsabilità amministrativa, unitamente alla valutazione della specifica natura del bene giuridico protetto dalle norme penali richiamate dalla disposizione impugnata, rende non palesemente arbitraria la scelta con cui è stato delimitato il campo di applicazione dell'azione risarcitoria esercitatile dalla procura operante presso le sezioni della Corte dei conti. In tema di responsabilità amministrativa v. citate sentenze n. 453 e n. 371/1998.

Massima n. 35181

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , secondo periodo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che la norma censurata determinerebbe tra dipendenti e amministratori dell'ente pubblico, questi ultimi esclusi dall'ambito applicativo della norma per effetto del richiamo, da parte della disposizione impugnata, all'art. 7 della legge n. 97 del 2001, il quale ammette il risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione per i soli dipendenti di questa. Infatti giudici a quibus si sono posti il problema del tipo di responsabilità per danni arrecati dagli amministratori dell'ente per violazione dell'immagine di quest'ultimo e, conseguentemente, dell'autorità giudiziaria eventualmente competente a conoscere della correlata vicenda contenziosa, mentre, invece, avrebbero dovuto esplorare la percorribilità di soluzioni costituzionalmente orientate, prima di sollevare la questione di costituzionalità della norma ora impugnata.

Massima n. 35182

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , secondo periodo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per presunta disparità di trattamento tra la situazione giuridica del dipendente, da un lato, e quelle delle persone giuridiche private e pubbliche, dall'altro, attesa la eterogeneità delle situazioni poste a confronto.

Massima n. 35183

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art.3 Cost. per irragionevolezza derivante dall'inserimento di una norma, che comporta un maggiore esborso economico, in un testo legislativo che persegue, quale principale finalità, quella di adottare misure idonee a fronteggiare l'attuale crisi economica, poiché non può considerarsi manifestamente irragionevole il precetto normativo in esame, avendo riguardo alla peculiarietà della vicenda oggetto del giudizio.

Massima n. 35184

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per ritenuta irragionevolezza della norma denunciata derivante da omessa motivazione circa la portata delle conseguenze derivanti dalla sua applicazione: è sufficiente rilevare come non occorra che gli atti legislativi contengano una motivazione, ovvero che questa comunque risulti dal loro iter di approvazione, circa le esigenze che è necessario assicurare, essendo sufficiente che la norma stessa non sia viziata da palese irragionevolezza o arbitrarietà.

Massima n. 35185

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra dipendenti dell'ente pubblico che, avendo commesso uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, sono sottoposti alla giurisdizione contabile, e dipendenti che, pur avendo commesso un altro delitto con abuso delle funzioni ricoperte e nell'esercizio delle stesse, «sono sottoposti, per il risarcimento del danno all'immagine, alla giurisdizione ordinaria, con un differente regime processuale e prescrizionale». E' sufficiente considerare il campo di applicazione della norma e, in particolare, i limiti con i quali tale tipologia di responsabilità è stata configurata dal legislatore; in particolare, l'esclusione di forme di concorrenza di altre giurisdizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla norma stessa.

Massima n. 35186

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 2059 del codice civile, imporrebbe una tutela piena, e non limitata, come nel caso in esame, dei diritti della personalità, tra i quali deve essere ricompreso quello all'immagine della pubblica amministrazione. Per quanto attiene specificamente alla responsabilità per violazione dell'immagine dell'ente pubblico, deve rilevarsi che il relativo danno, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell'art. 2059 cod. civ. D'altra parte, il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso - in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell'immagine dell'ente pubblico - deve essere inteso come attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso. Né può ritenersi che l'inquadramento della responsabilità per la lesione del diritto all'immagine dell'ente pubblico nell'ambito della responsabilità amministrativa, devoluta alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, possa condurre ad una diversa qualificazione della peculiare forma di responsabilità disciplinata dalla norma ora censurata. Nondimeno, deve rilevarsi che la responsabilità amministrativa presenta una struttura ed una funzione diverse da quelle che connotano la comune responsabilità civile. Non si può, pertanto, lamentare la violazione dell'art. 2 Cost., evocando l'elaborazione giurisprudenziale che ha avuto riguardo a tale forma di responsabilità per violazione di diritti costituzionalmente protetti della persona umana. Identificato, infatti, il danno derivante dalla lesione del diritto all'immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall'art. 97 Cost., è sostanzialmente questa norma costituzionale ad offrire fondamento alla rilevanza di tale diritto. Né varrebbe richiamare, data la specialità della relativa norma e la ratio che ne ha giustificato l'introduzione nel sistema, quanto stabilito dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale riconosce la possibilità, ricorrendo i presupposti specificamente ivi contemplati, di condannare il dipendente al risarcimento dei danni all'immagine subiti dall'amministrazione di appartenenza in conseguenza di sue assenze ingiustificate dal lavoro. Quanto esposto non significa che non sia possibile riconoscere l'esistenza di diritti "propri" degli enti pubblici e conseguentemente ammettere forme peculiari di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui i suddetti diritti vengano violati. Ma tale riconoscimento deve necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, rappresentato dall'esigenza di assicurare il prestigio, la credibilità e il corretto funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione. In questa prospettiva, non è manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell'immagine dell'amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. Sulla base delle suindicate considerazioni, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l'art. 2 Cost., in quanto la peculiarità del diritto all'immagine della pubblica amministrazione, unitamente all'esigenza di costruire un sistema di responsabilità amministrativa in grado di coniugare le diverse finalità prima richiamate, può giustificare una altrettanto particolare modulazione delle rispettive forme di tutela. Sull'art. 2059 cod. civ., v. citate sentenze n. 233/2003, n. 184/1986, nonché Cass., Sezioni unite, sentenza 11 novembre 2008, n. 26972. Sulla responsabilità amministrativa, v. citata sentenza n. 172/2005.

Massima n. 35187

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. La garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Pertanto, una volta ritenuto che sia esente dai prospettati vizi di costituzionalità la configurazione ricevuta, nel caso in esame, dalla specifica situazione giuridica qui in rilievo, non è ravvisabile alcun vulnus alle conseguenti modalità di tutela processuale. Per analoghe ragioni non è fondata la censura riferita all'art. 113 Cost. Circa la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost., v. citate sentenze n. 453 e n. 327/1998.

Massima n. 35188

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non sarebbe stata prevista alcuna copertura finanziaria «della minore entrata imposta agli enti pubblici a causa del mancato recupero dei danni provocati alle loro finanze di natura derivata» , dato che il parametro è, nella specie, inconferente, in quanto l'art. 81 Cost. attiene ai limiti al cui rispetto è vincolato il legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne le scelte che il medesimo compie nel ben diverso ambito della disciplina della responsabilità amministrativa. Non è infatti possibile porre una equiparazione fra «nuova o maggiore spesa» ed il mancato risarcimento di danni cagionati ad una pubblica amministrazione. Del resto, non potendosi procedere alla quantificazione delle minori entrate, essendo tale diminuzione eventuale e comunque connessa a variabili concrete non determinabili a priori, non sarebbe neanche possibile prevedere la necessaria copertura finanziaria. In senso analogo, v. citate sentenze nn. 46/2008, 371 e 327/1998.

Massima n. 35189

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 54 e 97 Cost. Il legislatore, nell'esercizio non manifestamente irragionevole della sua discrezionalità, ha ritenuto che la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione sia adeguatamente assicurata mediante il riconoscimento del risarcimento del danno soltanto in presenza di condotte che integrino gli estremi di fatti di reato che tendono proprio a tutelare, tra l'altro, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. In altri termini, il legislatore ha inteso riconoscere la tutela risarcitoria nei casi in cui il dipendente pubblico ponga in essere condotte che, incidendo negativamente sulle stesse regole, di rilevanza costituzionale, di funzionamento dell'attività amministrativa, sono suscettibili di recare un vulnus all'immagine dell'amministrazione, intesa quale percezione esterna che i consociati hanno del modello di azione pubblica. Sotto altro profilo, neppure può ritenersi che una modulazione del giudizio di responsabilità, che tenga conto dei diversi interessi in gioco, possa in qualche modo incidere negativamente sulle regole di efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione amministrativa.

Massima n. 35190

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 25 e 103, secondo comma, Cost. Infatti, la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa, non operando automaticamente in base al disposto costituzionale, è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario. Nel caso in esame va osservato che il legislatore non ha neanche inteso attribuire la cognizione di talune fattispecie di responsabilità amministrativa ad una diversa autorità giudiziaria, essendosi limitato a conformare, su un piano sostanziale, la disciplina di un particolare profilo della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti. Per quanto attiene, poi, all'asserita violazione dell'art. 25 Cost., é sufficiente rilevare come non sia la Corte dei conti il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il legislatore ha ridefinito i contorni, sul piano sostanziale ed oggettivo, della responsabilità amministrativa, escludendo la possibilità di proporre l'azione risarcitoria in mancanza degli elementi indicati dalla norma censurata, senza incidere in alcun modo sulle modalità di individuazione del giudice competente. Sulla portata dell'art. 103 Cost., v. citate sentenze n- 46/2008 e n. 371/1998). Sull'art. 25 Cost., v. citata sentenza n. 641/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dei signori G.A.N., P.G., G.B., G.G., R.R.;

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevate, in riferimento, da un lato, nel complesso, agli artt. 3, 24, primo comma, 54, 81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione, dall'altro, agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., rispettivamente dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria e dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte al n. 331 del 2009 e al n. 162 del 2010 del registro ordinanze;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, quarto periodo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con l'ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 95 del 2010;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, quarto periodo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevata, in riferimento nel complesso agli artt. 3, 24, 103 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l'ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 27 del 2010;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra dipendenti dell'ente pubblico ed amministratori dello stesso, dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per la Campania e per la Lombardia, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte rispettivamente ai numeri 25, 26 e 27 del 2010 ed al n. 125 del 2010.

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 54, 77, 81, 97, 103, e 113 Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Calabria, Campania, Lombardia e Toscana, nonché dalla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte rispettivamente ai numeri 24, 25, 26, 27, 125 e 145 del 2010 ed al n. 44 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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