Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/2010

Corte cost., ord. 8 luglio 2010, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/2010
Data di deposito
8 luglio 2010
Data di decisione
5 luglio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:253

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34841

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a ) e b ), e comma 22, lettera o ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d ), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, stante il difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a) e b), e comma 22, lettera o), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orvieto, dal Giudice di pace di Cuneo, dal Giudice di pace di Vigevano e dal Giudice di pace di Gubbio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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