Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 267, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 269, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • allegato IX alla parte quinta, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 271, in relazione agli Allegati, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 281, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 284, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 287, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Allegato IV alla parte quinta, parte I, punto 4, lett. z), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 267, comma 4, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 269, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 269, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 269, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 283, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 271, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 287, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 287, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 287, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 287, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 287, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 287, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33886

v. titoletto

Massima n. 33887

È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. - Sull'inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v. le cit. sentenze n. 405/2008 e n. 469 del 2005.

Massima n. 33888

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a ), 267, comma 4, lettera c ), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve). - Sulla distinzione tra i momenti di perfezionamento della notificazione nei confronti di notificante e destinatario v., citate, sentenze n. 300/2007 e n. 477/2002.

Massima n. 33889

Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a ), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". - Sulla motivazione dei ricorsi di legittimità costituzionale in via principale, vedi le cit. sentenze, n. 25/2008 e n. 430/2007.

Massima n. 33890

Va dichiarata l'inammissibilità, per assenza di censure alla norma impugnata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Massima n. 33891

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. art. 271 "in relazione agli Allegati" del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, poiché tale disposizione non è espressamente indicata tra le norme che la Giunta regionale, per mezzo di apposita delibera, ha ritenuto di sottoporre al controllo della Corte. -Sulla necessità che venga indicata, nella delibera dell'organo politico, quanto meno una sintetica motivazione anche relativamente agli specifici parametri che si assumono violati, dal momento che solo attraverso siffatta motivazione è possibile ricostruire quali specifiche norme l'organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneità, l'intero testo normativo oggetto dell'impugnazione, vedi le cit. sentenze n. 98/2007 e n. 533/2002, nonché n. 367/2007.

Massima n. 33892

v. titoletto

Massima n. 33893

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di commi di un articolo del codice dell'ambiente diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso.

Massima n. 33894

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulata con riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, avendo la Regione ricorrente evocato un parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché omesso di specificare le ragioni per cui la lesione del parametro costituzionale indicato sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali. - In senso analogo, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 216/2008 e n. 116/2006.

Massima n. 33895

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate, nel complesso, con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., avendo le Regioni ricorrenti evocato parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché omesso di specificare le ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali. - In senso analogo, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 216/2008 e n. 116/2006.

Massima n. 33896

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z ), dell'Allegato IV alla Parte quinta, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., avendo la Regione ricorrente evocato parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché omesso di specificare le ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali. - In senso analogo, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 216/2008 e n. 116/2006.

Massima n. 33897

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera c ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa in relazione all'art. 76 Cost., essendo la censura priva dell'indicazione della specifica competenza regionale che risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione.

Massima n. 33898

Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa.

Massima n. 33899

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z ), dell'Allegato IV alla Parte quinta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di impugnazione priva di motivazione in ordine ai principi della legge delega asseritamente violati, con conseguente impossibilità di scrutinare il merito della censura.

Massima n. 33900

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa in relazione all'art. 76 Cost., avendo la ricorrente omesso l'indicazione dei principi generali della legge delega che sarebbero stati asseritamente violati, con conseguente impossibilità di scrutinare il merito della censura.

Massima n. 33901

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto fondate sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale, trattandosi, al contrario, di una disposizione che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio "determinate" misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni. -Sulla competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché sull'esclusione di una competenza residuale delle Regioni riguardo l'assetto asseritamente locale del sistema energetico, vedi, citata, sentenza n. 383/2005. -Sulla possibile esistenza di un contesto finalistico che, nell'ambito della disciplina dell'energia elettrica, attivi competenze nazionali in tema di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, vedi, citata, sentenza n. 88/2009.

Massima n. 33902

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost., in quanto fondata sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledano l'autonomia finanziaria, trattandosi, al contrario, di una disposizione che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio "determinate" misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni.

Massima n. 33903

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, commi 2, 3, 7 e 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina introdotta dai commi della disposizione censurata non assume carattere di dettaglio ed è espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute e governo del territorio. -In senso analogo, vedi, citate, sentenze n. 101/1989 e n. 364/2006.

Massima n. 33904

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, con riferimento all'art. 120 Cost., trattandosi di disposizione che introduce una disciplina rispettosa dell'autonomia decentrata, dal momento che prevede una serie di adempimenti finalizzati a porre in grado l'autorità locale di evitare la sostituzione, nonché di partecipare ed interloquire nel relativo procedimento di sostituzione.

Massima n. 33905

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione, nonché all'art. 76 Cost., basandosi le censure sull'erroneo presupposto interpretativo che il legislatore delegato, nel determinare l'arco temporale esauritosi il quale l'autorizzazione necessita di essere rinnovata, avrebbe nel contempo privato l'amministrazione competente del potere di vigilare, durante tale periodo, sull'esercizio dell'impianto, recando un divieto di modificare le prescrizioni concernenti gli impianti, in base all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione ambientale. -Sulla necessaria recessività dell'esigenza di tutelare l'affidamento dell'impresa circa la stabilità delle condizioni fissate dall'autorizzazione a fronte di un'eventuale compromissione, eventualmente introdotta dal mutamento della situazione ambientale, del limite "assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive", vedi, citata, sentenza n. 127/1990.

Massima n. 33906

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione censurata ha la finalità di valorizzare le competenze regionali, aprendo un ulteriore campo di intervento alle Regioni in presenza di situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, seppur subordinandone la relativa azione all'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, provvedendo, nel concorso della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente con quella concorrente in materia di tutela della salute, ad allocare l'esercizio della funzione in sede regionale, dimostrandosi così rispettosa dell'art. 118 Cost. -Sull'intesa quale da strumento di raccordo idoneo a soddisfare il canone della leale collaborazione, in presenza di una concorrenza di competenze dello Stato e della Regione, vedi, citate, sentenze n. 88/2009 e n. 219/2005.

Massima n. 33907

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di disposizione che, perseguendo l'obiettivo di prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico, si inquadra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma, nell'imporre l'obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia, deve ritenersi espressiva di un principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia.

Massima n. 33908

Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato.

Massima n. 33909

È costituzionalmente illegittimo l'art. 287, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale", per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., trattandosi di disposizione che - disciplinando l'addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa - rientra nella materia, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione, concernente la formazione professionale. -In senso analogo (illegittimità di disposizioni che allocano presso lo Stato una funzione amministrativa riservata alla competenza regionale), vedi, citate, sentenze n. 166/2008 e n. 43/2004.

Massima n. 33910

Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le disposizioni dell'art. 287, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto intrinsecamente collegate a quella di cui al comma 1, per la parte in cui esso è stato dichiarato incostituzionale.

Massima n. 33911

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z ), dell'Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., trattandosi di censura fondata sull'erronea premessa che la disposizione impugnata ricada nell'ambito dell'agricoltura. Al contrario, la norma - facendo riferimento ad impianti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico - è volta a disciplinare il solo controllo delle emissioni nell'atmosfera. -Sul contenuto della materia "agricoltura", vedi, citata, sentenza n. 12/2004.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Calabria;

dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., della società Ital Green Energy s.r.l. e della società ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole «rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale»;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «senza necessità dell'esame di cui al comma 1»;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro»;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 114 della Costituzione e «con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in relazione al «principio di buon andamento della pubblica amministrazione», dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271 «in relazione agli allegati», del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale cooperazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, d.lgs. n. 152 del 2006, promosse rispettivamente, dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 9 della Costituzione e dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283 del d.lgs. n. 152 del 2006 promosse, con riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, commi 2, 3, 7 e 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione nonché all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 del d.lgs. n. 152 del 2006 promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Calabria e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'Allegato IX alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze