Corte costituzionale
Sentenza n. 232/2009
Corte cost., sent. 23 luglio 2009, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/2009
- Data di deposito
- 23 luglio 2009
- Data di decisione
- 15 luglio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 59, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 61, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 63, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 64, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 72, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 116, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 175, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 66, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 67, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 68, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 69, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 70, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 55, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 55, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 1, lett. a), n. 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 1, lett. a), n. 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 1, lett. a), n. 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 57, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 3, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 3, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 3, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 3, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 3, lett. d), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 58, comma 3, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 61, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 61, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 63, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 63, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 3, lett. d), n. 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 3, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 3, lett. h), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 3, lett. p), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 3, lett. r), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, (in particolare co. 7), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 67, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 67, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 67, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 67, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 67, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 69, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 69, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 70, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 70, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 72, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 72, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 72, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 175, comma 1, lett. l), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, lett. d), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. e), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. m), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. q), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, lett. d), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 5, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 2, lett. i), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 117, comma 2, lett. r), Costituzione
- art. 27, secondo periodo, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, comma 1, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 9, lett. b) e c), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. m), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 52, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 54, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 88, comma 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 86, comma 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 89, comma 1, lett. h), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 89, comma 5, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 88, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 88, comma 1, lett. z), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 108, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 52, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 52, comma 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 1, comma 9, lett. c), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 1, decreto legislativo n. 89 del 16 marzo 1999
- statuto regione Valle d'Aosta
- art. 1, comma 8, lett. e), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 9, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 60 del 23 ottobre 2000
- art. 1, comma 8, lett. g), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 3, par. 2, lett. a), direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Massime
Massima n. 33609
Vedi titoletto.
Massima n. 33610
Sono inammissibili gli interventi in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. In senso analogo, v., da ultimo (citata), sentenza n. 405/2008.
Massima n. 33611
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria. Invero, la costituzione e la gestione, ad opera dell'APAT, di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali, è espressione di una competenza statale esclusiva in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r) , che non richiede una forma di coinvolgimento delle Regioni riconducibile al principio dalla ricorrente evocato. Sull'inidoneità degli obblighi a carattere "informativo" a ledere la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni, v., citata, sentenza n. 376/2003.
Massima n. 33612
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, la norma censurata, limitandosi a prevedere che l'ANCI "contribuisce" allo svolgimento dell'attività conoscitiva (in tema di difesa del suolo ed ai fini della diffusione dell'informazione ambientale), senza sottrarre alle Regioni alcuna competenza, è priva di idoneità a ledere le attribuzioni regionali.
Massima n. 33613
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria, perché la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale in via conseguenziale, in luogo della necessaria impugnazione diretta.
Massima n. 33614
È inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte.
Massima n. 33615
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, poiché non è specificato quale tra i parametri genericamente evocati sarebbe violato in base alla motivazione del ricorso.
Massima n. 33616
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a) , n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata nell'assegnare, nell'ambito della difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, specifici poteri al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato dei ministri per gli interventi nel settore, avrebbe attribuito allo Stato una funzione di indirizzo e coordinamento in una materia di potestà legislativa concorrente. Ed invero, la norma censurata, al pari delle altre che compongono la Sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, appartiene non ad un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, bensì alla materia tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva.
Massima n. 33617
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche. Ed invero, il potere del Comitato dei ministri di proporre, nell'ambito degli interventi nel settore della difesa del suolo, gli indirizzi delle politiche settoriali, non riguarda piani di settore di competenza regionale, ma si riferisce esclusivamente alle politiche settoriali che rientrano nelle materie di competenza statale.
Massima n. 33618
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a) , n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata violerebbe il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 8, lettera m) , della legge di delega n. 308 del 2004, relativo alla "riaffermazione del ruolo delle Regioni". Invero, premesso che si verte in materia di tutela dell'ambiente e, quindi, di materia rispetto alla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, la riduzione delle attribuzioni regionali derivante dalla disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1998 non è di per sé in contrasto con i principi contenuti nella legge delega.
Massima n. 33619
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a) , n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna, sul presupposto che l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata, oggi non più previste. Invero, la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 della Costituzione (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente) e del flessibile principio di sussidiarietà (che consente allo Stato, in virtù della predetta competenza esclusiva, di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia allorché, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario), depone nel senso che nessun carattere di intangibilità può attribuirsi alle previsioni delle predette norme ordinarie e, nella specie, dell'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998.
Massima n. 33620
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione e al principio di legalità, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i "metodi" ed i "criteri", anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Invero, non sussiste la violazione del principio di legalità, poiché risultano correttamente individuate, attraverso il rinvio alle norme che le disciplinano, le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare. Non sono violati i criteri di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Né è necessario un coinvolgimento della Regioni mediante lo strumento dell'intesa, trattandosi di indicazioni metodologiche volte ad uniformare le attività di cui sopra. Infine, non pertinente e, quindi, non valido termine di paragone, risulta la norma sulla quale la ricorrente fonda la censura di eccesso di delega [l'art. 54, comma 2, lettera b) , del d.lgs. n. 112 del 1998, che riguarda semplicemente la indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente].
Massima n. 33621
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Toscana, nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Invero, i piani di bacino, costituendo lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, rientrano nella materia tutela dell'ambiente. Con la conseguenza che la loro approvazione non necessita dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, trovando gli interessi regionali adeguata protezione nella forma di collaborazione prevista dalla norma impugnata.
Massima n. 33622
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità, dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria, nella parte in cui prevede l'attività sostitutiva del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni, poiché la norma in oggetto non configura una distinta fattispecie di potere sostitutivo statale esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste.
Massima n. 33623
È costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata. Invero, tale programma, per l'ampiezza del proprio contenuto, è suscettibile di produrre significativi effetti indiretti nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio, pertanto, richiede - in ossequio al principio di leale collaborazione - il coinvolgimento delle Regioni nella forma del parere.
Massima n. 33624
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b ), nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna, in quanto l'invocata necessità dell'intesa si fonda o su norme abrogate (nella specie l'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1998, abrogato alla data di emanazione della legge n. 308 del 2004) o riguardanti [nella specie l'art. 89, commi 1, lettera h ) e 5 del d.lgs. n. 112 del 1998] funzioni diverse da quella cui si riferisce la disposizione impugnata.
Massima n. 33625
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, nella parte in cui attribuisce al Comitato dei ministri "funzioni di alta vigilanza" e nella parte in cui concreta tali funzioni prevedendo la verifica della "coerenza nella fase di approvazione" degli atti di pianificazione. Invero, i compiti di vigilanza ai quali fa riferimento la disposizione censurata riguardano esclusivamente attività di competenza statale. La norma, dunque, non lede le prerogative garantite alle Regioni dalla Costituzione.
Massima n. 33626
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, stante la genericità dell'impugnativa, avendo la ricorrente censurato l'art. 58 nel suo complesso, omettendo di indicare quali competenze del Ministro dell'ambiente sarebbero lesive delle attribuzioni regionali.
Massima n. 33627
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettere b ), e ) e g ) del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Emilia Romagna, poiché la ricorrente non motiva in alcun modo la propria censura.
Massima n. 33628
È costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 3, lettera a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo (assegnate al Ministro dell'ambiente) siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Invero, la significativa incidenza delle funzioni ministeriali sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, impone il coinvolgimento della Regioni.
Massima n. 33629
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata non riguarda il potere di controllo, anch'esso attribuito al Ministro per l'ambiente, degli interventi in materia di difesa del suolo, considerato che le funzioni di controllo del Ministro dell'ambiente sono riferibili esclusivamente ad attività di competenza statale.
Massima n. 33630
Non è fondata la pretesa della Regione Emilia-Romagna di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera a ) del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, avendo la ricorrente fondato la propria richiesta su norme del d.lgs. n. 112 del 1998 che erano state già abrogate alla data di emanazione della legge n. 308 del 2004 (art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) oppure [art. 89, commi 1, lettera h ) e 5 del d.lgs. n. 112 del 1998] riguardavano funzioni diverse da quelle cui si riferisce la disposizione oggetto di impugnativa.
Massima n. 33631
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Umbria, Liguria e Puglia. Invero, la disposizione impugnata - la quale attribuisce al Ministro dell'ambiente compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico - attenendo alla più generale attività di difesa del suolo e, in particolare, ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico che spesso interessano più Regioni, rientra nella materia tutela dell'ambiente e non in quella del governo del territorio, pur restando salve, per espressa previsione della norma censurata, le attribuzioni regionali in materia di protezione civile. Quanto al principio di leale collaborazione, la sua salvaguardia è assicurata dalla necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico. Infondato risulta pure il denunciato contrasto con l'art. 76 della Costituzione: riferendosi la disposizione impugnata all'attività di previsione e prevenzione funzionale allo specifico scopo della difesa del suolo, ne deriva che la norma non fa venir meno le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 108, comma 1, lettera a ), del d.lgs. n. 112 del 1998 (che si riferiscono in generale all'attività di previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile).
Massima n. 33632
È costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 3, lettera d ), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - attribuiti al Ministro dell'ambiente - siano esercitate previo parere della Conferenza unificata, in quanto tali compiti sono tali da produrre effetti indiretti sulla materia governo del territorio e, dunque, per il loro esercizio è necessario il coinvolgimento della Regioni interessate, mediante la forma del parere della Conferenza unificata.
Massima n. 33633
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera d ), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana ed Emilia Romagna, non sussiste il dedotto contrasto con il principio direttivo della legge delega di salvaguardare la posizione regionale esistente (art. 1, comma 8, legge 15 dicembre 2004, n. 308, in relazione all'art. 52 d.lgs. n. 112 del 1998, il quale prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata), attesa la possibilità di legittimo superamento della disposizione del decreto legislativo n. 112 del 1998, in riferimento ad esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
Massima n. 33634
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, lettera c ), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma attribuirebbe al Ministro dell'ambiente il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la norma censurata, disponendo che il Ministro dell'ambiente opera ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 349 del 1986, attribuisce al predetto organo un potere riconducibile non a quello di indirizzo, bensì a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Massima n. 33635
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera c ), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma attribuirebbe al Ministro dell'ambiente il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la norma censurata, disponendo che il Ministro dell'ambiente svolge funzioni di "indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno all'Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63, si riferisce esclusivamente all'indirizzo ed al coordinamento di rappresentanti ministeriali e non attribuisce al Ministro dell'ambiente un potere di emanare atti indirizzati alle Regioni.
Massima n. 33636
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Puglia. Non sussiste la violazione dell'art. 1, comma 9, lettera c ), della legge di delega n. 308 del 2004, poiché tale disposizione non impone al Governo di conservare agli organismi a composizione mista Stato-Regioni tutte le attribuzioni che gli stessi vantavano in precedenza. Del tutto generica, poi, è la censura relativa al contrasto con i principi generali della legge di delegazione. La previsione, poi, da parte della norma censurata, di adeguate forme di collaborazione istituzionale (mediante la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni), esclude la violazione degli articoli 117 e 118, nonché del principio di leale collaborazione. Erroneo, infine, è il presupposto su cui si fonda la censura di violazione dell'art. 119 della Costituzione, non vertendosi in una materia di competenza legislativa concorrente.
Massima n. 33637
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione dalla Regione Calabria, sul presupposto della mancata previsione, da parte della norma impugnata, della preesistente competenza delle Regioni a delimitare i propri bacini idrografici, ad attivare la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e interregionale, ed a stabilire le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati in ordine alla redazione dei piani di bacino. Invero, la mancata previsione delle predette competenze regionali consegue alla modifica del sistema di pianificazione in materia di difesa del suolo e tutela delle acque introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha operato una riallocazione delle funzioni a livello centrale, ragionevolmente giustificata dal passaggio al sistema dei distretti idrografici e dalla necessità di un esercizio unitario e coordinato.
Massima n. 33638
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, lettere d ) ed e ), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche. Invero, dalle disposizioni impugnate non derivano effetti lesivi delle attribuzioni regionali.
Massima n. 33639
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, avendo la ricorrente evocato genericamente una pluralità di parametri senza una motivazione specifica sull'illegittimità della norma censurata.
Massima n. 33640
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte in riferimento agli artt. 2, lettere d ), e ), f ), g ), i ), m ), q ), 3, lettera d ) e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, dalla Regione Valle d'Aosta, avendo la ricorrente omesso di fornire una adeguata motivazione sulle ragioni della violazione di ciascuno dei titoli di competenza legislativa e amministrativa evocati.
Massima n. 33641
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, alle attribuzioni regionali previste dallo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche. Premesso, infatti, che le ricorrenti individuano i vizi di incostituzionalità nel fatto che la norma impugnata stabiliva la cessazione immediata delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, interrompendo così ogni attività in materia di risorse idriche sino all'entrata in funzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, va osservato, invece, che la normativa successiva alla disposizione censurata ha, invece, prorogato le vecchie Autorità di bacino, con salvezza degli atti da esse poste in essere. Con la conseguenza che è venuto, quindi, meno il rischio che la norma medesima possa causare la lesione paventata dalle Regioni.
Massima n. 33642
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata. Innanzitutto, non sussiste la violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione censurata, che istituisce e definisce le funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, attiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, nonché prevede - in considerazione del fatto che le competenze di tale nuovo organismo possono avere indirettamente conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio) - un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Non sussiste, poi, il dedotto contrasto della disposizione impugnata con la finalità di riordino della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, poiché la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative risponde al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie.
Massima n. 33643
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 2 e 3, e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania, in quanto le disposizioni impugnate, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, non attengono alla materia del governo del territorio, bensì rientrano, in ragione dei compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale, pienamente in quella dell'ambiente.
Massima n. 33644
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania, in base all'assunto che l'art. 1, commi 1, 8 e 9 della legge di delega n. 308 del 2004, non consentiva radicali innovazioni dell'ordinamento previgente ed imponeva il rispetto delle competenze regionali. Invero, la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 consentiva a detto Organo di introdurre innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici, risponde alla necessità di esercizio unitario e coordinato delle funzioni, in ossequio a quanto consentito al legislatore statale dall'art. 118 Cost.
Massima n. 33645
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Puglia, trattandosi di censura generica senza indicazione delle ragioni.
Massima n. 33646
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia. Invero, quanto alla censura relativa al mancato coinvolgimento delle ricorrenti nel procedimento di individuazione dei distretti, va osservato che la giurisprudenza (costante) della Corte è nel senso che l'esercizio dell'attività legislativa sfugga al principio di leale collaborazione. Quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a detto Organo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente. Non sussiste, infine, neppure la dedotta lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, poiché l'ambito materiale è quello della tutela dell'ambiente e non del governo del territorio.
Massima n. 33647
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di impugnazione congiunta di una pluralità di disposizioni senza motivazione specifica dell'illegittimità di ciascuna.
Massima n. 33648
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Liguria, trattandosi di censura generica, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali.
Massima n. 33649
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche, per difetto di adeguata motivazione. Invero, le ricorrenti - che censurano la disposizione impugnata perché stabilirebbe un termine eccessivamente breve per dettare le norme necessarie per l'attuazione urbanistica del piano di bacino - hanno omesso di indicare le ragioni per cui tale termine sarebbe insufficiente.
Massima n. 33650
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, l'attribuzione di competenze in ordine all'adozione dei piani di bacino alle nuove Autorità di bacino distrettuale è conseguenza del riordino del sistema di ripartizione del territorio nazionale in distretti idrografici ed il coinvolgimento delle Regioni nella procedura di emanazione dei piani è assicurato dalla partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate alla Conferenza istituzionale permanente. Non pertinente, poi, si rivela il richiamo all'art. 117, terzo comma Cost., vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato e non di competenza legislativa concorrente.
Massima n. 33651
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in via conseguenziale, dalla Regione Calabria, perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente la norma oggetto di censura.
Massima n. 33652
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, in particolare commi 3, lettere d ), n. 4, e ), h ), p ), r ), 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Marche ed Umbria. Non sussiste la violazione dell'art. 117 Cost., poiché le previsioni censurate attengono alla materia della tutela dell'ambiente (il piano di bacino costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque) e prevedono un adeguato coinvolgimento della Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Prive di concreta idoneità lesiva delle attribuzioni regionali, poi, si rivelano le specifiche disposizioni censurate. In particolare, riguardo le prescrizioni sull'efficacia del piano di bacino (contenute nell'art. 65, comma 4), queste, al pari di quelle che prevedono il termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo, sono espressione della generale caratteristica delle norme in materia di tutela dell'ambiente che funzionano da limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano negli ambiti di loro competenza. Non sussiste, infine, la denunciata lesione dell'art. 76 della Costituzione: quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito, infatti, che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a quest'ultimo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente. In senso analogo, vedi le sentenze, citate, n. 12/2009 e n. 104/2008.
Massima n. 33653
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, in particolare comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche. Invero, anche le misure di salvaguardia disciplinate dalla norma impugnata attengono alla materia di tutela dell'ambiente (svolgendo una funzione cautelare di difesa delle condizioni del suolo e delle acque nelle more dell'approvazione dei piano di bacino) e il coinvolgimento delle Regioni, per l'indiretto riflesso che tali misure possono avere sul governo del territorio, è soddisfatto attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti negli organi delle Autorità di bacino.
Massima n. 33654
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la disposizione impugnata non è compresa tra quelle per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso.
Massima n. 33655
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria. Invero, come già precisato per i piani di bacino, la disciplina dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico - i quali hanno la stessa finalità e natura di quelli di bacino - è conseguenza del riordino del sistema di ripartizione del territorio nazionale in distretti idrografici ed il coinvolgimento delle Regioni nella procedura di approvazione dei piani è assicurato dalla partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto di cui si tratta alla Conferenza istituzionale permanente. Non pertinente, poi, si rivela il richiamo all'art. 117, terzo comma Cost., vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato e non di competenza legislativa concorrente.
Massima n. 33656
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, dalla Regione Calabria, trattandosi di censura priva di specifica motivazione.
Massima n. 33657
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta. Invero, la ricorrente ha omesso di specificare come la mancata previsione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS), nella procedura di adozione dei piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, lederebbe le sue competenze costituzionalmente garantite.
Massima n. 33658
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo la quota minima complessiva degli stanziamenti che deve essere destinata a determinate categorie di interventi ed attività, non lede i precetti costituzionali invocati dalla ricorrente, perché esso interviene in materia di competenza esclusiva dello Stato e il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata.
Massima n. 33659
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Premesso che le opere e gli interventi che le Regioni intendono realizzare con propri stanziamenti rientrano nella generale pianificazione contenuta nel piano di bacino, di competenza statale, ne consegue che le possibili interrelazioni tra le opere che la singola Regione intende realizzare e gli altri interventi previsti dal piano di bacino, giustificano la previsione del parere favorevole della Conferenza unificata, necessario a garantire la coerenza complessiva della pianificazione statale.
Massima n. 33660
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, (secondo e) terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma recherebbe norme di dettaglio in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la disposizione censurata - che disciplina il procedimento di adozione dei piani di intervento - è, invece, riconducibile a materia di legislazione statale esclusiva.
Massima n. 33661
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione ed alle "attribuzioni regionali", dalla Regione Emilia-Romagna. Invero, considerato che i programmi di intervento sono atti finalizzati alla concreta attuazione delle misure previste nei piani di bacino e che la loro disciplina appartiene alla materia della tutela dell'ambiente, il coinvolgimento delle Regioni non richi8ede necessariamente lo strumento dell'intesa ed è adeguatamente assicurato attraverso le forme diverse previste dalla disposizione censurata.
Massima n. 33662
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, gli stanziamenti che, a norma della disposizione censurata sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento, sono finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente). La previsione della necessità del parere della Conferenza Stato-Regioni rispetta, dunque, il principio di leale collaborazione.
Massima n. 33663
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'approvazione del programma nazionale di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, rende infondata la questione, essendo ormai prevista una forma di collaborazione istituzionale con le Regioni che, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia, non richiede l'intesa. Quanto poi alla ripartizione degli stanziamenti, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera d ) del decreto legislativo che già prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia.
Massima n. 33664
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, del dl.gs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, pur attribuendo la disposizione censurata al Ministero dell'ambiente il potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestano grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, essa stabilisce, tuttavia, che ciò avvenga su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Con la conseguenza che non sussiste, pertanto, alcuna lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, esercitando le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale.
Massima n. 33665
Vedi titoletto.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione dell'intero testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché di singole disposizioni dello stesso decreto;
1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l, della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, alle attribuzioni regionali previste dallo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed al principio di leale collaborazione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettere b), e) e g) del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 2, lettere d), e), f) g), i), m), q), 3, lettera d) e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche), dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;
13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118, della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
14) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
15) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;
16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
17) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;
21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;
22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4, 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Umbria e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione ed al principio di legalità, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle Regioni Calabria e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Umbria, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle Regioni Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe;
34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 2 e 3, e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
35) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Calabria, Toscana, Umbria e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
38) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
40) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione ed alle «attribuzioni regionali», dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
42) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 ORDINANZA
Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005). PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dall'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a. F.to Francesco AMIRANTE, Presidente
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