Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2006

Corte cost., ord. 16 febbraio 2006, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
64/2006
Data di deposito
16 febbraio 2006
Data di decisione
6 febbraio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, comma 1, decreto legislativo n. 325 del 8 giugno 2001
  • art. 55, comma 2, decreto legislativo n. 325 del 8 giugno 2001
  • art. 55, comma 1, decreto legislativo n. 327 del 8 giugno 2001
  • art. 55, comma 2, decreto legislativo n. 327 del 8 giugno 2001
  • art. 1, decreto legislativo n. 302 del 27 dicembre 2002
  • art. 4, legge n. 166 del 1° agosto 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30194

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, degli artt. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, nella parte in cui limita l'azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l'applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l'irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il rimettente, infatti, ha omesso di valutare l'incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, già in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione, con cui è stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", che ha comportato la eliminazione dall'ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva dell'ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, con la conseguenza che l'omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. > >- Sentenze citate nn. 328 e 304/2003, n. 376/2000; ordinanze n. 435/2004, nn. 187, 152 e 144/2003.

Massima n. 30195

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 28, 42, 53 e 97 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166, là dove, con effetto retroattivo, attribuisce a posteriori legittimità alle occupazioni di urgenza in corso alle stesse scadenze previste dalle singole leggi di proroga, così incidendo per implicito anche sui termini di efficacia delle corrispondenti dichiarazioni di pubblica utilità. Il giudice a quo , infatti, nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso "diritto vivente", non prende in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della stessa giurisprudenza amministrativa, che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della ratio che la sorregge, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione. > >- Ordinanze citate nn. 19/2003 e 517/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – testo B), trasfuso nell'art. 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità – testo A), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 28, 42, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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