Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2005

Corte cost., sent. 18 febbraio 2005, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/2005
Data di deposito
18 febbraio 2005
Data di decisione
10 febbraio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 7, lettera c), legge n. 189 del 30 luglio 2002
  • art. 1, comma 8, lettera c), decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
  • legge n. 222 del 9 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29231

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 33, comma 7, lett. c) della legge 30 luglio 2002, n. 189, e l’art. 1, comma 8, lett. c), del decreto – legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. Le norme censurate, infatti, fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia –che è un atto che nulla prova circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce – conseguenze molto gravi in danno di chi è soggetto passivo, soprattutto qualora si ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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