Corte costituzionale
Sentenza n. 451/2005
Corte cost., sent. 15 dicembre 2005, n. 451
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 451/2005
- Data di deposito
- 15 dicembre 2005
- Data di decisione
- 12 dicembre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:451
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen. del 5 giugno 2000
- sentenza tribunale di Milano - I sez. pen. n. 110969 del 22 novembre 2003
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 14 luglio 2000
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 9 ottobre 2000
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 21 novembre 2001
- sentenza del tribunale di Milano - IV sez. pen. n. 4688 del 29 aprile 2003
- ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen. del 1° ottobre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30012
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima e quarta sezione, in relazione ad ordinanze e alle sentenze emesse in due procedimenti penali a carico di un proprio componente, è inammissibile l’intervento del parlamentare imputato in detti procedimenti, in considerazione della distinzione esistente fra il giudizio per conflitto e i giudizi penali in cui il parlamentare è imputato, essendo la Corte costituzionale chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera, ad opera dei provvedimenti impugnati, e dovendosi escludere che l’esito di tale giudizio possa definitivamente pregiudicare le posizioni del parlamentare; né rileva la circostanza che i procedimenti penali nei quali sono stati emessi gli atti impugnati sono i medesimi nei quali è già intervenuta una pronuncia di annullamento di ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari, giacché il prosieguo del giudizio penale non può in alcun modo essere considerato come “giudizio di ottemperanza” del giudicato costituzionale. - In senso analogo, , v. la citata sentenza n. 225/2001. - Sul principio secondo cui nel giudizio per conflitto la legittimazione spetta soltanto agli organi dei poteri confliggenti tranne nel caso in cui l’esito di tale giudizio possa definitivamente pregiudicare le posizioni di un soggetto ad esso estraneo, v. la citata sentenza n. 342/2004.
Massima n. 30013
Non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano, nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare a comparire all’udienza tenuta dal Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale il 20 settembre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l’effettiva presenza dell’imputato ai lavori parlamentari, e conseguentemente va annullata l’ordinanza del Tribunale di Milano (prima sezione penale) in data 5 giugno 2000. Premesso che, ove l’imputato parlamentare deduca di essere impedito ad intervenire all’udienza dovendo esercitare il suo diritto–dovere di partecipare ai lavori parlamentari, fra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari, l’ordinanza del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in data 5 giugno 2000, con la quale sono state rigettate le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell’imputato, concomitante con l’udienza del 20 settembre 1999, sulla base della non assolutezza dell’impedimento in quanto esso «concerneva non la partecipazione a votazioni in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari», lede le attribuzioni del Parlamento che hanno tutte, in linea di principio, pari dignità e non tollerano distinzioni «fra diversi aspetti dell’attività del parlamentare, tutti riconducibili ugualmente ai suoi diritti e doveri funzionali».
Massima n. 30014
Non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano, prima e quarta sezione penale, nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale nei giorni 17 e 22 settembre, 5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del gruppo parlamentare e conseguentemente vanno annullate – nei limiti di cui in motivazione – le ordinanze del medesimo Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001 (prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000 e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale). Premesso che, ove l’imputato parlamentare deduca di essere impedito ad intervenire all’udienza dovendo esercitare il suo diritto–dovere di partecipare ai lavori parlamentari, fra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari, le ordinanze impugnate, con le quali, rispettivamente, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali, tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento (ordinanza 1° ottobre 2001 della prima sezione penale), e sono state respinte le eccezioni di nullità – in ragione dell’impedimento del parlamentare a partecipare alle udienze del 17 e 22 settembre 1999, 5 e 6 ottobre 1999 - dei relativi atti nonché del decreto che dispone il giudizio (ordinanze 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001 della quarta sezione penale), presentano una motivazione di carattere processuale, in relazione alla quale ogni sindacato è rimesso al giudice del processo penale, e una motivazione lesiva delle attribuzioni della Camera dei deputati, giacché di dette attribuzioni, nel decidere sulle eccezioni proposte dalla difesa del parlamentare imputato, non si è tenuto alcun conto, avendo il Tribunale: a) ritenuto inidonea, ai fini della prova dell’impedimento, la lettera di convocazione alla Camera del capo del gruppo parlamentare di appartenenza (ordinanza 1° ottobre 2001); b) ritenuto, inoltre, che non sussistesse alcun obbligo del giudice di attivarsi per ottenere la prova dell’impedimento, spettante al parlamentare, e che la prova dovesse concernere non solo la programmazione dei lavori in un certo giorno, ma anche l’effettiva partecipazione dell’imputato ai lavori comportanti votazioni (ordinanze 14 luglio 2000); c) affermato che ai fini della prova dell’impedimento, il parlamentare avrebbe dovuto documentare l’esistenza di una convocazione attraverso la documentazione ufficiale della Camera di appartenenza e successivamente mediante ulteriore comunicazione idonea ad attestare la presenza del parlamentare, quanto meno all’inizio della seduta (ordinanza 9 ottobre 2000); d) svolto considerazioni circa le modalità di acquisizione della prova dell’impedimento e al contenuto di essa (ordinanza 21 novembre 2001). Gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza devono, peraltro, essere limitati alle parti dei provvedimenti riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione, essendo rimesso al giudice penale rilevare, alla stregua delle norme che disciplinano il processo, l’eventuale esistenza di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati, mentre nessuna pronunzia di annullamento deve essere emessa dalla Corte costituzionale in relazione alle sentenze emesse nei medesimi procedimenti dal Tribunale di Milano, non essendo esse affette da vizi rilevabili in sede di conflitto di attribuzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara inammissibili gli interventi;
dichiara – in parziale accoglimento dei ricorsi – che non spettava all'autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano, nell'apprezzare la prova e i caratteri dell'impedimento dell'imputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice dell'udienza preliminare di quel Tribunale nei giorni 17, 20 e 22 settembre, 5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare:
a) che il Giudice dell'udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell'impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del gruppo parlamentare;
b) che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l'effettiva presenza dell'imputato ai lavori parlamentari;
annulla l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 5 giugno 2000 (prima sezione penale) e – nei limiti di cui in motivazione – le ordinanze del medesimo Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001 (prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000 e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE e Francesco AMIRANTE, Redattori
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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