Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/2005
Corte cost., ord. 26 maggio 2005, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/2005
- Data di deposito
- 26 maggio 2005
- Data di decisione
- 23 maggio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 13, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 17, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 558, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 29417
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e «di conseguenza» l'art. 13, commi 3 e 13, e l'art. 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'immediata espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale per i reati di cui ai citati artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, prima che tale procedimento sia definito e indipendentemente dal suo esito, subordinando, altresì, ad autorizzazione del questore il rientro nel territorio dello Stato dell'imputato espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione; b) l'art. 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'automatico rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, mediante accompagnamento immediato alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale, in riferimento agli artt. 3, 10, 13 24 e 111 della Costituzione; c) il combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui impediscono, rispetto alla maggior parte dei reati commessi da stranieri espulsi – e comunque rispetto al reato di cui al comma 5-ter dell'art. 14 – che i giudizi direttissimi instaurati davanti al giudice monocratico nei confronti di detti soggetti si concludano con una decisione di merito in riferimento agli artt. 10, 13 (parametro indicato solo in motivazione), 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Di seguito a tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose di illegale rientro e di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui agli artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, trasformandole da contravvenzioni in delitti puniti con la reclusione da uno a quattro anni – configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive – fatta eccezione per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l'originaria natura contravvenzionale (commi 2-ter e 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunti dalla legge di conversione). Correlativamente, è stata ripristinata – per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa – la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004). La decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate – pur non incidendo direttamente né sulla previsione in forza della quale per i reati considerati si procede con giudizio direttissimo, né sulla disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale – hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi normativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze