Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2005

Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
185/2005
Data di deposito
4 maggio 2005
Data di decisione
2 maggio 2005
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:185

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen. del 5 giugno 2000
  • ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen. del 1° ottobre 2001
  • sentenza tribunale di Milano - I sez. pen. n. 11069 del 22 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29386

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in relazione: a) all'ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, nell'ambito del procedimento penale R.G. 879/00 nei confronti del deputato Cesare Previti, con la quale sono state respinte le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell'imputato concomitante con l'udienza del 20 settembre 1999, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; b) all'ordinanza emessa in data 1° ottobre 2001, nell'ambito del medesimo procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; c) alla sentenza pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069, sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, è stato implicitamente ribadito, ma senza alcuna motivazione, quanto stabilito nelle ordinanze del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata – atteso il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia – ogni ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità. In particolare, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Del pari, il Tribunale di Milano, prima sezione penale, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione. Sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per via del mancato riconoscimento giudiziale del “legittimo impedimento” di un deputato a partecipare all'udienza del processo penale in cui è imputato per concomitanti impegni parlamentari. Dallo stesso ricorso, inoltre, si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Milano, prima sezione penale, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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