Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/2005
Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:185
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen. del 5 giugno 2000
- ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen. del 1° ottobre 2001
- sentenza tribunale di Milano - I sez. pen. n. 11069 del 22 novembre 2003
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 55, Costituzione
- art. 64, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 68, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 134, comma 2, Costituzione
- art. 137, comma 3, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29386
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in relazione: a) all'ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, nell'ambito del procedimento penale R.G. 879/00 nei confronti del deputato Cesare Previti, con la quale sono state respinte le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell'imputato concomitante con l'udienza del 20 settembre 1999, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; b) all'ordinanza emessa in data 1° ottobre 2001, nell'ambito del medesimo procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; c) alla sentenza pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069, sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, è stato implicitamente ribadito, ma senza alcuna motivazione, quanto stabilito nelle ordinanze del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata – atteso il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia – ogni ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità. In particolare, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Del pari, il Tribunale di Milano, prima sezione penale, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione. Sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per via del mancato riconoscimento giudiziale del “legittimo impedimento” di un deputato a partecipare all'udienza del processo penale in cui è imputato per concomitanti impegni parlamentari. Dallo stesso ricorso, inoltre, si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Milano, prima sezione penale, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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