Corte costituzionale
Ordinanza n. 184/2005
Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 184/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, comma 1, nel testo risultante, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- art. 7, comma 3, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29385
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione, il quale prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni «i dati personali e della patente del conducente». - Vedi, citata, sentenza n. 27/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Parma, Legnago, Olbia, Pordenone, Vergato, Siena, Livorno, Modena, Torino, Porretta Terme, Verolanuova, Sulmona, Cortona, Chiavenna, Rimini, Castel di Sangro, Lugo, Guastalla, Erba, Milano, Arcidosso, Cesena, Pisa, Sorso, Codogno, Pescara, Palermo, Cerignola, Montepulciano, Cervignano del Friuli, Monza, Massa, Portogruaro, Urbino, Casteggio, Bologna e Castelfiorentino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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