Corte costituzionale
Sentenza n. 379/2004
Corte cost., sent. 6 dicembre 2004, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 379/2004
- Data di deposito
- 6 dicembre 2004
- Data di decisione
- 29 novembre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:379
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lettera f), statuto Regione Emilia Romagna
- art. 13, comma 1, lettera a), statuto Regione Emilia Romagna
- art. 15, comma 1, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 17, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 19, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 24, comma 4, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 26, comma 3, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 28, comma 2, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 45, comma 2, terzo periodo, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 49, comma 2, statuto Regione Emilia Romagna
- art. 62, comma 3, statuto Regione Emilia Romagna
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera f), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera p), Costituzione
- art. 122, comma 1, Costituzione
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera a), Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 1, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 122, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
Massime
Massima n. 28904
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, comma 1, lettera f), della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui prevede che la Regione assicuri “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”. Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali enunciazioni, tuttavia, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa. - Sentenze citate nn. 40/1972; 829/1988; 196/2003; 2/2004.
Massima n. 28905
La disposizione impugnata, interpretata in modo conforme al sistema costituzionale, non può che riferirsi agli accordi internazionali “ratificati”, non potendo legittimare un’esecuzione da parte regionale prima della ratifica che fosse necessaria ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, essendo, in tal caso, l’accordo internazionale privo di efficacia nell’ordinamento italiano. Se poi la norma si riferisse anche agli accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengono in materia regionale, restano comunque fermi i poteri statali di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione. La norma stessa, peraltro, pone il “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”, che non può che essere interpretato come riferito alle “norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato” di cui all’art. 117, quinto comma, della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a) e quinto comma, della Costituzione, dell’art. 13, comma 1, lettera a) della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui prevede che la Regione, nell’ambito delle materia di propria competenza, provvede direttamente all’esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”.
Massima n. 28906
La norma impugnata, incidendo in un ambito di sicura competenza regionale (diritti di partecipazione), con l’ulteriore precisazione che la Regione potrà esercitare “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute”, esclude qualsiasi pretesa regionale di intervenire nella materia delle elezioni statali, regionali e locali, riconoscendo il diritto di voto a soggetti estranei a quelli definiti dalla legislazione statale; mentre resta nell’ambito delle possibili determinazioni regionali la scelta di coinvolgere in altre forme di consultazione soggetti che comunque partecipano della vita associativa, a prescindere anche dalla titolarità del diritto di voto o di cittadinanza. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma della Costituzione, dell’art. 15, comma 1 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che stabilisce che la Regione, “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei ‘referendum’ e nelle altre forme di consultazione popolare”.
Massima n. 28907
La scelta operata dalla fonte statutaria circa la possibilità che “nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale”, l’adozione del provvedimento finale sia preceduta da una istruttoria pubblica non è finalizzata ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o a ritardare l’attività della pubblica amministrazione, bensì è diretta a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche “associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale”, per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno poi essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie, sollevate in riferimento all’art. 97 della Costituzione ed ai “principi in tema di attività normativa”.
Massima n. 28908
L’intento di garantire ad organismi associativi rappresentativi di significative frazioni del corpo sociale la possibilità di essere consultati da parte degli organi consiliari non è di ostacolo alla funzionalità delle istituzioni regionali né viene negato il riconoscimento dell’autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione, dell’art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che prevede un “diritto di partecipazione” al procedimento legislativo in capo a “tutte le associazioni” che ne facciano richiesta.
Massima n. 28909
La possibilità di conferire agli enti locali funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni tramite apposite leggi regionali presuppone sia una previa valutazione da parte del legislatore regionale delle concrete situazioni relative ai diversi settori, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale, sia la ricerca del miglior possibile modello di organizzazione del settore, con conseguente possibilità di modificare la legislazione sulla base dei risultati conseguiti ovvero la sperimentazione di diversi modelli possibili. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 114 e 118 della Costituzione, dell’art. 24, comma 4, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede che “la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell’affidamento”.
Massima n. 28910
La disposizione impugnata subordina espressamente l’esercizio dei poteri regionali ivi previsti al rispetto della “disciplina stabilita dalla legge dello Stato”, escludendo, quindi, la volontà della Regione di contraddire la competenza statale esclusiva in tema di determinazione “delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dell’art. 26, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale dispone che l’Assemblea legislativa individua “in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato”, le funzioni della Città metropolitana dell’area di Bologna.
Massima n. 28911
Posto che la determinazione della forma di governo regionale da parte degli statuti non si esaurisce nella individuazione del sistema di designazione del Presidente della Regione, l’autonomia statutaria ben può disciplinare procedure e forme del rapporto fra i diversi organi regionali al fine di creare una precisa procedura per obbligare i fondamentali organi regionali ad un confronto iniziale e successivamente ricorrente sui contenuti del programma di governo; confronto produttivo di effetti sui comportamenti del Presidente e del Consiglio, i quali, a loro volta, valuteranno la possibilità di prescindere dagli esiti di tale dialettica o far eventualmente ricorso allo strumento della mozione di sfiducia. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 123 della Costituzione, dell’art. 28, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede che “l’Assemblea (…) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (…)”.
Massima n. 28912
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, sollevata in riferimento all’art. 122 della Costituzione. La Corte ha già avuto modo di chiarire che la disciplina dei particolari soggetti cui si riferisce espressamente l’art. 122 della Costituzione sfugge alle determinazioni lasciate all’autonomia statutaria, benché la stessa norma costituzionale riservi alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la determinazione delle norme relative al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”. Né la formulazione della disposizione censurata può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell’ambito della sua discrezionalità legislativa in materia. - Sentenza citata n. 2/2004.
Massima n. 28913
La norma censurata, nel disciplinare, in generale, i rapporti fra le leggi ed i regolamenti regionali, non pone il problema dei limiti sostanziali e procedimentali dei poteri normativi spettanti alla Regione nelle varie materie, di cui ne dà presupposta la titolarità. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 49, comma 2 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede che la Giunta disciplini l’esecuzione dei regolamenti comunitari “nei limiti stabiliti dalla legge regionale”.
Massima n. 28914
La norma censurata assume il significato di disposizione meramente ricognitiva del rapporto fra legislazione e contrattazione, alla luce dei principi costituzionali, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell’art. 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004;
2) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), della predetta delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera a), della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), e dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei “principî in tema di attività normativa”;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 114 e 118 della Costituzione;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione del canone di “armonia con la Costituzione” di cui all'articolo 123 della Costituzione;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004. Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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