Corte costituzionale
Sentenza n. 284/2004
Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:284
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza del tribunale di Taranto del 18 febbraio 1998
- sentenza del tribunale di Taranto n. 202 del 13 marzo 1998
- sentenza di Corte d'appello di Lecce sez. distaccata di Taranto n. 85 del 10 marzo 2000
- sentenza della Corte di Cassazione - sez. V pen n. 390 del 19 marzo 2001
Parametri
- art. 64, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 68, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 73, comma 2, Costituzione
- art. 79, comma 1, Costituzione
- art. 83, comma 3, Costituzione
- art. 90, comma 2, Costituzione
- art. 138, comma 1, Costituzione
- art. 138, comma 3, Costituzione
- art. 12, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 3, legge costituzionale del 22 novembre 1967
- art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
- art. 10, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
Massime
Massima n. 28737
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la proposizione del ricorso in epoca successiva all’esaurimento dell’‘iter’ processuale, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del medesimo, di per sé non incide sulla proponibilità del ricorso stesso, con cui si lamenta la lesione delle attribuzioni dell’organo parlamentare, né ciò può comportare il venir meno dell’interesse a ricorrere, che nella specie riposa sull’interesse dell’organo parlamentare a non vedere affermato, senza controllo della Corte, un criterio concreto di componimento, ai fini del riconoscimento di un impedimento a presenziare all’udienza a causa di lavori parlamentari, delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare ed a quella della giurisdizione penale, entrambe di rilevanza costituzionale, ancorché sia trascorso un lungo periodo (oltre tre anni ) dalla pronuncia che disconosceva l’impedimento parlamentare allegato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso è stato proposto dalla Camera dei deputati, con atto depositato il 25 maggio 2001, contro il Tribunale di Taranto, prima sezione penale, la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione distaccata di Taranto e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, in relazione alle pronunce dei vari Organi emesse nell’ambito del processo nei confronti di un componente dell’assemblea parlamentare).
Massima n. 28738
Non spettava all’Autorità giudiziaria e, nella specie, al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d’Appello di Lecce, prima sezione staccata di Taranto, ed alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che delle esigenze connesse all’attività di propria pertinenza, anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell’applicazione delle regole comuni, il potere di negare la validità dell’impedimento addotto a giustificazione dell’assenza del deputato componente della Camera dei deputati, con ciò ledendo le attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati. - V. sentenze citate nn. 225/2001 e 263/2003.
Massima n. 28739
Alla pronuncia di parziale accoglimento del ricorso, tuttavia, non può seguire l’annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l’esaurimento della vicenda processuale, con la formazione del giudicato, impedisce una pronuncia idonea a riaprire la vicenda, rimettendo in discussione rapporti e situazioni giuridiche consolidatisi per effetto del giudicato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe, che non spettava all'autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, negare la validità dell'impedimento addotto dall'imputato componente della Camera medesima senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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