Corte costituzionale

Sentenza n. 284/2004

Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/2004
Data di deposito
28 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:284

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza del tribunale di Taranto del 18 febbraio 1998
  • sentenza del tribunale di Taranto n. 202 del 13 marzo 1998
  • sentenza di Corte d'appello di Lecce sez. distaccata di Taranto n. 85 del 10 marzo 2000
  • sentenza della Corte di Cassazione - sez. V pen n. 390 del 19 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28737

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la proposizione del ricorso in epoca successiva all’esaurimento dell’‘iter’ processuale, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del medesimo, di per sé non incide sulla proponibilità del ricorso stesso, con cui si lamenta la lesione delle attribuzioni dell’organo parlamentare, né ciò può comportare il venir meno dell’interesse a ricorrere, che nella specie riposa sull’interesse dell’organo parlamentare a non vedere affermato, senza controllo della Corte, un criterio concreto di componimento, ai fini del riconoscimento di un impedimento a presenziare all’udienza a causa di lavori parlamentari, delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare ed a quella della giurisdizione penale, entrambe di rilevanza costituzionale, ancorché sia trascorso un lungo periodo (oltre tre anni ) dalla pronuncia che disconosceva l’impedimento parlamentare allegato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso è stato proposto dalla Camera dei deputati, con atto depositato il 25 maggio 2001, contro il Tribunale di Taranto, prima sezione penale, la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione distaccata di Taranto e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, in relazione alle pronunce dei vari Organi emesse nell’ambito del processo nei confronti di un componente dell’assemblea parlamentare).

Massima n. 28738

Non spettava all’Autorità giudiziaria e, nella specie, al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d’Appello di Lecce, prima sezione staccata di Taranto, ed alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che delle esigenze connesse all’attività di propria pertinenza, anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell’applicazione delle regole comuni, il potere di negare la validità dell’impedimento addotto a giustificazione dell’assenza del deputato componente della Camera dei deputati, con ciò ledendo le attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati. - V. sentenze citate nn. 225/2001 e 263/2003.

Massima n. 28739

Alla pronuncia di parziale accoglimento del ricorso, tuttavia, non può seguire l’annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l’esaurimento della vicenda processuale, con la formazione del giudicato, impedisce una pronuncia idonea a riaprire la vicenda, rimettendo in discussione rapporti e situazioni giuridiche consolidatisi per effetto del giudicato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe, che non spettava all'autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, negare la validità dell'impedimento addotto dall'imputato componente della Camera medesima senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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