Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2004

Corte cost., sent. 20 gennaio 2004, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2004
Data di deposito
20 gennaio 2004
Data di decisione
13 gennaio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 110, comma 5, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 1, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 1, comma 1, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 1, comma 3, legge n. 140 del 20 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28332

Resta riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Massima n. 28333

L'astensione dei magistrati componenti il collegio presso il quale era incardinato il processo penale e che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 in relazione all'art. 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 non ha influenza sulla rilevanza e quindi sull'ammissibilità della medesima. Da un lato, infatti, essa non comporta la regressione del giudizio ad una fase preprocessuale, tale da escludere l'immediata applicazione della norma da scrutinare; dall'altro le vicende del giudizio 'a quo' non incidono sullo svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall'interesse generale alla risoluzione della prospettata questione, la quale, peraltro, nella specie, non riguarda soltanto il processo in cui è stata incidentalmente sollevata, ma ha valenza generale. – In tema di non incidenza delle vicende del giudizio 'a quo' sullo svolgimento del processo costituzionale, ricordate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 270/2003, n. 383/2002, n. 110/2000 e le sentenze n. 171/1996 e n. 300/1984.

Massima n. 28334

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in quanto, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone la sospensione, dall'entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. La misura predisposta dalla normativa censurata, infatti (sospensione generale, automatica e di durata non determinata del processo penale, in relazione alla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato, con l’intento della tutela dell’apprezzabile interesse del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti a quelle cariche, tutelabile in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale), creando un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale (regolato, nel nostro ordinamento, sotto più profili da precetti costituzionali e rispetto a cui, fin dalle origini della formazione dello Stato di diritto, sta il principio di parità di trattamento), incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, essendo ininfluente – in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale – l'atteggiamento difensivo da questi concretamente assunto in giudizio (nell’alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione oppure dimettersi dalla carica, rinunciando al godimento di un diritto garantito dall'art. 51 della Costituzione). Risulta, altresì, sacrificato il diritto della parte civile (la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 75 del codice di procedura civile). Né all’effettività dell’esercizio della giurisdizione sono indifferenti i tempi del processo, non potendosi sostenere, al contrario, che nessun diritto sia dalla legge impugnata definitivamente sacrificato e nessun principio costituzionale per sempre negletto. La norma censurata, d’altra parte, in contrasto anche sotto altro profilo con l’articolo 3 della Costituzione, accomuna in unica disciplina cariche diverse non solo per le fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni, distinguendo, per la prima volta, sotto il profilo della parità rispetto ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti; essa manifesta, peraltro, gravi elementi di intrinseca irragionevolezza a proposito del silenzio sul secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. La fondatezza della questione in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione fa restare assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale. – In tema di sospensione per l’ipotesi di imputato incapace e di capacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo come aspetto indefettibile del diritto di difesa, senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, ricordate, fin dai primi anni di attività della Corte, le sentenze n. 59/1959 e n. 354/1996. – Sul principio di ragionevole durata del processo, ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione, ricordate la sentenza n. 354/1996, secondo la quale una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnera il diritto di azione e di difesa, nonché la sentenza n. 353/1996, secondo la quale la possibilità di reiterate sospensioni lede il bene costituzionale dell’efficienza del processo.

Massima n. 28335

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, l'art. 1, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140. Detta disposizione si inserisce, infatti, insieme a quella di cui al comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo, in un contesto normativo le cui articolazioni – riferite, quanto al primo comma, alla non sottoponibilità a processo e, quanto al secondo comma, alla sospensione dei processi eventualmente già in corso – sono dirette alla medesima sostanziale finalità, hanno lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali.

Massima n. 28336

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, l'art. 1, comma 3, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in quanto prevede la sospensione della prescrizione per il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi dello stesso articolo. Caducati, infatti, questi ultimi, detta disposizione non ha alcuna autonomia applicativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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