Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/2003
Corte cost., ord. 18 luglio 2003, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/2003
- Data di deposito
- 18 luglio 2003
- Data di decisione
- 2 luglio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:258
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27828
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’ art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.
Massima n. 27829
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 500 cod. proc. pen. nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V., citata, ordinanza di manifesta infondatezza (con riferimento all’art. 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen.) n. 36/2002. - Per ulteriori analoghe questioni aventi ad oggetto le norme impugnate è fatto rinvio alle ordinanze di manifesta infondatezza n. 489/2002 e n. 325/2002 nonché alle ordinanze n. 473/2002, n. 431/2002 e n. 365/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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