Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/2003

Corte cost., ord. 18 luglio 2003, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
258/2003
Data di deposito
18 luglio 2003
Data di decisione
2 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:258

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27828

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’ art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.

Massima n. 27829

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 500 cod. proc. pen. nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V., citata, ordinanza di manifesta infondatezza (con riferimento all’art. 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen.) n. 36/2002. - Per ulteriori analoghe questioni aventi ad oggetto le norme impugnate è fatto rinvio alle ordinanze di manifesta infondatezza n. 489/2002 e n. 325/2002 nonché alle ordinanze n. 473/2002, n. 431/2002 e n. 365/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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