Corte costituzionale

Sentenza n. 208/2001

Corte cost., sent. 26 giugno 2001, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/2001
Data di deposito
26 giugno 2001
Data di decisione
6 giugno 2001
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 28 del 18 febbraio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26358

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale con ricorsi regionali, dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che reca interpretazione autentica della disciplina contenuta nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitali, nel senso di rendere applicabile la ritenuta d'imposta anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La questione è, infatti, inammissibile per più motivi: sotto il profilo della lesione dell'autonomia finanziaria e dello 'status' costituzionale delle ricorrenti (come definito dagli artt. 114, 115, 117, 118 e 119 Cost.), che deriverebbe dal prelievo coatto a carico di disponibilità regionali costitutive dell'autonomia finanziaria dell'ente, in quanto la censura si appalesa priva di motivazione; sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della possibile incidenza della normativa denunciata sulla funzione giurisdizionale (artt. 3 e 101, secondo comma, Cost.), in quanto una ipotetica lesione di tali principi non può di per sé tradursi in una menomazione di competenze regionali; sotto il duplice profilo del principio di eguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53), poiché la Regione lamenta la lesione di competenze di cui non dispone; sotto il profilo della violazione della legge delega (art. 76 Cost.), in quanto la disposizione impugnata è stata introdotta con legge ordinaria e non con legge delegata; sotto il profilo della violazione dei principi sanciti dall'art. 97, in quanto tale censura formulata in termini meramente assertivi, non evidenzia alcuna menomazione di attribuzioni regionali. - In tema di autonomia finanziaria regionale, sentenza (richiamata) n. 507/2000 e sulla corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari, sentenze (richiamate) n. 123/1992 e n. 370/1993. - Sulla effettiva disponibilità delle risorse attribuite, sentenza n. 171/1999 (richiamata). - Sull'onere di motivazione in ordine al vizio lamentato, sentenze n. 103/2001, n. 171/1999, 244/1997, n. 25/1996 (richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 76, 101, secondo comma, 114, 115 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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