Corte costituzionale
Ordinanza n. 408/2001
Corte cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 408
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 408/2001
- Data di deposito
- 14 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:408
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26682
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, fondando i dubbi di costituzionalità sull’assunto generale della superfluità della prevista fissazione di un’apposita udienza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, con conseguente, intollerabile aggravio nell’organizzazione degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale premessa, appare tuttavia centrata sulle conseguenze di mero fatto che la norma è in grado di generare sul piano dell’organizzazione del lavoro, cosicché, in relazione ad esse si rivelano manifestamente insussistenti le violazioni dell’art. 97, Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale; dell’art. 101, Cost., in quanto il principio di soggezione del giudice solo alla legge non è eluso, bensì pienamente espresso dal meccanismo procedurale di cui trattasi; dell’art. 111, Cost., perché il principio della ragionevole durata del processo appare dedotto in dipendenza della peculiare situazione dell’ufficio giudiziario all’interno del quale il rimettente è chiamato ad operare. Priva di consistenza è, altresì, la denuncia di violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla disciplina, assunta quale 'tertium comparationis', della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero, di cui all’art. 406, stesso codice, stante non solo la palese eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle “divergenze” sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze. Quest’ultimo parametro non è violato neanche sotto il profilo della lamentata, mancata differenziazione del meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravità dei reati, ed in particolare di quelli di cui all’art. 550, nei quali il pubblico ministero esercita l’azione mediante citazione a giudizio, dal momento che, non sussistendo alcun vincolo in tal senso per il legislatore, non può in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale. Infine, risulta privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, il riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost. - V. ordinanze nn. 204/2001 e 490/2000. A.M.M.
Massima n. 26683
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede la punibilità dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce senza giustificato motivo, il passaporto o la carta di soggiorno. Le censure prospettate dal giudice rimettente, del tutto analoghe a quelle già scrutinate con precedente decisione, non sono infatti tali da far risaltare, con riferimento alla norma impugnata, una irragionevolezza delle opzioni del legislatore, con conseguente esclusione della violazione dei parametri invocati. - V. ordinanze n. 68/2001, n. 207/1999 e n. 297/1998. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111
e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della
Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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