Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/2001

Corte cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
408/2001
Data di deposito
14 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:408

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26682

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, fondando i dubbi di costituzionalità sull’assunto generale della superfluità della prevista fissazione di un’apposita udienza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, con conseguente, intollerabile aggravio nell’organizzazione degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale premessa, appare tuttavia centrata sulle conseguenze di mero fatto che la norma è in grado di generare sul piano dell’organizzazione del lavoro, cosicché, in relazione ad esse si rivelano manifestamente insussistenti le violazioni dell’art. 97, Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale; dell’art. 101, Cost., in quanto il principio di soggezione del giudice solo alla legge non è eluso, bensì pienamente espresso dal meccanismo procedurale di cui trattasi; dell’art. 111, Cost., perché il principio della ragionevole durata del processo appare dedotto in dipendenza della peculiare situazione dell’ufficio giudiziario all’interno del quale il rimettente è chiamato ad operare. Priva di consistenza è, altresì, la denuncia di violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla disciplina, assunta quale 'tertium comparationis', della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero, di cui all’art. 406, stesso codice, stante non solo la palese eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle “divergenze” sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze. Quest’ultimo parametro non è violato neanche sotto il profilo della lamentata, mancata differenziazione del meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravità dei reati, ed in particolare di quelli di cui all’art. 550, nei quali il pubblico ministero esercita l’azione mediante citazione a giudizio, dal momento che, non sussistendo alcun vincolo in tal senso per il legislatore, non può in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale. Infine, risulta privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, il riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost. - V. ordinanze nn. 204/2001 e 490/2000. A.M.M.

Massima n. 26683

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede la punibilità dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce senza giustificato motivo, il passaporto o la carta di soggiorno. Le censure prospettate dal giudice rimettente, del tutto analoghe a quelle già scrutinate con precedente decisione, non sono infatti tali da far risaltare, con riferimento alla norma impugnata, una irragionevolezza delle opzioni del legislatore, con conseguente esclusione della violazione dei parametri invocati. - V. ordinanze n. 68/2001, n. 207/1999 e n. 297/1998. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111

e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della

Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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