Corte costituzionale
Sentenza n. 419/2000
Corte cost., sent. 13 ottobre 2000, n. 419
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 419/2000
- Data di deposito
- 13 ottobre 2000
- Data di decisione
- 9 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:419
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 21, ult.period, decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996
- art. 9, comma 2, ult.period, decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25713
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato dal Pretore di Salerno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede con efficacia retroattiva che le assunzioni a tempo determinato dell'ente Poste italiane ivi contemplate decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto ed esclude, quindi, che le assunzioni stesse possano dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che il rapporto di lavoro dedotto nel giudizio "a quo" e' stato stipulato anteriormente al 26 novembre 1994 (data del primo CCNL per i dipendenti postali) sicche' ad esso non e' applicabile la normativa denunciata. L.T.
Massima n. 25714
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato dal Pretore di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, nella parte in cui, sovrapponendosi alla contrattazione collettiva, del tutto irragionevolmente esclude con efficacia retroattiva che le assunzioni a tempo determinato dell'ente Poste italiane ivi contemplate possano dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L.T.
Massima n. 25715
Benche' non possa radicalmente escludersi l'esperibilita', da parte del potere giudiziario, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso atti aventi forza di legge, tuttavia non vi e' dubbio che il giudizio incidentale costituisca - allorche', come nella specie, sia concretamente utilizzabile - lo strumento tipico per pervenire alla declaratoria di illegittimita' costituzionale di una norma di legge della quale il giudice sia chiamato a fare applicazione. E', pertanto, da respingere l'eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 impugnato, in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione: eccezione proposta sul rilievo, appunto, che il rimettente, lamentando in realta' la lesione delle prerogative giudiziarie per esercizio asseritamente distorto del potere lesiglativo, avrebbe dovuto semmai sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost. Precedenti: - sent. n. 457/1999 e ord. nn. 144/2000 e 398/1999 sui rapporti tra conflitto tra poteri sollevato dal potere giudiziario avverso atti aventi forza di legge e giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. L.T.
Massima n. 25716
Non sono implausibili e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte le motivazioni dei Pretori di Milano e di Livorno poste a sostegno della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 sollevata, rispettivamente, dal primo in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 39, 24, 101 e 104 Cost. e dal secondo in riferimento all'art. 3 Cost. Vanno, pertanto, disattese le eccezioni delle parti private di inammissibilita' delle questioni stesse per difetto di rilevanza. L.T.
Massima n. 25722
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996 n. 608 impugnato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che sia la censura relativa all'asserita mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza per l'emanazione della norma impugnata sia quella riguardante la reiterazione di un precedente decreto-legge non convertito sono venute meno per effetto della legge di conversione del d.l. n. 510 del 1996 cit., successiva all'ordinanza di rimessione. Precedenti: - sent. n. 360/1996 sul vizio di costituzionalita' derivante dall'iterazione o reiterazione di decreti legge. L.T.
Massima n. 25723
Il divieto di retroattivita' della legge - pur costituendo fondamentale valore di civilta' giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve, in linea di principio, attenersi - non e' stato elevato e dignita' costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. relativo alla materia penale. Ne consegue che il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, puo' emanare norme retroattive purche' esse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti cosi' da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. Precedenti: - sent. nn. 283/1993, 6 e 153/1994, 432/1997 e 229/1999 sulla valutazione della compatibilita' con la Costituzione delle norme retroattive. L.T.
Massima n. 25724
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che l'efficacia retroattiva della norma, con la sua conseguente incidenza sui giudizi in corso, non risulta lesiva degli invocati parametri costituzionali in quanto il legislatore ha agito sul piano astratto delle fonti normative senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie "sub indicis". Precedenti: - sent. nn. 402/1993, 397/1994, 432/1997, 229/1999 sui limiti di compatibilita' dell'emanazione di norme retroattive con la tutela delle prerogative del potere giudiziario. L.T.
Massima n. 25725
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che la norma retroattiva impugnata, operando sul piano sostanziale, non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale a cui presidio e' posto il parametro costituzionale invocato. L.T.
Massima n. 25726
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che l'attribuzione di efficacia retroattiva alla norma impugnata - sulla quale sono incentrate le diverse impugnative - appare giustificata dall'esigenza di porre rimedio ad una situazione del tutto eccezionale - determinata dal mancato tempestivo adeguamento degli organi dell'EPI al mutamento di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti conseguente alla privatizzazione - che, riguardando migliaia di lavoratori, era tale da compromettere irreparabilmente l'equilibrio finanziario e lo stesso processo di privatizzazione dell'ente. Nella suddetta situazione da un lato appare del tutto ragionevole attribuire valore prioritario alla salvaguardia dell'interesse pubblico al buon esito del menzionato processo di privatizzazione, dall'altro non appaiono ipotizzabili violazioni del principio di eguaglianza incentrate sul raffronto con altre situazioni di assunzione a tempo determinato in quanto la tutela del suddetto interesse pubblico qualifica e caratterizza la situazione disciplinata dalla norma impugnata si' da renderla del tutto peculiare. Precedenti: - sent. nn. 347/1988 e 80/1994 ove e' stata affermata la legittimita' costituzionale di discipline differenziate del lavoro a termine, giustificate dalle peculiari caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro. L.T.
Massima n. 25727
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che: a) l'insussistenza di una situazione di piena concorrenza nell'ambito dei servizi postali esclude la violazione del parametro invocato; b) la finalizzazione del parametro stesso alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nello svolgimento delle attivita' produttive ne esclude l'invocabilita' nelle ipotesi in cui venga in gioco, come nella specie, la tutela del posto di lavoro e della dignita' umana dei lavoratori. L.T.
Massima n. 25728
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che i parametri invocati non comportano una diretta ed incondizionata tutela del posto di lavoro, restando affidata alla discrezionalita' del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro. Precedenti: - sent. nn. 152/1975, 419/1993, 46/2000 e prd. n. 254/1997 sull'interpretazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione. L.T.
Massima n. 25729
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Come questa Corte ha gia' affermato, infatti, nell'attuale situazione di inattuazione delle regole costituzionali relative alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro con efficacia "erga omnes", non puo' ipotizzarsi un conflitto tra attivita' sindacale e attivita' legislativa rilevante sotto il profilo della violazione del parametro in argomento non essendovi alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati. Precedenti: - sent. nn. 141/1980 e 697/1988 sui riflessi dell'attuale situazione di inattuazione dei principi costituzionali relativi alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro "erga omnes" sui rapporti tra attivita' legislativa e attivita' sindacale. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Salerno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal pretore di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Genova, in riferimento agli artt. 3, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Fermo, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, 4 e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 39, 101 e 104 della Costituzione, dal pretore di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Ferrara, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Parma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Livorno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Gorizia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Latina, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di Camerino, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal pretore di Nicosia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Pordenone, in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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