Corte costituzionale
Sentenza n. 310/2000
Corte cost., sent. 20 luglio 2000, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 183, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 36, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 36, comma 3, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 36, comma 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 3-bis, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
- legge n. 140 del 28 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25553
La motivazione dell'ordinanza di rimessione dev'essere autosufficiente e non puo' limitarsi a richiamare 'per relationem' il contenuto di altri atti o provvedimenti. Precedenti: - Ordinanze nn. 242/1999 e 98/1999, da ultimo.
Massima n. 25554
In materia di diritti di prestazione, anche costituzionalmente garantiti, deve riconoscersi al legislatore, in via di principio, la possibilita', quando si tratti di crediti relativi ad epoca anteriore al loro acclaramento - scaturiti da pronuncia di illegittimita' costituzionale delle norme che li escludevano e li limitavano - di prevederne il soddisfacimento con modalita' e in misura diverse rispetto ai casi normali ed, in tale contesto, anche di intervenire sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione 'ex lege'. Nel qual caso, per escludere che sia menomato il diritto di azione, occorre accertare che il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizzi - nella misura e con le modalita' ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si e' trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati. Per tale profilo - e con specifico riguardo alle pretese vantate dagli interessati sulla base delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (<<nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidato al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire>>) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (<<nella parte in cui - nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili) - puo' riconoscersi che l'art. 1, commi 181, 182, 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e l'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - i quali, rispettivamente, prevedono la soddisfazione degli aventi diritto in sei annualita'; la debenza esclusivamente di una somma pari al cinque per cento sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995; e l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi - realizzino appunto (con sensibile evoluzione migliorativa rispetto alla disciplina inizialmente dettata, in materia, dal d.l. 166, e dai successivi decreti nn. 295, 336, 499 del 1996, non convertiti) un ragionevole ed equilibrato bilanciamento degli opposti interessi. La definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessita' di predisporre la relativa copertura finanziaria) esprimono, infatti, quanto il legislatore, nella sua responsabilita', ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro generale delle compatiblita' - del rapporto corrente fra l'ingente entita' delle pretese e le effettive disponibilita' finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese; e, giustificano, conseguenzialmente, nel senso anzidetto, l'estinzione dei giudizi in corso (e la privazione di effetti dei provvedimenti non ancora passati in giudicato), mentre la compensazione delle spese e' coerente alla fonte normativa dell'assetto degli interessi in fattispecie in cui non sarebbe dato di ravvisare soccombenza, di una delle parti, neppure virtuale. Non sono pertanto fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dei citati artt. 1, commi 181, 182, 183, della legge 1996 n. 662 e 36, comma quinto, della legge 1998 n. 448.
Massima n. 25555
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza (per essersi il giudice 'a quo' limitato, a richiamare quella contenuta in altra sua precedente ordinanza di rimessione), della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182, 183 della legge 23 dicembre 1999 n. 662, in riferimento all'art. 3, primo comma, 24 e 38 Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione - da venticinque autorità giudiziarie, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara inammissibili le restanti questioni di legittimità costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione - da ventidue delle citate autorità giudiziarie; b) l'art. 1, comma 181, della legge 662 del 1996, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - da tredici delle predette autorità giudiziarie; c) l'art. 36, comma 3, della legge n. 448 del 1998, sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal pretore di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996, sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 38 della Costituzione - dal Tribunale di Urbino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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