Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/1999
Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/1999
- Data di deposito
- 4 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 514, codice di procedura penale
- art. 2, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 513, comma 2, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 267 del 7 agosto 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24478
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Come gia' rilevato dalla Corte nel pronunciarsi su questione formulata sostanzialmente negli stessi termini, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato infatti impugnato, unitamente all'art. 513, comma 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - riferibili esclusivamente a quest'ultimo. - V. S. n. 361/1998.
Massima n. 24479
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 361 del 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'impugnato art. 513, comma 2, "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ", e pertanto occorre verificare se alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito di tale pronuncia, le sollevate questioni siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza. - S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, al Tribunale militare di Torino, al Tribunale di Udine, al Tribunale per i minorenni di Roma, al Tribunale di Avezzano, al Tribunale di Pescara e al pretore di Pescara in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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