Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/1999
Corte cost., ord. 20 luglio 1999, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/1999
- Data di deposito
- 20 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 151, codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
- art. 507, codice di procedura penale
- art. 506, comma 2, codice di procedura penale
- art. 506, comma 1, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 24839
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, 76, 101, comma secondo, 102 e 112 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 507 cod. proc. pen. e 151 della norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'attribuzione al giudice del dibattimento, nell'esercizio dei poteri suppletivi previsti dagli artt. 506 e 507 cod. proc. pen., della possibilita' di conoscere tutti gli atti del fascicolo del p.m., in quanto - posto che la disciplina, in base alla quale il patrimonio di conoscenza del giudice e' vincolato, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, agli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, corrisponde ad una delle scelte piu' significative e qualificanti del nuovo codice, la quale si e' realizzata mediante il sistema del "doppio fascicolo", al fine di evitare che gli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il rispetto delle regole del contraddittorio ed in violazione del principio dell'immediatezza, rifluiscano nel dibattimento - al fine di esercitare il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., il sistema delineato dal codice non presume che il giudice conosca gli atti delle indagini preliminari, bensi' che sia chiamato ad operare, eventualmente sollecitato dalle parti, una valutazione che tenga conto delle emergenze risultanti dall'istruttoria dibattimentale. - S. n. 91/1992; O. n. 248/1998.
Massima n. 24840
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 506, commi primo e secondo, cod. proc. pen., sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, 76, 101, comma secondo, 102 e 112 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507 del codice di procedura penale e 151 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 506, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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