Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1999

Corte cost., ord. 20 luglio 1999, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
338/1999
Data di deposito
20 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:338

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24839

Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, 76, 101, comma secondo, 102 e 112 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 507 cod. proc. pen. e 151 della norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'attribuzione al giudice del dibattimento, nell'esercizio dei poteri suppletivi previsti dagli artt. 506 e 507 cod. proc. pen., della possibilita' di conoscere tutti gli atti del fascicolo del p.m., in quanto - posto che la disciplina, in base alla quale il patrimonio di conoscenza del giudice e' vincolato, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, agli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, corrisponde ad una delle scelte piu' significative e qualificanti del nuovo codice, la quale si e' realizzata mediante il sistema del "doppio fascicolo", al fine di evitare che gli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il rispetto delle regole del contraddittorio ed in violazione del principio dell'immediatezza, rifluiscano nel dibattimento - al fine di esercitare il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., il sistema delineato dal codice non presume che il giudice conosca gli atti delle indagini preliminari, bensi' che sia chiamato ad operare, eventualmente sollecitato dalle parti, una valutazione che tenga conto delle emergenze risultanti dall'istruttoria dibattimentale. - S. n. 91/1992; O. n. 248/1998.

Massima n. 24840

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 506, commi primo e secondo, cod. proc. pen., sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, 76, 101, comma secondo, 102 e 112 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507 del codice di procedura penale e 151 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 506, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze