Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/1999
Corte cost., ord. 14 luglio 1999, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/1999
- Data di deposito
- 14 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 183, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24790
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti perche' procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni. Invero, la denunciata normativa e' stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalita', modificata in vari punti. In particolare, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali; inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2). Infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia. - Cfr. O. nn. 31/1999, 165/1999, 166/1999, 219/1999, 220/1999 e 221/1999, 'ex plurimis'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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