Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1999

Corte cost., ord. 14 luglio 1999, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
305/1999
Data di deposito
14 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:305

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 183, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24790

Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti perche' procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni. Invero, la denunciata normativa e' stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalita', modificata in vari punti. In particolare, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali; inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2). Infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia. - Cfr. O. nn. 31/1999, 165/1999, 166/1999, 219/1999, 220/1999 e 221/1999, 'ex plurimis'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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