Corte costituzionale
Ordinanza n. 448/1998
Corte cost., ord. 28 dicembre 1998, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 448/1998
- Data di deposito
- 28 dicembre 1998
- Data di decisione
- 15 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 667, codice di procedura civile
- decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
- art. 660, comma 6, codice di procedura civile
- art. 660, comma 3, codice di procedura civile
- art. 663, comma 1, codice di procedura civile
- art. 660, comma 1, codice di procedura civile
- art. 660, comma 5, codice di procedura civile
- legge n. 534 del 20 dicembre 1995
- art. 1453, comma 3, codice civile
- art. 1455, codice civile
- art. 55, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 1456, codice civile
- art. 5, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 24381
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., che consentendo alle parti, nello speciale procedimento di convalida dello sfratto, di costituirsi anche in udienza, senza rispettare i termini di costituzione previsti per il processo di cognizione ordinario, renderebbe difficoltosa la difesa in giudizio. Difatti il contenuto della domanda ed i termini in cui essa e' proposta dal locatore sono gia' conosciuti dalla parte intimata con la notifica della citazione e il termine di comparizione assicura l'esercizio della difesa; inoltre rientra nella discrezionalita' del legislatore conformare gli istituti del processo con il limite della non irrazionalita' della disciplina, limite che non risulta superato, dovendosi considerare - accanto alla particolare disciplina del procedimento per convalida di sfratto, che attribuisce all'intimato la facolta' di comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida - che in tale procedimento non sono previste preclusioni o decadenze, destinate ad operare solo nell'eventuale giudizio di cognizione che segue in caso di opposizione. - Cfr., sulla discrezionalita' del legislatore in relazione all'opera di conformazione del processo, sentenza n. 94/1996 ed ordinanza n. 305/1998. red.: S. Evangelista
Massima n. 24382
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato nella parte in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone, trascorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata la gravita' dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., giacche' il sistema non attribuisce una ingiustificata posizione di vantaggio al locatore, ma consente al conduttore (art. 55 della stessa legge n. 392 del 1978) di adempiere la propria obbligazione all'udienza di convalida o nel termine assegnato dal giudice anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta, con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione, e cio' in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento in relazione alle locazioni non abitative - alle quali non si applica la predeterminazione normativa della gravita' dell'inadempimento, pur essendo anche per esse possibile, secondo il rimettente, sanare la morosita' in giudizio - giacche', se pure si ritenga che la facolta' del conduttore di sanare la mora in giudizio non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, ai fini della verifica del rispetto del principio di eguaglianza la comparazione non puo' essere effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto piu' che solo per queste ultime la valutazione della gravita' dell'inadempimento in base alla disciplina comune dei contratti puo' essere rimessa all'autonomia delle parti, con la possibilita' quindi di stabilire clausole risolutive espresse con termini piu' gravosi per il conduttore di quelli delineati dalla legge n. 392 del 1978. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze