Corte costituzionale
Sentenza n. 330/1996
Corte cost., sent. 29 luglio 1996, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 330/1996
- Data di deposito
- 29 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:330
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 6, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 6, legge n. 172 del 17 maggio 1995
- art. 3, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 21, comma 3, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 3, comma 1, periodo 2, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 3, comma 1, ult. per., decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 7, comma 5, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 7, comma 3, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 7, comma 2, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- legge n. 172 del 17 maggio 1995
- art. 1, comma 2, legge n. 172 del 17 maggio 1995
- art. 7, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22879
La valutazione preliminare dell'esistenza dei presupposti di necessita' ed urgenza, richiesti dall'art. 77 Cost., e' riferita solo alla fase della decretazione di urgenza esercitata dal Governo e non si estende alle norme adottate dal Parlamento. Tale valutazione riguarda esclusivamente la evidente mancanza di quei presupposti, tale cioe' da fare palesemente ritenere che l'atto sia stato adottato del Governo al di fuori dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente previste per il decreto-legge. Pertanto, una pronuncia di illegittimita' costituzionale puo' essere giustificata solo in caso di "evidente mancanza" dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti. - V. S. nn. 29/1995, 161/1995, 391/1995, 84/1996. red.: A. Franco
Massima n. 22880
Non si puo' affermare, in linea di principio, che i decreti-legge non possano toccare fattispecie e sanzioni penali. Se cosi' fosse, verrebbe introdotto un limite al contenuto dei decreti- legge, non previsto dall'art. 77 Cost. e che non puo' essere desunto dal principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 Cost.). red.: A. Franco
Massima n. 22881
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata sotto il profilo che esso sarebbe stato adottato in assenza degli indispensabili requisiti di necessita' e di urgenza, in una materia, quella penale, dove l'uso del decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, per evitare di sottrarre al Parlamento una funzione ad esso esclusivamente attribuita. Invero - premesso che la valutazione della Corte costituzionale puo' riguardare esclusivamente la evidente mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza - nella specie non ricorre quella "evidente mancanza" dei requisiti di validita' costituzionale, che puo' giustificare una pronuncia di illegittimita' costituzionale. Il decreto-legge impugnato, infatti, pur succedendo ad altri precedenti, analoghi atti non convertiti e decaduti, e' sostenuto da una specifica motivazione, resa esplicita nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione. Quanto al profilo relativo alla materia penale - premesso che, in linea di principio, i decreti- legge possono toccare anche fattispecie e sanzioni penali -, il rischio di sottrazione al Parlamento del potere e della responsabilita' delle scelte in materia penale, che secondo i giudici rimettenti potrebbe derivare dall'uso del decreto legge come atto di normazione penale del tutto precario e non imputabile alla volonta' del legislatore, non ha comunque ragion d'essere per il decreto-legge impugnato, che e' stato convertito in legge. - V. le precedenti massime A e B. red.: A. Franco
Massima n. 22882
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata sotto il profilo che la successione di decreti-legge, dal contenuto parzialmente diverso e dotati di vigenza precaria, determinerebbe una disparita' di trattamento, giacche' la stessa condotta potrebbe essere sanzionata in modo diverso, in ragione della casualita' delle decisioni secondo il tempo in cui sono emesse, cioe' sotto la vigenza dell'uno o dell'altro decreto-legge. Invero, questi esiti irragionevoli non possono comunque essere riferiti al decreto-legge impugnato che, convertito in legge, ha acquistato stabile e definitivo valore normativo. Ne' puo' essere assunta quale elemento di comparazione, per la disciplina da esso dettata, quella contenuta in precedenti decreti-legge non convertiti, che hanno ormai perso efficacia ed i cui effetti, gia' prodotti solo in via eccezionale, sono stati, poi, sanati nel contesto della legge di conversione. red.: A. Franco
Massima n. 22883
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza del principio di stretta legalita' dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., il potere di creare fattispecie penali o di aggravare le pene e' esclusivamente riservato al legislatore, sicche' esula dai poteri del giudice costituzionale emanare una pronuncia dalla quale possa derivare la introduzione, o la reintroduzione, di figure di reato o di aggravamenti di pena. - V. S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1985, nonche' O. nn. 25/1995, 132/1995. red.: A. Franco
Massima n. 22884
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41, 77, 101 e 112 Cost., degli artt. 3 e 6 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, i quali rispettivamente sostituiscono il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed aggiungono ad esso un ultimo comma, ovvero dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, nel testo cosi' sostituito, nelle parti in cui: a) configurano come illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria amministrativa, anziche' come reato punito con una sanzione penale, l'apertura, l'effettuazione o il mantenimento di scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che la autorizzazione e' stata negata o revocata, mentre rimane reato l'apertura, l'effettuazione o il mantenimento di uno scarico non autorizzato proveniente da insediamenti produttivi; b) configurano come illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria amministrativa, anziche' come reato punito con una sanzione penale, il superamento dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni da parte degli scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature, mentre rimane reato il superamento dei limiti tabellari da parte degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi; c) puniscono con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto, anziche' con la sola pena dell'arresto (come era invece previsto nel testo originario dell'art. 21, terzo comma, della l. n. 319 del 1976) il superamento dei limiti di accettabilita' da parte degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Invero, le ordinanze di rimessione assumono, sostanzialmente, come necessaria la statuizione di sanzioni penali, e non solo amministrative, per le condotte considerate e ritengono irragionevole il diverso trattamento, per esse, rispetto a quello previsto per gli stessi comportamenti riferiti agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, ovvero contestano l'attenuazione delle sanzioni penali. Le questioni sollevate, quindi, tendono inammissibilmente ad introdurre, o a reintrodurre, figure di reato o aggravamenti di pena, chiedendo una pronuncia che esula dai poteri della Corte costituzionale, giacche' il potere di creare fattispecie penali o di aggravare le pene e' esclusivamente riservato al legislatore, in forza del principio di stretta legalita' dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.. - V. precedente massima E e S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1985, nonche' O. nn. 25/1995, 132/1995. red.: A. Franco
Massima n. 22885
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, nella parte in cui avrebbe depenalizzato il superamento dei limiti di accettabilita' da parte degli scarichi produttivi esistenti, che recapitano in pubbliche fognature dotate di impianto centralizzato di depurazione funzionante. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo sul quale la questione si fonda. La disposizione impugnata, invero, richiama l'art. 12, primo comma, numero 2, della legge n. 319 del 1976 solo per stabilire che gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, rispettare i limiti di accettabilita' previsti dalla legge n. 319 del 1976 (tabella C); mentre dopo l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione gli stessi scarichi si devono adeguare ai limiti di accettabilita' stabiliti, in relazione alla capacita' dell'impianto di depurazione, dalle amministrazioni che provvedono alla gestione di tale servizio. Il richiamo all'art. 12, quindi, non e' diretto a distinguere tra scarichi nuovi o preesistenti, ma individua i criteri di determinazione dei limiti di accettabilita' in relazione all'esistenza o meno di un impianto di depurazione. red.: A. Franco
Massima n. 22886
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ovvero dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (il cui testo e' stato appunto sostituito con l'art. 3 del d.l. n. 79 del 1995), nella parte in cui e' stabilita la non applicabilita' delle sanzioni, relative alla inosservanza dei limiti di accettabilita' per gli scarichi da pubbliche fognature, nei confronti dei pubblici amministratori che, alla data di accertamento della violazione, dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque, sollevata sotto il profilo della indeterminatezza della fattispecie penale (non essendo precisata la nozione di progetto "cantierabile"); della disparita' di trattamento degli amministratori pubblici nei confronti degli altri soggetti in possesso di progetti esecutivi per depuratori da realizzare; nonche' della irrazionale indeterminatezza dei limiti temporali previsti per la realizzazione delle opere. Le ordinanze di rimessione, infatti non motivano sulla rilevanza delle questioni nei giudizi principali a carico di pubblici amministratori, non essendo stato in alcun modo valutato se esistessero quei progetti esecutivi, idonei ad escludere l'applicabilita' delle sanzioni penali. red.: A. Franco
Massima n. 22887
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 25, 32 e 77 Cost., dell'art. 7, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, che prevede un procedimento di regolarizzazione degli scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (consentendo ai titolari degli stessi di presentare, entro 90 giorni da tale data, la relativa domanda) e dispone che il rilascio dell'autorizzazione estingue i reati previsti dall'art. 21, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319. Invero, la norma impugnata e' stata soppressa dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, in sede di conversione del decreto legge, senza che sia prevista la salvezza degli effetti prodotti. - V. Ord. n. 84/1993. red.: A. Franco
Massima n. 22888
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 9, 10 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1995, n. 172 (di conversione del decreto- legge 17 marzo 1995, n. 79), il quale fa salvi gli atti, i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi in base ai precedenti decreti-legge non convertiti e decaduti, sollevata sul presupposto che la sanatoria si riferirebbe anche alle domande di autorizzazione presentate, in base all'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, nel tempo della sua vigenza. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo sul quale la questione si fonda. In sede di conversione, invero, l'art. 7 (commi 2 e segg.) del decreto-legge n. 79 del 1995 e' stato soppresso, senza che ne siano stati salvaguardati gli effetti. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, e dal pretore di Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dell'art. 3, primo comma, secondo periodo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25 e 77 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;
c) dell'art. 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, dal pretore di Perugia, sezione distaccata di Todi, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 1, 2 e 3, primo comma, primo periodo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ovvero dell'art. 21, terzo comma, primo periodo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con l'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41, 77, 101 e 112 della Costituzione, dai pretori di Busto Arsizio, Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, Pordenone, sezione distaccata di Spilimbergo, Trento, Udine, Grosseto, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, dal giudice per le indagini preliminari presso le Preture circondariali di Pisa, Trieste e Livorno, dai pretori di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, Palmi e Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dell'art. 3, primo comma, secondo periodo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, dai pretori di Perugia, sezione distaccata di Todi, e Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ovvero dell'art. 21, terzo comma, ultimo periodo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito con l'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dai pretori di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, e Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;
d) dell'art. 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11 25, 32, 77, 101 e 112 della Costituzione, dai pretori Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, Pordenone, sezione distaccata di Spilimbergo, Trento, Brescia, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lecce, dal pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pisa, e dal pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, con le ordinanze indicate in epigrafe;
e) dell'art. 7, commi 2, 3 e 5, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 25 e 77 della Costituzione, dai Pretori di Perugia, sezione distaccata di Todi, Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, Pordenone, sezione distaccata di Spilimbergo, e Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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