Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/1996
Corte cost., ord. 31 maggio 1996, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 1, comma 2, legge n. 534 del 20 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22461
Manifesta inammissibilita' delle questioni per genericita' della prospettazione e difetto di rilevanza, essendo nei giudizi 'a quibus' applicabili solo alcune determinate disposizioni dello stesso e, per difetto di rilevanza, relativamente alla restante questione, atteso che la modifica della competenza per materia del giudice di pace e' nella specie estranea all' oggetto del giudizio 'a quo', nel quale rileva solo la competenza per valore. red.: A.M. Marini
Massima n. 22462
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, l. 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 8, comma primo, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, i quali, rispettivamente, stabiliscono l'ampliamento della competenza del pretore fino a cinquanta milioni e l'elevazione a quaranta giorni del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo. Per quanto concerne le censure relative agli artt. 77 e 97 Cost., la Corte ha gia' ritenuto che la mancanza del presupposto della urgenza e della necessita' non e' allegabile, come censura di incostituzionalita', una volta che con legge siano fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non e' sindacabile in riferimento al parametro del buon andamento della p.a.. Riguardo invece alle censure relative agli artt. 3, 101, 102 e 108 Cost., va rilevato che la materia processuale puo' legittimamente essere regolata con decreto-legge, non essendovi riserva di legge nella materia stessa e, peraltro, il differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, e' conseguenza della normale regola di applicazione 'ratione temporis' delle norme processuali che si succedono nel tempo. - S. nn. 84/1996 e 108/1996; S. n. 184/1974 e O. n. 225/1992. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli e di Alghero con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli e di Alghero e dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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