Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/1996
Corte cost., ord. 12 aprile 1996, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/1996
- Data di deposito
- 12 aprile 1996
- Data di decisione
- 28 marzo 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:114
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22425
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1992. red.: F. Mangano
Massima n. 22426
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431, lett. a) e b), 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in essi affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo, poiche', secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilita' di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, va applicato l'art. 512 del codice di procedura penale, ritenendo ricompresi, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria, anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, come nel caso della querela. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lettere a) e b), e del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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