Corte costituzionale
Sentenza n. 482/1995
Corte cost., sent. 7 novembre 1995, n. 482
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 482/1995
- Data di deposito
- 7 novembre 1995
- Data di decisione
- 23 ottobre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:482
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 2, comma 2, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 14, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 19, comma 1, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 7, comma 2, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 7, comma 5, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 4, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 24, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 21, comma 2, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 1, comma 3, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 1, comma 4, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 7, comma 1, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 20, comma 2, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 3, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 8, comma 8, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 7, comma 3, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 6-bis, comma 1, lett.b), decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- art. 21, comma 1, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 4, comma 1, lett.c), decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- art. 6, comma 5, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 20, comma 4, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 7, comma 1, decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- art. 7, comma 1, bis, decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- legge n. 216 del 2 giugno 1995
- art. 19, comma 4, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 4-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- art. 2, comma 2, lett.a), legge n. 109 del 11 febbraio 1994
Parametri
- art. 3, lett.e, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 8, n.17, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 4, n.9, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
- art. 2, lett.f, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 117, Costituzione
- art. 107, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 54, comma 1, n. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 46, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 2, lett.f), legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 58, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
- art. 6, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 97, Costituzione
- art. 3, lett. e), legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 8, n. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 2, lett.a), legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 3, lett.a), legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 4, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 125, Costituzione
- art. 4, n.1, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
- art. 70, Costituzione
- art. 8, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
- art. 3, Costituzione
- art. 56, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 43, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 115, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 8, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 46, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 11, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 116, Costituzione
Massime
Massima n. 21794
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 Cost., 4 n. 9 l. cost. n. 1 del 1963 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), 3 lett. e) l. cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale Sardegna), 2 lett. f) l. cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale Valle d'Aosta), 8 n. 17 d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), l'art. 1 comma 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziche' solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge", in quanto non tutte le disposizioni della legge meritano l'autoqualificazione loro attribuita dal legislatore, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che le disposizioni stesse esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili. - V. S. nn. 406, 153, 29/1995; 356, 355, 354/1994; 359, 355/1993; 1033/1988. red.: S. Di Palma
Massima n. 21795
Non sono fondate - con riferimento, per le Regioni a statuto ordinario, agli artt. 3, 11, 97, 115, 117 118, 119, 125 Cost.; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 70 Cost. e 4 nn. 1 e 9, 8 e 58 l. cost. n. 1 del 1963; per le Province di Bolzano e Trento, agli artt. 70 Cost., 8 nn. 1 e 17, 16, 54 comma 1 n. 5 e 107 d.P.R. n. 670 del 1972 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Sardegna, agli artt. 70 Cost., 3 lett. a) ed e), 6, 46 e 56 l. cost. n. 3 del 1948 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2 lett. a) ed f), 4, 43 e 46 l. cost. n. 4 del 1948 - le questioni di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della l. n. 109 del 1994: - art. 1 comma 3, in quanto la disposizione denunziata non svincola l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento dal principio di legalita' sostanziale; - art. 1 comma 4, in quanto le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio delle norme nazionali, postoche' - essendo il rapporto fra le due fonti di competenza e non di gerarchia - in tanto la norma nazionale diviene inapplicabile, in quanto contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute; - art. 2, comma 2; - art. 3, in quanto la disposizione denunziata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome, postoche' i regolamenti governativi, anche delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale; - art. 4, in quanto l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - realizzando l'esigenza di un'autorita' indipendente e di alta qualificazione, chiamata ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione - puo' esercitare la funzione di vigilanza attribuitale solo se ha una conoscenza completa ed integrata del settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale; ed in quanto le sue attribuzioni - che esprimono una funzione di garanzia - da un lato, non sostituiscono ne' surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e, dall'altro, richiedono l'adempimento del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome; - art. 7 commi 1, 2, 3 e 5; - art. 8 comma 8, in quanto la disposizione denunciata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome; - art. 14, in quanto il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche - rispondendo all'esigenza di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilita' finanziarie e secondo un ordine di priorita' basato sulla valutazione dei costi e dei benefici - e' collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'art. 1; ed in quanto la disposizione impugnata non lede competenze delle regioni ne' ostacola la loro potesta' di programmazione; - art. 19 comma 1, in quanto l'esclusione della progettazione dall'appalto per l'esecuzione delle opere e' conseguenziale rispetto all'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre, per i lavori pubblici, progetti esecutivi, postoche' non e' dato avere appalti che implichino un'attivita' di progettazione, ammessa ma non imposta dalla disciplina comunitaria; - artt. 20, comma 2, 21, comma 2, 24, in quanto le disposizioni denunziate - stabilendo, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta e la concorrenza tra diverse imprese - garantiscono in modo ancor piu' esteso, rispetto alla disciplina comunitaria (che consente, ma non impone, la trattativa privata), la realizzazione delle predette esigenze. red.: S. Di Palma
Massima n. 21796
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale: a) - dell'art. 6 comma 5 e dell'art. 20 comma 4 l. n. 109 del 1994, promossa in riferimento all'art. 118 Cost., in quanto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ivi previsto come obbligatorio, e' stato successivamente (art. 4 comma 1 lett. c d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995) previsto come facoltativo; b) - dell'art. 19 comma 4 l.n. 109 del 1994, promossa con riferimento ai principi disciplinanti la speciale autonomia provinciale e regionale, in quanto la disposizione denunciata e' stata sostituita, con contenuto normativo del tutto diverso, dall'art. 6 - bis comma 1 lett. b) d.l. n. 101 del 1995 conv. in l. n. 216 del 1995; c) - dell'art. 21 comma 1 l. n. 109 del 1994, promossa con riferimento agli artt. 11, 97 comma 1 e 118, comma 1, Cost, in quanto la disciplina dettata dalla disposizione denunciata e' stata modificata nei suoi contenuti sostanziali dall'art. 7 commi 1 e 1-bis d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 21797
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 116 Cost., 2 e 4 l. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 - bis comma 1 lett. a) d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni, nella l. 2 giugno 1995 n. 216, in quanto la disposizione denunziata - modificativa dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 l. n. 109 del 1994 e che configura un coordinatore unico delle fasi di programmazione triennale dei lavori e di attuazione dei lavori programmati, distinto dal responsabile di ciascuna fase del procedimento - non trova applicazione alle Regioni, postoche' la stessa, per determinare i soggetti cui si applica, rinvia all'art. 2 comma 2 lett. a) l. n. 109 del 1994, la quale elenca i destinatari della norma senza indicare e comprendere le Regioni. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge" anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge";
2) dichiara non fondate - in riferimento, per le Regioni a statuto ordinario ricorrenti, agli artt. 115, 117, 118, 119, 125, 97, 3 e 11 della Costituzione; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 4, numeri 1 e 9, 8 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché all'art. 70 della Costituzione; per le Province di Bolzano e di Trento, agli artt. 8, numeri 1 e 17, 16, 54, primo comma, numero 5, e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione nonché all'art. 70 della Costituzione; per la Regione Sardegna, agli artt. 3, lettere a) ed e), 6, 46 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e alle relative norme di attuazione nonché all'art. 70 della Costituzione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2, lettere a) e f), 4, 43 e 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - le questioni di legittimità costituzionale promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
art. 1, comma 3 (questioni promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana);
art. 1, comma 4 (questione promossa dalla Regione Lombardia);
art. 2, comma 2 (questioni promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta);
art. 3 (questioni promosse nei confronti dell'intero testo dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta, e nei confronti dei commi 1, 2 e 6 dalla Regione Toscana);
art. 4 (questioni promosse nei confronti dell'intero testo dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta; nei confronti dei commi 1, 3, 4, lettera f), numero 3, e lettera h), 5, 7, 8 e 17 dalla Regione Lombardia; nei confronti dei commi 6, 8, 12 e 17 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; nei confronti dei commi 1, 6, 14, 16 e 17 dalla Regione Toscana);
art. 7, commi 1, 2, 3 e 5 (questioni promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dei commi 1, 2 e 3, dalla Regione Toscana nei confronti dei commi 1, 2, 3 e 5, dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti del comma 1, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del comma 5);
art. 8, comma 8 (questione promossa dalla Regione Lombardia);
art. 14 (questioni promosse dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dei commi 5, 6 e 7, dalla Regione Lombardia nei confronti dei commi 1, 5, 6 e 7, e dalla Regione Toscana nei confronti dell'intero testo);
art. 19, comma 1 (questione promossa dalla Regione Emilia-Romagna);
art. 20, comma 2 (questione promossa dalla Regione Emilia-Romagna);
art. 24 (questioni promosse, nei confronti del comma 1, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, quest'ultima nei confronti della lettera b) di tale disposizione, e dalla Regione Sardegna nei confronti dell'intero testo);
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promosse, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe; dell'art. 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promosse, in riferimento ai rispettivi statuti speciali, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe; dell'art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, promossa, in riferimento agli artt. 11, 118, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1995, n. 216, promossa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1995.
Il presidente: Caianiello
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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