Corte costituzionale
Sentenza n. 435/1995
Corte cost., sent. 15 settembre 1995, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 435/1995
- Data di deposito
- 15 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:435
Norme oggetto del giudizio
- Decisione del Consiglio di Stato del 27 dicembre 1994
- Decisione del Consiglio di Stato n. 1074 del 27 dicembre 1994
Parametri
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 105, Costituzione
- art. 90, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 ottobre 1988
- art. 11, comma 3, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 28, Costituzione
- art. 98, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 104, Costituzione
Massime
Massima n. 22765
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione fra poteri dello stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato - Sez. IV, in relazione alla decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, resa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di conferire al medesimo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della pronuncia, l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, nominando, in caso di inutile decorso del termine, il Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta', va pienamente riconosciuta - a conferma della pronuncia adottata in sede delibativa con ord. n. 215 del 1995 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' richiesti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto, sotto il profilo soggettivo, ciascuno degli organi fra i quali si assume insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 103 e 113 Cost.), mentre, sotto il profilo oggettivo, e' lamentata in concreto la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita al Consiglio Superiore della Magistratura in ordine allo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.). - V. O. n. 215/1995 gia' citata nel testo. red.: S. P.
Massima n. 22766
In ordine al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, della quarta sezione giurisdizionale, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, quale Commissario 'ad acta', il Vice Presidente del C.S.M., va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dal resistente Consiglio di Stato in base all'assunto che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Presidente del Collegio giudicante e non gia' - come invece era avvenuto - al Presidente del Consiglio di Stato. Se e' vero, infatti, che - come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato - essendo il potere giurisdizionale un potere diffuso, la legittimazione a sollevare il conflitto tra poteri o a resistervi spetta a ciascun organo giurisdizionale, va tuttavia considerato che nel caso in questione, essendo stato il conflitto sollevato in relazione ad atti compiuti dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza, trova applicazione l'art. 90 del regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato, articolo che - come pacificamente interpretato alla stregua delle leggi sopravvenute in materia - indica appunto quale destinatario dei ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo il Presidente del Consiglio di Stato. red.: S. P.
Massima n. 22767
In ordine al conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, della quarta sezione giurisdizionale, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, quale Commissario 'ad acta', il Vice Presidente del C.S.M., va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dal resistente Consiglio di Stato in quanto, a suo avviso, poiche' al procedimento di nomina dei magistrati agli uffici direttivi partecipa, nella forma del concerto, anche il Ministro di grazia e giustizia, il conflitto avrebbe dovuto essere sollevato anche da quest'ultimo. A prescindere infatti da ogni altra considerazione sull'autonomia decisionale del Ministro di grazia e giustizia nel sollevare conflitti tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 32 del d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449, il Ministro guardasigilli non partecipa al procedimento per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso le preture circondariali. red.: S. P.
Massima n. 22768
La posizione e l'indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e la titolarita' delle specifiche competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. non possono dare fondamento costituzionale alla pretesa che gli atti del Consiglio non siano sottoponibili alla giurisdizione estesa al merito che il giudice amministrativo esercita in sede di ottemperanza, restando in tal modo sottratti alla eventuale esecuzione coattiva delle sue decisioni. Il principio di legalita' dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.) - in base al quale il potere e l'indipendenza dell'amministrazione meritano tutela solo sul presupposto della legittimita' del loro esercizio - e il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale quale attuazione ed espressione di "volonta' concreta di legge" (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.), comportano, infatti, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, non soltanto l'obbligo di questa di conformarsi alla decisione adottata, ma anche, correlativamente, ove occorra, quale connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, il potere di imporre coattivamente il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa, nei confronti di qualsiasi soggetto e di qualsiasi atto della pubblica autorita', senza distinzioni di sorta, pur se adottato da un organo di rilievo costituzionale qual'e' il C.S.M.. Ne' al riguardo e' possibile operare distinzioni tra funzioni giurisdizionali di natura diversa (ordinaria, amministrativa, di legittimita', di merito, esclusiva) per inferirne che solo in alcune, e non in altre, detti poteri sarebbero legittimamente esercitabili. - Nello stesso senso S. n. 419/1995. red.: S. P.
Massima n. 22769
Legittimamente il Consiglio di Stato, con decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, resa dalla quarta Sezione giurisdizionale in sede di giudizio di ottemperanza, accogliendo il ricorso del dott. M. Cozzi, ha intimato al Consiglio Superiore della Magistratura di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, ed ha nominato, in caso di inutile decorso del termine, un Commissario 'ad acta'. La posizione di indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e le competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. in ordine alla nomina dei magistrati agli uffici direttivi - invocate dal Consiglio Superiore nel conflitto di attribuzione sollevato in relazione a tale pronuncia - non comportano infatti deroghe ai principi di legalita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale in forza dei quali la previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria, non potendo opporsi al riguardo alcuna distinzione, nell'ambito delle diverse forme di giurisdizione, fra il giudizio di ottemperanza - in quanto in esso si esercita una giurisdizione di merito - e la giurisdizione generale di legittimita'. Deve pertanto dichiararsi che spetta al Consiglio di Stato, in sede di giudizio per ottemperanza a giudicato, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura mediante gli atti impugnati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un Commissario 'ad acta'. - V. la precedente massima D, nonche', su analoga questione, S. n. 419/1995. red.: S. P.
Massima n. 22770
Contrariamente a quanto il ricorrente Consiglio Superiore della Magistratura ha sostenuto, con motivo dedotto in via subordinata, nel conflitto di attribuzione sollevato nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione del 27 dicembre 1994 resa dalla Quarta Sezione giurisdizionale in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, il Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta', e' da escludersi, in particolare, che la nomina, da parte del Consiglio di Stato, del Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta' abbia alterato il funzionamento dell'organo ed inciso sulla sua autonomia organizzativa, con conseguente lesione della garanzia di indipendenza sancita dall'art. 104 Cost.. Infatti, i provvedimenti del commissario 'ad acta', risultando disposti dal giudice e specificamente predeterminati nel contenuto, sono da ritenersi meramente esecutivi ed al giudice direttamente riferibili, con esclusione quindi di ogni possibilita' di interferenza nelle altre attivita', quali che siano, della persona chiamata a svolgere le funzioni commissariali. - Sullo stretto nesso di strumentalita', nel giudizio di ottemperanza, tra l'attivita' commissariale e la decisione del giudice amministrativo, v. S. n. 75/1977. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta al Consiglio di Stato, in sede di giudizio per l'ottemperanza al giudicato, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio superiore della magistratura mediante gli atti in epigrafe indicati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un commissario ad acta nella persona del Vice Presidente del C.S.M.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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