Corte costituzionale
Sentenza n. 419/1995
Corte cost., sent. 8 settembre 1995, n. 419
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 419/1995
- Data di deposito
- 8 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:419
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del ministro di grazia e giustizia del 3 marzo 1995
- provvedimento del dirett.gen.organizz.giudiziaria del 3 marzo 1995
- ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 209 del 25 gennaio 1995
- ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 2915 del 7 dicembre 1994
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 113, Costituzione
- art. 105, Costituzione
- art. 110, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 98, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 28, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 101, Costituzione
Massime
Massima n. 22618
Come la Corte ha costantemente affermato, non puo' riconoscersi legittimazione a prendere parte al giudizio su di un conflitto di attribuzione se non ai soggetti dai quali e nei confronti dei quali e' sollevato il conflitto. (In applicazione di tale principio, nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del T.A.R. Lazio e del Ministro di Grazia e Giustizia in seguito ad ordinanze del primo con cui si ordina di dare compiuta esecuzione a sue precedenti decisioni, la Corte, con ordinanza allegata alla sentenza, ha dichiarato inammissibile l'intervento del dott. Benito Vergari). - Nello stesso senso, in giudizi su conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, S. nn. 162/1990, 743/1988, 240/1988 e 8/1957. red.: S. P.
Massima n. 22619
Riguardo al conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto, nei confronti del T.A.R. Lazio - Sez. prima, nonche' del Ministro di grazia e giustizia, dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione: a) alla ordinanza del T.A.R. Lazio - Sez. prima, del 7 dicembre 1994 - con la quale si e' ordinato al C.S.M. di "dare compiuta esecuzione alla ordinanza del 22 giugno 1994" (di sospensione della delibera consiliare di nomina a presidente del Tribunale di Catania del dott. F. Cortegiani); b) all'ordinanza dello stesso T.A.R., del 25 gennaio 1995 - con la quale il Ministro di grazia e giustizia e' stato nominato commissario 'ad acta' per immettere nell'ufficio di presidente di detto Tribunale, in luogo del nominato, con funzioni di reggente, il dott. B. Vergari; c) al provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia del 3 marzo 1995 - con il quale lo stesso ha delegato le funzioni di commissario 'ad acta' al dott. A. Testi, direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali; d) al provvedimento del predetto Direttore generale in pari data, con il quale e' stata data esecuzione all'ordine impartito dal T.A.R., deve darsi piena conferma, per quanto attiene all'ammissibilita' del ricorso, alla decisione adottata dalla Corte in ordine ai requisiti prescritti dall'art. 37 legge n 87 del 1953 in fase di delibazione con la ordinanza n. 214 del 1995. Per quanto attiene ai requisiti oggettivi, infatti, essi senza dubbio sussistono, giacche' viene prospettata dal ricorrente una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al Consiglio Superiore della Magistratura sullo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.) ad opera di un atto del potere giudiziario. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, invece, pur riconoscendosi - da una parte - la legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo investito delle funzioni previste dall'art. 105 Cost. ed il solo competente ad esercitarle in via definitiva, e - dall'altra - la legittimazione a resistere del T.A.R. Lazio, in quanto organo di giurisdizione, deve escludersi la legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia, poiche' quella che e' stata assunta come causa di menomazione delle attribuzioni rivendicate dal ricorrente non e' l'esercizio delle competenze determinate dall'art. 110 Cost., in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, bensi' l'adozione, da parte del Ministro, di alcuni provvedimenti, nella semplice qualita' di commissario 'ad acta' nominato dal giudice amministrativo e dallo stesso specificamente determinati nel contenuto, e che, in quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili all'organo giurisdizionale. - V. O. n. 214/1995, gia' citata. red.: S. P.
Massima n. 22621
La posizione e l'indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e la titolarita' delle specifiche competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. non possono dare fondamento costituzionale alla pretesa che gli atti del Consiglio non siano sottoponibili alla giurisdizione estesa al merito che il giudice amministrativo esercita in sede di ottemperanza, restando in tal modo sottratti alla eventuale esecuzione coattiva delle sue decisioni. Il principio di legalita' dell'azione amministrativa (art. 97, 98 e 28 Cost.) - in base al quale il potere e l'indipendenza dell'amministrazione meritano tutela solo sul presupposto della legittimita' del loro esercizio - e il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, quale attuazione ed espressione di "volonta' concreta di legge", (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.) comportano, infatti, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, non soltanto l'obbligo di questa di conformarsi alla decisione adottata, ma anche, correlativamente, ove occorra, quale connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, il potere di imporre coattivamente il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa, nei confronti di qualsiasi soggetto e di qualsiasi atto della pubblica autorita', senza distinzioni di sorta, pur se adottato da un organo di rilievo costituzionale qual'e' il C.S.M.. Ne' al riguardo e' possibile operare distinzioni tra funzioni giurisdizionali di natura diversa (ordinaria, amministrativa, di legittimita', di merito, esclusiva) per inferirne che solo in alcune, e non in altre, detti poteri sarebbero legittimamente esercitabili. red.: S. P.
Massima n. 22622
Legittimamente il T.A.R. Lazio, in seguito alla ordinanza del 22 giugno 1994 - con la quale aveva sospeso l'esecuzione della nomina, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, del dott. F. Cortegiani a presidente del Tribunale di Catania - ha - in giudizio di ottemperanza - in un primo tempo, con ordinanza del 7 dicembre 1994, sollecitato il Consiglio Superiore a dare compiuta esecuzione al provvedimento di sospensione e quindi, con ordinanza del 25 gennaio 1995, nominato commissario 'ad acta' il Ministro di grazia e giustizia. La posizione di indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e le competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. in ordine alla nomina di magistrati agli uffici direttivi - di cui il Consiglio Superiore della magistratura, nel sollevare conflitto di attribuzione, ha assunto la violazione - non comportano infatti deroghe ai principi di legalita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, in forza dei quali la previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria, non potendo opporsi al riguardo, nel caso di specie, alcuna distinzione, nell'ambito delle diverse forme di giurisdizione, fra il giudizio di ottemperanza - in quanto in esso si esercita una giurisdizione di merito - e la giurisdizione generale di legittimita'. Deve pertanto dichiararsi che spetta al T.A.R. Lazio, in sede di esecuzione di provvedimenti cautelari, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, mediante gli atti impugnati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un commissario 'ad acta'. - V. la precedente massima C. red.: S. P.
Massima n. 22623
Contrariamente a quanto il ricorrente Consiglio Superiore della Magistratura ha sostenuto, in motivo dedotto in via subordinata, nel conflitto di attribuzione sollevato in relazione alle ordinanze del 27 dicembre 1994 e del 25 gennaio 1995, pronunciate dal T.A.R. Lazio - Sez. I -, in giudizio di ottemperanza, e con le quali, in seguito alla precedente ordinanza del 22 giugno 1994 - di sospensione della esecuzione della nomina, da parte del C.S.M., del dott. F. Cortegiani a presidente del Tribunale di Catania - se ne ordinava la piena ed immediata attuazione, e' da escludere che il T.A.R., col disporre, nell'ultima delle citate pronunce, la nomina, quale commissario 'ad acta', del Ministro di grazia e giustizia, affinche' il dott. Cortegiani fosse sollevato dall'incarico, con la contestuale nomina, quale supplente, dello stesso magistrato (dott. B. Vergari) che gia' esercitava tale funzione alla data di adozione del provvedimento sospeso, abbia esercitato un potere non spettantegli ed inciso sull'esercizio di quelli attribuiti dall'art. 105 Cost. al Consiglio superiore. Nominando come supplente il magistrato che gia' svolgeva le medesime funzioni al momento dell'adozione, da parte del C.S.M., dell'atto impugnato, il giudice amministrativo ha infatti semplicemente ripristinato lo stato di fatto e di diritto preesistente, e non sovrapposto a una scelta discrezionale alle competenze del ricorrente. D'altronde il magistrato designato come supplente, essendo il presidente di sezione piu' anziano del Tribunale, era proprio quello al quale, comunque, la supplenza andava per legge conferita (art. 104 dell'Ordinamento giudiziario). red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto sollevato con il ricorso in epigrafe nei confronti del Ministro di grazia e giustizia;
Dichiara che spetta al T.A.R. del Lazio, in sede di esecuzione di provvedimenti cautelari, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio superiore della magistratura con gli atti in epigrafe indicati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 settembre 1995.
Il direttore di cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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