Corte costituzionale
Sentenza n. 376/1995
Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 376/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:376
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Toscana n. 80 del 22 dicembre 1978
- unico, legge della Regione Toscana n. 22 del 6 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 22568
I principi in tema di disposizioni interpretative, definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione alle leggi statali, sono estensibili anche alle leggi con le quali una regione interpreta autenticamente proprie precedenti normative. - V. S. n. 397/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22569
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il ricorso a leggi di interpretazione autentica non puo' essere utilizzato per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva, in quanto in tal modo la legge interpretativa verrebbe meno alla sua funzione peculiare, che e' quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale. - V. S. nn. 15/1995, 397/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22570
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 123 e 127 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22, recante interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978, sollevata sotto il profilo che, trattandosi in realta' di legge sostanzialmente innovativa della disciplina previgente con effetti retroattivi, essa realizzerebbe una ipotesi di eccesso di potere legislativo e sarebbe in contrasto con le norme costituzionali regolanti la formazione delle leggi regionali nonche' con il principio di ragionevolezza. Infatti, la legge in questione - disponendo che l'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978 deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete al componente il comitato regionale di controllo nei soli casi di spostamento per partecipare alle sedute del comitato stesso e non anche quando il soggetto sia tenuto ad effettuare lo spostamento per motivi attinenti alla propria attivita' lavorativa - presenta i caratteri propri della interpretazione autentica, e non configura quindi una ipotesi di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi, come risulta dalla esistenza di un precedente dubbio interpretativo cosi' rilevante da aver dato luogo a decisioni contrastanti nei diversi gradi del medesimo giudizio, mentre non e' censurabile sul piano della ragionevolezza la scelta interpretativa operata dal legislatore regionale, ne' sono lecite illazioni circa un intento del legislatore strumentale al solo caso riferito, e non diretto alla generalita' astratta dei consociati, bensi' volto a vanificare una decisione della Corte di Cassazione. - V. anche la precedente massima B. red.: A. Franco
Massima n. 22571
Sulla base dei principi generali del pubblico impiego e del relativo trattamento economico, come applicati dalla prevalente, anche se non univoca, giurisprudenza amministrativa, deve escludersi la possibilita' di missione o trasferta - e, conseguentemente, di rimborso di spese di viaggio - nell'ambito del luogo di espletamento delle normali funzioni di istituto da parte del soggetto legato da rapporto di pubblico impiego; e cio' anche con riferimento ad attivita' diverse da quelle proprie del rapporto fondamentale. red.: A. Franco
Massima n. 22572
Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, l'autorizzazione al dipendente pubblico a risiedere in un comune diverso dalla localita' sede di servizio, viene concessa nell'interesse privato del funzionario, in deroga ad un preciso obbligo giuridico. Il relativo onere economico non puo', pertanto, essere posto a carico dell'amministrazione. red.: A. Franco
Massima n. 22573
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, esiste una serie di limiti alla potesta' del legislatore di emanare leggi interpretative, nel novero dei quali vanno considerati, oltre alla ragionevolezza della scelta operata, il divieto di ingiustificata disparita' di trattamento, la coerenza e la certezza del diritto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. - V. S. n. 397/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22574
Il principio di irretroattivita' delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost. E' vero che esso mantiene per le altre materie valore di principio generale ai sensi dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile, cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi: ma la possibilita' di adottare norme di efficacia retroattiva non puo' essere esclusa, ove esse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti. - V. sent. nn. 397/1994, 153/1994, 6/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22575
Nella legge interpretativa il momento dell'esegesi si salda con quello precettivo integrandosi con esso, per dar luogo ad una disposizione unitaria: la legge interpretativa comporta ontologicamente un carattere di riferimento al passato, intendendo che la norma interpretata abbia fin dall'origine un determinato contenuto. red.: A. Franco
Massima n. 22576
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, 97 e 117, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22, il quale dispone che l'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978 deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete al componente il comitato regionale di controllo nei soli casi di spostamento per partecipare alle sedute del comitato stesso e non anche quando il soggetto sia tenuto ad effettuare lo spostamento per motivi attinenti alla propria attivita' lavorativa. Non sussiste invero violazione del diritto di difesa (artt. 24, primo e secondo comma, e 113 Cost.) perche' la legge interpretativa in questione e' anteriore e non posteriore al ricorso straordinario presentato dal soggetto interessato. Non e' ravvisabile violazione dei principi di certezza del diritto, parita' di trattamento, corretto andamento dell'attivita' della pubblica amministrazione, lealta' e trasparenza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sia perche' nella specie il rapporto non era ancora completamente definito, sia per la ragionevolezza della legge impugnata e sia perche' essa e' valsa ad evitare uno stravolgimento delle finalita' della norma regionale interpretata, impedendo che il concetto di rimborso quale ristoro di un onere subito si tramuti in un beneficio economico supplementare, con conseguente irragionevole disparita' di trattamento tra i componenti il collegio e pesante aggravio per l'amministrazione. Non vi e' infine contrasto con il principio di irretroattivita' della legge e, quindi, con quello di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., ne' con l'art. 117 Cost., sia perche', fuori della materia penale, le leggi retroattive sono ammissibili quando trovino una adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastino con altri principi costituzionali, sia perche' non si verte in tema di legge retroattiva, ma di legge interpretativa, che comporta ontologicamente un carattere di riferimento al passato, sia infine perche' nella specie non si era formato alcun giudicato. - V. anche le precedenti massime A, C, F, G, e H. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978: Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al Presidente e ai membri del Comitato regionale di controllo e sezioni decentrate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 123, 127, 24, primo e secondo comma, 113, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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