Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1995

Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1995
Data di deposito
6 aprile 1995
Data di decisione
23 marzo 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:108

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21535

Il principio di corrispondenza delle parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio principale - tra le quali vanno ricomprese quelle che avevano assunto in esso la veste di interventore 'ad adiuvandum'- puo' essere eccezionalmente derogato in alcuni casi, non potendosi ammettere, alla luce dell'art. 24 Cost., che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi sia la possibilita' giuridica per i titolari delle medesime posizioni di "difenderle" come parti nel processo stesso. - V. S. nn. 315/1992, 314/1992, nonche' la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21536

Tra i casi in cui e' ammesso l'intervento, nel giudizio incidentale di costituzionalita', di soggetti diversi dalle parti costituite nel giudizio 'a quo', va annoverato anche quello in cui l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur formalmente esterno ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla specifica formulazione, da parte del giudice rimettente, della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere. Nella specie, nel giudizio di costituzionalita' concernente la disciplina del noleggio di 'compact disc' riproducenti opere musicali, va dichiarato ammissibile l'intervento della SIAE, in quanto detta Societa' - benche' non sia parte del giudizio 'a quo' - e' titolare per legge di diritti e competenze esclusivi in materia di utilizzazione delle opere tutelate dal diritto d'autore; vanno, invece dichiarati inammissibili gli interventi dell'AFI, dell'UNEMI e di VENDOMUSICA (non aventi qualita' di "parte" nel giudizio di provenienza). - V. D.M. 315/1992, 314/1992, nonche' la precedente massima A; sulle specifiche competenze della SIAE, v. S. n. 241/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21537

Perche' sussista la rilevanza della questione incidentale di costituzionalita', e' sufficiente che le disposizioni indubbiate debbano essere applicate per risolvere una o piu' delle domande formulate nel giudizio 'a quo', pur se l'ambito complessivo delle domande degli attori sia piu' ampio di quello cui si riferiscono le disposizioni censurate. Ne' in tal caso l'ordinanza di rimessione e' tenuta a motivare in merito alla capacita' delle norme indubbiate di "paralizzare" le altre azioni esercitate nel giudizio 'a quo'. (Reiezione - in base ai suddetti criteri - di una duplice eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' concernente il divieto, per l'acquirente di 'compact disc', di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21538

Nel sollevare quetione di costituzionalita' degli artt. 19, 61, 68 e 109 della L. n. 633 del 1941, il giudice rimettente ha inteso censurare il divieto, per l'acquirente di un 'compact disc', di noleggiarlo a terzi senza il consenso del titolare del diritto di autore, e non gia' il mancato riconoscimento, a quest'ultimo, di un equo compenso ove il noleggio avvenga: percio', la pronuncia di incostituzionalita' richiesta alla Corte non comporta scelte normative discrezionali riservate al legislatore, e va respinta l'eccezione di inammissibilita' basata sull'assunto contrario. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21539

Ai fini dell'ammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata nel corso di un giudizio cautelare, non e' compito della Corte sindacare sull'effettivita' del requisito del 'periculum in mora', essendo sufficiente la plausibilita' di tale pericolo, deducibile dalla prospettazione del giudice rimettente. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato assumendo che, nel caso di specie, la ricorrenza del 'periculum in mora' risulterebbe adombrata ma non sufficientemente evidenziata nell'ordinanza di rimessione). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21540

Il giudice adito 'ex' art. 700 cod. proc. civ. e' legittimato a sollevare questioni di costituzionalita' fino a quando non abbia emesso o respinto il richiesto provvedimento, in quanto solo la conclusione della fase cautelare esaurisce ogni sua potesta' in quella sede e comporta che l'ulteriore potere decisionale competa al giudice della fase di merito. Tale regola e', peraltro, derogabile ove il giudizio di merito fosse gia' pendente ed assegnato allo stesso giudice adito per i provvedimenti cautelari. - V. S. nn. 498/1990, 444/1990, 186/1976, nonche' (sulla possibilita' di derogare alla regola) S. n. 457/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21541

In tema di noleggio di opere tutelate dal diritto d'autore, le modifiche recate dal decreto legislativo n. 695 del 1994 (attuativo della direttiva CEE n. 100/92) alla disciplina contenuta nella L. n. 633 del 1941, non incidono sulla rilevanza della questione di costituzionalita' concernente le disposizioni di tale legge che vietano all'acquirente di esemplari di un'opera musicale di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore: infatti, il giudizio 'a quo' verte su utilizzazioni fatte anteriormente al 1 luglio 1994, le quali - 'ex' art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo - restano regolate dalla disciplina previgente; ne' risulta che gli autori abbiano esercitato la facolta' (allo stato, eventuale ed ipotetica) di richiedere - 'ex' art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo - una equa remunerazione per le dette utilizzazioni anteriori. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta in base all'assunto che la questione di costituzionalita' della disciplina contenuta nella L. n. 633 del 1941 sarebbe irrilevante alla stregua dello 'ius superveniens'). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21542

Nella legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, il riconoscimento del diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera dell'ingegno non e' posto solo in termini generali, ma si articola in una serie di diritti patrimoniali esclusivi fra di loro autonomi e indipendenti; in forza di tale principio - risultante dall'art. 19, L. cit. - il diritto esclusivo dell'autore di noleggiare a terzi gli esemplari dell'opera riprodotta non si trasmette all'acquirente dell'esemplare, essendo il noleggio a scopo di lucro un diritto diverso (e soggetto a diversa autorizzazione) rispetto a quello di vendere (con il connesso diritto di rivendere). - V. S. n. 215/1986. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21543

La tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi. Nella specie, legittimamente la L. n. 633 del 1941 riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggiare a terzi l'opera musicale e gli esemplari in cui e' riprodotta, precludendo agli acquirenti di 'compact disc' (o supporti similari) la possibilita' di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore. Tale disciplina risponde, infatti, ad un bilanciamento di interessi non irragionevole, conforme ad esigenze di tutela della "proprieta' intellettuale" (artt. 33, 35 e 42 Cost.) e positivamente finalizzato ad incentivare la produzione artistica, letteraria e scientifica, nonche' a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.); senza, peraltro, che risulti sacrificata la liberta' di iniziativa economica di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori), ne' ostacolata la generale diffusione e fruizione delle opere musicali (grazie anche all'imponente sviluppo radiotelevisivo e concertistico). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 19, 61, 68 e 109 della L. 22 aprile 1941, n. 633). - Sulla tutela della proprieta' intellettuale (riconosciuta, tra l'altro, nella Dichiarazione universale ed europea dei diritti dell'uomo, nel Trattato CEE ed in quello di Maastricht), v. O. n. 361/1988, S. nn. 110/1973, 65/1972, 25/1968; sulla stretta connessione fra tutela degli autori e tutela della cultura, v. S. n. 241/1990; e, nel senso della loro conciliabilita' con la liberta' di iniziativa economica, O. n. 361/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione, dal Presidente istruttore del Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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