Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/1995
Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 26, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21690
Questioni analoghe a precedenti gia' dichiarate non fondate in relazione ai parametri invocati. - S. n. 88/1995. red.: A.M. Marini
Massima n. 21691
Non viola il principio della riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali, di cui all' art. 23, Cost., l' art. 11, ventiseiesimo comma, l. n. 537 del 1993, nella parte in cui - con disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, primo comma, l. n. 136 del 1991, ma in realta' innovativa - ripristina retroattivamente l' obbligo di iscrizione all' E.N.P.A.V. per i veterinari iscritti all'Albo, ma impegnati in attivita' di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, i quali avevano optato per la cancellazione da tale Ente, con conseguente nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione gia' adottati e obbligatorieta' al versamento dei contributi pregressi. La censura, infatti, e' testualmente esplicata solo in riferimento alla capacita' contributiva del veterinario (obligatoriamente) assicurato e quindi con riferimento al solo art. 53, Cost., profilo in ordine al quale e' gia' stata ritenuta l' infondatezza con precedente decisione, mentre la prescritta riserva di legge risulta, comunque, rispettata. L' obbligatorieta' di detta iscrizione non si pone peraltro in contrasto ne' con la tutela dell' autonomia privata (art. 41, primo comma, Cost.), essendo giustificata dal fine di assicurare la garanzia previdenziale di tutti gli iscritti ne' con il principio di buon andamento della P.A. (art. 97, Cost.), poiche' essa non e' senza causa e poiche' il veterinario iscritto ha comunque diritto alle prestazioni erogate dall' Ente medesimo ne', infine - pur prescindendo dalla sua attinenza - con il diritto alla tutela della proprieta' privata (art. 42, secondo e terzo comma), in considerazione dell'esigenza della tutela previdenziale della categoria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 41, primo comma, 97, 42, secondo e terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537). - S. n. 88/1995. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 38, 41, comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, di Cosenza, di Bologna, sezione distaccata di Imola, di Busto Arsizio, di Lecco con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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