Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1995

Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
252/1995
Data di deposito
16 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:252

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 26, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21690

Questioni analoghe a precedenti gia' dichiarate non fondate in relazione ai parametri invocati. - S. n. 88/1995. red.: A.M. Marini

Massima n. 21691

Non viola il principio della riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali, di cui all' art. 23, Cost., l' art. 11, ventiseiesimo comma, l. n. 537 del 1993, nella parte in cui - con disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, primo comma, l. n. 136 del 1991, ma in realta' innovativa - ripristina retroattivamente l' obbligo di iscrizione all' E.N.P.A.V. per i veterinari iscritti all'Albo, ma impegnati in attivita' di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, i quali avevano optato per la cancellazione da tale Ente, con conseguente nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione gia' adottati e obbligatorieta' al versamento dei contributi pregressi. La censura, infatti, e' testualmente esplicata solo in riferimento alla capacita' contributiva del veterinario (obligatoriamente) assicurato e quindi con riferimento al solo art. 53, Cost., profilo in ordine al quale e' gia' stata ritenuta l' infondatezza con precedente decisione, mentre la prescritta riserva di legge risulta, comunque, rispettata. L' obbligatorieta' di detta iscrizione non si pone peraltro in contrasto ne' con la tutela dell' autonomia privata (art. 41, primo comma, Cost.), essendo giustificata dal fine di assicurare la garanzia previdenziale di tutti gli iscritti ne' con il principio di buon andamento della P.A. (art. 97, Cost.), poiche' essa non e' senza causa e poiche' il veterinario iscritto ha comunque diritto alle prestazioni erogate dall' Ente medesimo ne', infine - pur prescindendo dalla sua attinenza - con il diritto alla tutela della proprieta' privata (art. 42, secondo e terzo comma), in considerazione dell'esigenza della tutela previdenziale della categoria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 41, primo comma, 97, 42, secondo e terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537). - S. n. 88/1995. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 38, 41, comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, di Cosenza, di Bologna, sezione distaccata di Imola, di Busto Arsizio, di Lecco con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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