Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/1995
Corte cost., ord. 6 giugno 1995, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/1995
- Data di deposito
- 6 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 446, codice di procedura penale
- art. 448, codice di procedura penale
- art. 447, codice di procedura penale
- art. 445, codice di procedura penale
- art. 2, n. 45, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 444, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 21516
Come gia' affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruita' della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non puo' non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entita' della pena e gravita' dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalita'. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Massima n. 21517
Questioni gia' dichiarate infondate. - V. massime A e C.; v. S. nn. 313/1990 e 116/1992. red.: G. Conti
Massima n. 21518
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto risulta che nel giudizio "a quo" la richiesta di patteggiamento non e' stata presentata durante le indagini preliminari, bensi' "in limine" al dibattimento. - V. massime A e B. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 76, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe;
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze