Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1994

Corte cost., sent. 16 maggio 1994, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/1994
Data di deposito
16 maggio 1994
Data di decisione
9 maggio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:179

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20578

Nel caso in cui i prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, si siano avvalsi al dibattimento della facolta' di non rispondere, anche se va escluso che si possano contestare ad essi - in applicazione dell'art. 500, comma 2 bis, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, non puo' invece ritenersi aderente al dettato costituzionale l'interpretazione degli artt. 199 e 512 cod. proc. pen., secondo la quale sarebbe vietato dare di tali dichiarazioni lettura. Viene quindi meno la questione di costituizonalita' sollevata, nei confronti dei citati artt. 500 e 512, sull'insussistente presupposto che in nessun modo, nell'ipotesi suddetta, le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti potrebbero trovare ingresso nel materiale probatorio dibattimentale. Una volta che, nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, il prossimo congiunto dell'imputato, avvertito - com'e' d'obbligo - della facolta' di tacere, non se ne sia avvalso, la dichiarazione e' legittimamente assunta e pertanto, se il dichiarante decida successivamente di astenersi dalla testimonianza dibattimentale, si determina - pur se in seguito all'esercizio di un diritto - quella oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo che ai sensi dell'art. 512 consente di darne lettura al dibattimento. E cio' in linea con il criterio - dalla Corte gia' chiaramente enunciato - per cui il rispetto del principio di oralita' deve contemperarsi con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento. D'altronde, se l'esercizio del diritto di non sottoporsi all'esame, da parte dello stesso imputato (che non solo gode della facolta' di non rispondere ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verita') non impedisce (cfr. art. 513 cod. proc. pen.) la lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui precedentemente rese, risulterebbe del tutto irragionevole precludere, nella stessa situazione, nel caso del prossimo congiunto dell'imputato, tale possibilita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76 - in relazione all'art. 2, n. 76, ultima parte, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 101, 111 e 112 Cost., degli artt. 500, comma 2 bis, e 512, cod. proc. pen.). - Sul contemperamento del principio di oralita' con l'esigenza di evitare la perdita delle prove non ripetibili acquisite prima del dibattimento, v. S. n. 254/1992. Sulle ragioni e i limiti della facolta' di non deporre riconosciuta ai prossimi congiunti dell'imputato, v. S. n. 6/1977. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2- bis, e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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