Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1994

Corte cost., ord. 28 novembre 1994, n. 411

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
411/1994
Data di deposito
28 novembre 1994
Data di decisione
21 novembre 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:411

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 11, comma 22, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 6, comma 6, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 6, comma 7, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 6, comma 5, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 4, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 6, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
  • legge n. 166 del 1° giugno 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20932

Manifesta inammissibilita', atteso che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993, e' stata gia' decisa, nel senso della parziale fondatezza, con sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., mentre restano assorbite le censure riferite agli artt. 24, 77, 101, 102, 104, 113, 136 e 137 Cost., anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma ventiduesimo, e dell'art. 6, terzo, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463. - S. n. 240/1994, gia' citata nel testo. red.: S.P.

Massima n. 20933

Manifesta inammissibilita', non potendo darsi ingresso, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, a questioni motivate solo 'per relationem'. - S. n. 173/1987 e O. nn. 166/1987, 311/1987, 552/1987, 234/1991, 405/1991 e 28/1994. red.: S.P.

Massima n. 20934

Manifesta inammissibilita', non potendo avere ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, questioni motivate solo 'per relationem'. - S. n. 173/1987 e O. nn. 166/1987, 311/1987, 552/1987, 234/1991, 405/1991 e 28/1994. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 1994 - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 77, 101, 104, 113, 136 e 137 della Costituzione, dai Tribunali di Ancona, Belluno, Pesaro, Verona e Genova e dai Pretori di Urbino, Prato, Brescia e Torino, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e del citato art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Tribunali di Lecco, Lamezia Terme, Torino, Treviso, Padova e Ravenna e dai Pretori di Bolzano, Bari, Chieti, Lecce, Palmi e Campobasso, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza R.O. n. 225/94 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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