Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/1994
Corte cost., ord. 28 novembre 1994, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/1994
- Data di deposito
- 28 novembre 1994
- Data di decisione
- 21 novembre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:411
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 11, comma 22, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 6, comma 6, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 6, comma 7, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 6, comma 5, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 6, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 4, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 6, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- legge n. 166 del 1° giugno 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20932
Manifesta inammissibilita', atteso che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993, e' stata gia' decisa, nel senso della parziale fondatezza, con sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., mentre restano assorbite le censure riferite agli artt. 24, 77, 101, 102, 104, 113, 136 e 137 Cost., anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma ventiduesimo, e dell'art. 6, terzo, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463. - S. n. 240/1994, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Massima n. 20933
Manifesta inammissibilita', non potendo darsi ingresso, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, a questioni motivate solo 'per relationem'. - S. n. 173/1987 e O. nn. 166/1987, 311/1987, 552/1987, 234/1991, 405/1991 e 28/1994. red.: S.P.
Massima n. 20934
Manifesta inammissibilita', non potendo avere ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, questioni motivate solo 'per relationem'. - S. n. 173/1987 e O. nn. 166/1987, 311/1987, 552/1987, 234/1991, 405/1991 e 28/1994. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 1994 - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 77, 101, 104, 113, 136 e 137 della Costituzione, dai Tribunali di Ancona, Belluno, Pesaro, Verona e Genova e dai Pretori di Urbino, Prato, Brescia e Torino, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e del citato art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Tribunali di Lecco, Lamezia Terme, Torino, Treviso, Padova e Ravenna e dai Pretori di Bolzano, Bari, Chieti, Lecce, Palmi e Campobasso, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza R.O. n. 225/94 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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