Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1993

Corte cost., ord. 15 marzo 1993, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
93/1993
Data di deposito
15 marzo 1993
Data di decisione
8 marzo 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 9, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 14, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 22, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 8, comma 8, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 22, comma 3, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 8, comma 5, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 8, comma 1, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 22, comma 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 8, comma 6, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 14, comma 8, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 12, comma 6, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 12, comma 11, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 22, comma 7, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 22, comma 9, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 14, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 22, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 12, comma 8, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 12, comma 12, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 21, comma 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 21, comma 1, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 1, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 14, comma 7, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 12, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19269

Manifesta inammissibilita' delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto: a) non risulta impugnato il sopravvenuto art. 30, l. 11 febbraio 1992, n. 157, che ha previsto, per la fattispecie criminosa di abbattimento di specie protetta, oggetto del giudizio 'a quo', nuove e piu' favorevoli sanzioni; b) la richiesta declaratoria di illegittimita' costituzionale della disciplina autorizzatoria della caccia comunque non potrebbe, nella specie, influire sulla legittimita' di tale esercizio, effettuato sulla base della licenza di caccia di cui l'imputato era in possesso all'epoca del fatto contestato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8° e 9°; 21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3° della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12, commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°, 2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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