Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1992
Corte cost., sent. 22 gennaio 1992, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1992
- Data di deposito
- 22 gennaio 1992
- Data di decisione
- 20 gennaio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 291, comma 1, bis, codice di procedura penale
- art. 12, decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
- art. 25, decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
- art. 391, comma 3, codice di procedura penale
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 2, n. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, n. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 31, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 2, dir. 59, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 70, Costituzione
- art. 7, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 18100
L'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dettando una specifica disciplina in merito al procedimento applicativo delle misure cautelari nel corso delle indagini preliminari nel processo a carico di minorenni non produce effetti ulteriori rispetto alla circoscritta sede processuale in cui e' chiamato ad operare, ne' puo' quindi trovare applicazione in giudizi che - come quelli in cui nel caso e' stata sollevata la questione - vertano sull'impugnazione della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, inserito dall'art. 12, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 76, 101 e 111 Cost.).
Massima n. 18101
L'art. 391, terzo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 25 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, prevedendo la partecipazione facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida delle misure cautelari, non interferisce in alcun modo con la definizione dei giudizi di impugnazione - quali i procedimenti a quibus - relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di tali misure. La norma, pertanto, ha esaurito la propria sfera di applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di possibili censure di costituzionalita', con la decisione del giudice che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.).
Massima n. 18102
Non puo' sostenersi che l'essere il giudice delle indagini preliminari, tenuto, in forza dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, a negare l'erogazione di altra misura cautelare meno grave, anche se la ritenga necessaria, di quella richiesta, nei confronti di imputati minori, dal pubblico ministero, generi irragionevolmente , in contrasto con il principio di eguaglianza, conseguenze identiche per situazioni fra loro divergenti, come quella di chi "abbisogna di misura", rispetto a quella di chi "non ne abbisogna affatto", giacche' cio' accadrebbe ugualmente in tutti i casi in cui il pubblico ministero, malgrado l'esistenza di pericula in libertate, non ritenesse di formulare alcuna richiesta di misura cautelare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Massima n. 18103
Le misure restrittive, pur se applicate nei procedimenti a carico di minorenni, mantengono inalterata la loro esclusiva funzione cautelare, restando quindi del tutto estranea al tema la possibilita' di un loro impiego con finalita' di "sostegno" che l'ordinamento ha invece espressamente riservato all'intervento di specifici organi amministrativi. Pertanto proprio il voler far assumere alle misure cautelari una funzione educativa o, meglio, "rieducativa" finirebbe ineluttabilmente per porsi in palese contrasto con la Costituzione, risultando per questa via vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza che non ammette graduazioni di sorta in funzione della maggiore o minore eta' degli imputati. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Massima n. 18104
La disposizione dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, per cui il giudice delle indagini preliminari puo' solo applicare la misura cautelare richiesta in via esclusiva dal pubblico ministero, o rimettere in liberta' il minore, non vulnera il principio del contraddittorio, nel senso che il difensore deve limitarsi a chiedere o la remissione in liberta' del suo assistito o riportarsi alle richieste del pubblico ministero, essendo inutile evidenziare l'opportunita' dell'applicazione di altre misure, in quanto alla difesa e' consentito dedurre quanto ritenga necessario od opportuno ai fini dell'esercizio del relativo diritto, restando invece del tutto inconferenti i profili di mero fatto riguardanti il concreto e variabile atteggiarsi di ogni singola "strategia" defensionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Massima n. 18105
Quando il pubblico ministero formula al giudice, a norma dell'art. 291, comma primo bis (come introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, traccia i confini del devoluto all'interno del quale il giudice stesso e' chiamato ad operare le proprie scelte secondo gli ordinari parametri delibativi (v. massima C), cosicche' l'onere di motivazione non subisce limiti diversi da quelli propri del tipo di decisione che il giudice deve adottare. Peraltro, ove il giudice ritenesse di dover respingere la richiesta, reputando la misura indicata dal pubblico ministero eccessiva rispetto a quella adeguata al fine di salvaguardare le esigenze cautelari, l'onere di motivazione puo' dirsi soddisfatto quando il giudice concretamente "indichi" nel provvedimento reiettivo quale misura reputi adeguata al caso di specie, cosi' da permettere al pubblico ministero una nuova domanda cautelare alimentata proprio dagli apprezzamenti compiuti dall'organo giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 13, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Massima n. 18106
Nei procedimenti a carico di minorenni, il fatto che quando il P.M., come previsto dall'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., (introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) rivolge al giudice la richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, al giudice resta l'alternativa di provvedere conformemente alla richiesta o di respingerla, non costituisce limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante in quanto, in armonia con il sistema del nuovo codice di procedura penale che mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzieta' del giudice, i cui poteri possono quindi ben essere vincolati alla sollecitazione delle parti. Sarebbe, invece, in stridente contrasto con i principi sopra enunciati la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Massima n. 18107
Nello stabilire, nell'art. 291, comma primo bis, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che nel corso delle indagini durante un procedimento penale a carico di un minorenne, il P.M. possa chiedere al giudice di provvedere esclusivamente su determinate misure cautelari, il legislatore delegato non solo non si e' discostato dalle scelte operate, nella direttiva n. 59, dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, consente di prevedere che il 'decisum' sia rigorosamente circoscritto nei confini tracciati dal 'petitum'. Ne' ovviamente, vale in contrario addurre che la direttiva n. 59 della legge di delega non ha espressamente previsto la disciplina introdotta con la norma del codice, e neppure che questa abbia conferito al pubblico ministero "il potere di immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva", giacche' al pubblico ministero, secondo la legge di delega, incombe solo un onere di allegazione - che e' erroneo confondere con un presunto obbligo di motivazione - in ordine agli elementi su cui si fonda la richiesta, ne', infine, che la disposizione impugnata renda impossibile al giudice "di svolgere alcuna effettiva motivazione", tale rilievo risultando assorbito dalle considerazioni (v. massima F) per cui si e' esclusa la violazione degli artt. 111, primo comma, e 13, secondo comma, Cost..(Non fondatezza, in riferimento agli artt. 70 e 76, in relazione al combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12, decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101 (rectius: 111) della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, primo comma, 101, secondo comma, 13, secondo comma, 70 e 76 (in relazione al combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) e 102, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del 9 marzo 1991;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1- bis del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza del 4 aprile 1991 e dal Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 28 febbraio 1991;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanze del 4 e dell'8 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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