Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1992

Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 356

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
356/1992
Data di deposito
23 luglio 1992
Data di decisione
8 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:356

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 11, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 4, comma 11, legge n. 412 del 30 dicembre 1992
  • art. 4, comma 5, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 4, comma 8, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 4, comma 15, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 6, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 9, legge n. 412 del 31 dicembre 1991
  • art. 19, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 22, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 23, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 24, comma 3, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 24, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 24, comma 2, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

  • art. 116, Costituzione
  • titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • titolo VI, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, statuto regione Sardegna
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • titolo III, statuto regione Sardegna
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 38, statuto regione Sicilia
  • art. 32, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
  • art. 119, Costituzione
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, Costituzione
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 7, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 81, comma 4, Costituzione
  • art. 27, legge n. 468 del 5 agosto 1978
  • art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 3, lettera f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, comma 1, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 38, comma 3, Costituzione
  • art. 12, comma 3, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 38, comma 4, Costituzione
  • art. 130, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, lett. a), statuto regione Sardegna
  • art. 81, Costituzione
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 473 del 28 marzo 1975
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 97, Costituzione
  • art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 18755

La riduzione delle quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale destinate alle regioni (e province) ad autonomia speciale per l'anno 1992, e' dettata - come in altri settori - dall'impellente esigenza di contenimento del 'deficit' pubblico che gia' ispirava l'analoga misura disposta per l'anno 1991, ed al pari di questa e' caratterizzata da urgenza e provvisorieta', in attesa del riordino del settore sanitario e della determinazione dei relativi 'standards' organizzativi e assistenziali; detta ulteriore riduzione non e' tale da compromettere la necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari occorrenti, tenuto anche conto che gli enti ad autonomia differenziata beneficiano, sia pure sotto altri aspetti, di un sistema di finanziamento in concreto piu' favorevole di quello delle regioni ordinarie. Le fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute sono salvaguardate - compatibilmente con le disponibilita' oggettive - dalla determinazione statale di livelli assistenziali uniformi, dovendo invece gli enti di autonomia provvedere con risorse proprie ai bisogni specifici che si manifestano nei rispettivi territori, cio' che non comporta violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, l. 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento agli artt. 3, 32, 116 e 119 Cost.; agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al titolo VI dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia; agli artt. 8, 9, 16, 104 e al titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' ai d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197 e 28 marzo 1975 n. 474; agli artt. 5, 6 e al titolo III dello Statuto per la Sardegna; e agli artt. 17, 36 e 38 dello Statuto per la Sicilia). - Sulla precedente riduzione, v. S. n. 381/1990; sulla reiterazione di norme compressive dell'autonomia regionale, v. S. nn. 505/1989 e 307/1983; sull'assenza di vincoli specifici posti al legislatore statale dall'autonomia finanziaria regionale, v. S. nn. 381/1990, 245/1984, 307/1983; v. anche S. n. 64/1987.

Massima n. 18756

Non puo' ravvisarsi una violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., quando - come nel caso della riduzione percentuale dei finanziamenti statali alla spesa sanitaria delle regioni (e province) ad autonomia speciale - il legislatore non sia in grado di definire esattamente e preventivamente l'onere finanziario imposto, affidandosi, per gli aggiustamenti conseguenti alle diminuzioni di entrate, alla potesta' attuativa delle regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento all'art. 81, comma quarto Cost., nonche' - con richiamo non pertinente - all'art. 27, legge n. 468 del 1978). - S. nn. 478/1987, 320/1989, 75/1992.

Massima n. 18757

La riduzione percentuale dei finanziamenti del fondo sanitario nazionale assegnati alle Province autonome non e' in contrasto con l'art. 5, legge n. 386 del 1989, giacche' quest'ultimo - che e' norma "rinforzata" e considerata, anzi, integrativa dello Statuto - prevede la partecipazione delle suddette Province alla ripartizione dei fondi speciali destinati a garantire livelli minimi di prestazioni uniformi, ma non contiene tuttavia alcuna disposizione che vincoli il legislatore statale da un punto di vista quantitativo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento all'art. 5 cit.).

Massima n. 18758

L'autonomia finanziaria e amministrativa delle regioni non puo' ritenersi violata da una norma che, in conseguenza della riduzione dei finanziamenti statali relativi alla spesa sanitaria, si limita ad autorizzare le regioni e le province ad autonomia speciale a contrarre mutui, qualora esse intendano discostarsi dai livelli di assistenza assicurati con criteri uniformi dello Stato: tale autorizzazione lascia infatti del tutto integra la discrezionalita', propria degli enti di autonomia, circa l'avvalersi o meno di tale fonte di finanziamento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento agli artt. 3, lett. f, e 4, comma primo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Massima n. 18759

L'art. 4, comma undicesimo, l. 30 dicembre 1991 n. 412, disponendo la riduzione percentuale dei finanziamenti statali per la spesa sanitaria delle regioni (e province) ad autonomia speciale, non contiene alcun divieto di assegnazione di contributi speciali del tipo di quelli previsti dall'art. 12, comma terzo, dello Statuto per la Valle d'Aosta, e neppure riguarda l'assistenza sociale ad inabili e minorati e l'istituzione degli enti di assistenza e previdenza, contemplate dall'art. 38, comma terzo e quarto, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento ai detti parametri - della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, cit.).

Massima n. 18760

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, non possono essere prese in considerazione censure (nella specie, di irragionevolezza, e cioe' di contrasto con l'art. 3 Cost.) dedotte per la prima volta nella memoria di udienza e non indicate nel ricorso introduttivo (che, nella specie, prospettava solo la violazione dell'art. 119 Cost.).

Massima n. 18761

In caso di superamento dei livelli parametrici di spesa sanitaria fissati dal Governo, non compensato da minori spese in altri settori, le regioni non sono obbligate a ricorrere all'imposizione tributaria, potendo - in alternativa a tale strumento - adottare le altre misure di contenimento previste dalla legge, e tale possibilita' di scelta, intesa a corresponsabilizzare le regioni nell'attuazione della manovra finanziaria per l'esercizio 1992, non e' di fatto preclusa dall'entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991 n. 412 solo alla vigilia di tale anno, potendo il contenimento attuarsi nel corso di esso, gradualmente, in relazione ai "livelli obbligatori uniformi" (allorche' noti), fissati nel frattempo dal Governo d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma quinto, L. n. 412 cit., sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost.).

Massima n. 18762

L'art. 4, comma ottavo, L. 30 dicembre 1991 n. 412 - il quale sopprime il controllo del co.re.co. sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e correlativamente estende il controllo ministeriale su essi anche agli atti inerenti alla loro attivita' di assistenza sanitaria - non puo' considerarsi lesivo delle competenze regionali in materia sanitaria, giacche' il carattere srumentale della suddetta attivita' assistenziale rispetto a quella di studio e ricerca (gia' soggetta al controllo statale) giustifica la concentrazione in un unico organo del controllo su ogni attivita' dei medesimi istituti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 130 Cost.).

Massima n. 18763

La possibilita' che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari a diretta gestione beneficino direttamente - al di fuori della programmazione regionale, ma previo conforme parere della Conferenza permanente Stato-Regioni - di speciali contributi all'edilizia sanitaria e ospedaliera, e' giustificata dalla preminenza delle finalita' scientifiche di tali istituti - in ordine alle quali le regioni non hanno competenze proprie - rispetto all'attivita' strumentale di assistenza sanitaria che pure essi svolgono; ne' un eventuale miglioramento qualitativo di quest'ultima rispetto agli 'standards' assistenziali del servizio sanitario nazionale potrebbe considerarsi un'anomalia, per la positiva "ricaduta" dei risultati dello studio e della ricerca sull'intero sistema, sicche', in tale prospettiva, non e' censurabile il bilanciamento di interessi operato dal legislatore. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma quindicesimo, L. 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).

Massima n. 18764

Nella previsione dell'art. 6, primo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412 - che impone la diminuzione delle piante regionali degli "enti pubblici" in dipendenza dell'avvio del processo di informatizzazione - non possono ritenersi comprese le regioni, sia in quanto queste ultime (a differenza che in altre previsioni della medesima legge) non sono menzionate espressamente, sia in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri - alla cui approvazione devono essere sottoposte le piante organiche "riviste in diminuzione" - non ha poteri sul personale regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via cautelativa, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - V., peraltro, la massima successiva.

Massima n. 18765

L'art. 9, L. 30 dicembre 1991, n. 412, - il quale (in armonia con il principio di grande riforma economico-sociale espresso nell'art. 3, L. n. 93 del 1983, e con quello di buon andamento della p.a.) vieta, dal 1 luglio 1992, agli enti pubblici di consentire ai propri dipendenti lavoro straordinario se non siano operanti strumenti o procedure idonee ad accertare l'effettiva durata delle prestazioni ordinarie - non pretende di sostituirsi alla legislazione delle regioni e province ad autonomia differenziata; queste ultime sono bensi' tenute, in base al principio di leale cooperazione con lo Stato, ad informarsi al divieto entro il suddetto termine, da reputarsi ragionevolmente congruo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 3, lett. a, e 6 dello Statuto per la Sardegna).

Massima n. 18766

L'art. 19, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - secondo cui le spese degli enti locali territoriali per acquisto di autoveicoli, per abbonamenti a pubblicazioni, per partecipazione ai convegni, nonche' postali e telefoniche, non possono superare, nell'anno 1992, il livello dell'esercizio precedente - non e' applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano, non essendo queste ultime (a differenza che in altre previsioni della medesima legge) menzionate espressamente. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via cautelativa, in riferimento agli artt. 3, 81 e 119 Cost.; agli artt. 16 e 80, e al titolo VI dello Statuto T.A.A.; e all'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473).

Massima n. 18767

L'art. 19, l. 30 dicembre 1991 n. 412, impone agli enti locali territoriali un contenimento di spese di gestione (postali e telefoniche, per autoveicoli, convegni, abbonamenti a pubblicazioni) che appare giustificato dalla finalita' propria della manovra anticongiunturale, e che, lungi dall'essere irragionevole, e' conforme a regole di economicita' e quindi di buona amministrazione; la diversita' delle spese oggetto di contenimento - fra le quali non rientrano quelle per servizi di trasporto collettivo - lascia libere le regioni di sacrificare spese piu' flessibili a vantaggio di altre inevitabilmente rigide, onde non sussiste un'illegittima compressione delle autonomie regionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19 cit., in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost.). - V., anche massima precedente.

Massima n. 18768

L'art. 22, l. 30 dicembre 1991, n. 412 - il quale, prevedendo l'istituzione di albi dei beneficiari di provvidenze economiche che gravino sui bilanci pubblici, impone direttamente i relativi adempimenti anche alle regioni (e province) a statuto speciale - non e' lesivo della loro autonomia differenziata, in quanto corrisponde ad esigenze di economicita' e trasparenza, le quali trovano considerazione in un principio di grande riforma economico-sociale, insito nell'art. 1, l. n. 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo); ed in qanto e' diretta a consentire la raccolta di dati e informazioni su tutto il territorio del Paese per un interesse nazionale, quale la pianificazione finaniaria statale, cio' che e' conforme al principio di leale cooperazione fra Stato e regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 22, l. 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia; agli artt. 8,9 e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 3, lett. a, 4, 5 e 6 dello Statuto per la Sardegna). - Sul principio di collaborazione Stato-regioni per la raccolta di informazioni per esigenze di interesse nazionale, v. S. nn. 49/1991 e 961/1988; sulla possibilita' per la legge statale di imporre, in relazione a pressanti esigenze, adempimenti piu' immediati anche agli enti ad autonomia differenziata, v. S. nn. 49/1991 e 85/1990.

Massima n. 18769

La previsione dell'art. 23, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - che affida a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinare la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni e conferenze comportanti spese a carico dell'ente organizzatore - non puo' ritenersi riferita alle regioni, non essendo il Presidente del Consiglio titolare di attribuzioni nei confronti del personale regionale; l'esigenza di evitare sprechi induce peraltro ad auspicare che gli enti di autonomia adottino analoghe misure idonee a conferire effettiva utilita' a tale tipo di iniziative. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.).

Massima n. 18770

L'art. 24, terzo comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - che affida al Ministro per la funzione pubblica il compito di stabilire gli obiettivi annuali per la riduzione del numero degli "incarichi" dei pubblici dipendenti - non riguarda le regioni, in quanto il Ministro non ha attribuzioni relativamente al personale regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, comma terzo, cit., in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia).

Massima n. 18771

L'istituzione di una anagrafe centrale nominativa degli "incarichi" di tutti i dipendenti pubblici, assolve ad esigenze di informazione al fine del contenimento della spesa nel pubblico impiego, e dunque non e' lesiva delle autonomie regionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, commi primo e secondo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe - dei seguenti articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):

4, undicesimo comma; questioni sollevate in riferimento agli artt. da 4 a 8 e al titolo VI dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 3, lett. f), 4 dello statuto e 119 della Costituzione dalla Regione Val d'Aosta; 8, 9, 16, 104, e titolo VI dello statuto ed ai d.P.R. n. 474 del 1975 e n. 197 del 1990 dalla Provincia autonoma di Bolzano; 5, 6 e titolo III dello statuto dalla Regione Sardegna; 17, 36 e 38 dello statuto dalla Regione Sicilia; 3, 32, 116 della Costituzione dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; 81 della Costituzione e 27 della legge n. 468 del 1978 dalle dette Province autonome e dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna; 5 della legge n. 386 del 1989 dalle dette Province autonome; 3 della Costituzione e 38, terzo e quarto comma, 4, primo comma, 3, lett. f), 12, terzo comma, dello statuto dalla Regione Valle d'Aosta; 3, 116, 119 della Costituzione, dalla Regione Sicilia;

4, quinto comma; questione sollevata in riferimento all'art. 119 della Costituzione dalla Regione Toscana;

4, ottavo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 130 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

4, quindicesimo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

6, primo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

9; questione sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), e 6 dello Statuto dalla Regione Sardegna;

19; questione sollevata in riferimento agli artt. 16 e 80 dello statuto, nonché 1 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. n. 473 del 1975, dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, 81, 119 della Costituzione e Tit. VI dello statuto reg. dalla Provincia di Trento; 3, 97, 117, 119 della Costituzione dalle Regioni Toscana e Lombardia;

22; questione sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 8, 9, 16 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), 4, 5, 6 dello statuto dalla Regione Sardegna;

23; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione dalla Regione Toscana;

24, primo e terzo comma; questione sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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