Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1991

Corte cost., sent. 18 giugno 1991, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/1991
Data di deposito
18 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:283

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 334 del 19 novembre 1990
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • art. 1, comma 2, ult. parte, decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • art. 2-bis, 1 periodo, decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • art. 2-bis, 2 periodo, decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • art. 2-bis, 3 periodo, decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • art. 2-bis, ult.per., decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • art. 3, decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • art. 2-bis, decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990
  • decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17369

La previsione di copertura del disavanzo della spesa sanitaria degli anni 1987-88 mediante operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome, non rappresenta in riferimento alla precedente manovra di ripiano dello stesso disavanzo di cui al d.l. n. 382 del 1989 - che fissava invece detto onere nella misura del 20 per cento per il 1989 e del 35 per cento per il 1990 - un intervento finanziario sostitutivo o, comunque, diretto ad attuare (retroattivamente) modifiche. Al contrario, esso si aggiunge ed integra quello precedente, disposto a copertura del complessivo 55 per cento del disavanzo in questione, essendo diretto a coprirne il restante 45 per cento, senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico dei bilanci delle regioni e province. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, in riferimento agli artt. 116, 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97 Cost., al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e in riferimento agli artt. 119 e 81, ultimo comma, Cost. in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

Massima n. 17370

L'esclusione di applicabilita' dei limiti previsti per l'assunzione di mutui da parte delle regioni e province autonome in ordine alle operazioni concernenti il ripianamento del disavanzo della spesa sanitaria per gli anni 1987-88 (v. massima A), ha il significato di stabilire l'estraneita' di tali mutui rispetto a quelli per i quali e' ammesso l'indebitamento regionale e quindi l'inapplicabilita' dei limiti stessi. Del resto, stante l'accollo totale a carico dello Stato dei relativi oneri di ammortamento, non avrebbe senso affermare l'applicabilita' dei limiti legali di indebitamento delle regioni, in un caso in cui queste non siano i soggetti sui quali grava il predetto carico finanziario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, Cost. in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, nonche' in riferimento all'art. 119 Cost.).

Massima n. 17371

L'alienazione in via prioritaria dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65, 66, L. 833/1978, ai fini della copertura dei disavanzi delle U.S.L. e di altri determinati enti di assistenza sanitaria relativi al 1989, costituisce una direttiva di politica finanziaria nei confronti delle regioni e province autonome e riguarda, tra detti beni, solo quelli non soggetti a vincoli di qualsiasi natura, compreso quello di destinazione alle U.S.L.. Restano quindi del tutto impregiudicate le regole e le procedure vigenti a proposito dell'alienazione dei predetti beni patrimoniali senza che sia imposto in alcun modo alle regioni lo svincolo dei beni stessi dalla loro attuale destinazione per far fronte alle esigenze connesse al servizio sanitario; d'altro canto viene data priorita' al risanamento di un disavanzo - che incide palesemente sul deficit pubblico nazionale - rispetto a progetti di reimpiego e reinvestimento, con esclusione di lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria regionale (e provinciale) nonche' dei principi di certezza dei bilanci, non potendo, a tale ultimo riguardo, parlarsi correttamente di legge di spesa ai sensi dell'art. 81 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 116, 117, 118 e 119 Cost.; 3, lett. f) e l), e 4, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta; 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).

Massima n. 17372

Non puo' ravvisarsi alcuna lesione dell'autonomia finanziaria e contabile delle regioni e delle province autonome ad opera di una disposizione, la quale, pur prevedendo l'assunzione da parte delle stesse regioni (e province autonome) di mutui per ripianare le eccedenze del disavanzo sanitario dell'anno 1989, non coperte dalle alienazioni dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65 e 66, l. n.833/1978 (v. massima C), addossa senza alcun dubbio i relativi oneri di ammortamento allo Stato, in quanto ne prevede l'imputazione a specifiche quote del Fondo sanitario nazionale: sicche' non e' illegittimo che venga affidato al Ministro del tesoro il compito di individuare gli istituti di credito con i quali vengono contratti gli anzidetti mutui e di fissare le modalita' relative alla determinazione e al pagamento degli oneri di ammortamento stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, secondo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 Cost. e agli artt. 9, n. 10, e 16 e all'intero titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).

Massima n. 17373

Riguardo agli oneri relativi ad esercizi futuri, l'adempimento del dovere costituzionale della precisa indicazione dei mezzi di copertura, va valutato con minor rigore. In particolare, in ordine ai mutui a carico delle regioni (e province) per il ripiano del disavanzo sanitario dell'anno 1989, la previsione di copertura dei relativi oneri di ammortamento mediante "specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate", si riferisce a mutui da stipularsi nel secondo semestre del 1992 e da finanziarsi solo a decorrere dal 1993, stante che solo allora, ove non sia stato adeguatamente provveduto allo stanziamento di dette somme, le regioni e le province autonome potranno far valere nelle forme dovute eventuali motivi di illegittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 12/1987.

Massima n. 17374

La previsione di una commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, con il compito di vigilare sugli atti di alienazione dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65 e 66 l. n. 833/1978 (v. massima C) non lede le competenze alle stesse assegnate in materia di organizzazione dei propri uffici - neanche sotto il profilo del vincolo ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali, anziche' di quelle degli analoghi uffici provinciali - trattandosi della istituzione di una forma di controllo-vigilanza diretta a conoscere e a verificare che detti atti siano immuni da eventuali abusi e, in particolare, non diano luogo a vendite a prezzi sottostimati, con conseguente minore apporto alla riduzione del deficit sanitario, di quello preventivato. La commissione e' configurata come organo delle singole regioni (o province) e la garanzia di una corretto coordinamento finanziario, cui essa e' finalizzata, risulta ragionevolmente commisurata all'esigenza di un' equa ripartizione del deficit fra le U.S.L. delle varie regioni e fra queste e lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost., 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 54, primo comma, n. 3 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).

Massima n. 17375

Non possono essere addossati ai bilanci regionali (o provinciali) gli oneri di spesa che non dipendano da decisioni imputabili alle regioni (o alle province autonome) medesime ne' si puo' presupporre che detti enti, per quanto concerne il deficit sanitario, siano interamente responsabili degli eventuali disavanzi delle U.S.L., dal momento che la spesa sanitaria deriva dalla esigenza di tutelare interessi pubblici o di soddisfare il godimento di diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura e' affidata dalla Costituzione soltanto in parte agli stessi. E' conforme a tali principi, tenuto anche conto della finalita' di non interrompere l'erogazione dell'assistenza sanitaria, la previsione che consente alle regioni di autorizzare le U.S.L. e gli altri determinati enti che gestiscono servizi sanitari, ad assumere impegni per l'anno 1990, anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente, di cui al bilancio di previsione, per spese improcrastinabili e di assoluta urgenza, ponendo a carico delle prime l'onere di un quarto della spesa autorizzata e che, in tale contesto, risponde al fine di corresponsabilizzare le U.S.L. e le regioni (e province) stesse, al contenimento della spesa sanitaria, stimolando queste ultime ad ulteriori severi controlli sulle eccedenze di spesa volute dalle U.S.L. medesime. Non puo' poi ritenersi frutto di una irragionevole determinazione del legislatore - che nella specie attua parte di una piu' ampia manovra politico-finanziaria - la quantificazione della quota a carico delle regioni (e province), stante la sussistenza, comunque, del loro potere discrezionale circa la ricorrenza degli estremi della effettiva improcrastinabilita' ed urgenza delle spese e l'impossibilita' - per l'attuale indeterminatezza dei compiti e delle responsabilita' dei soggetti che erogano il servizio sanitario e per mancanza di dimostrazione in contrario delle ricorrenti - di stabilire precisamente la quota riconducibile ai comportamenti in materia delle regioni e province stesse, a fronte della loro innegabile concorrenza alla formazione del deficit delle U.S.L.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 116 Cost.).

Massima n. 17376

Dal momento che le regioni (e le province autonome) effettivamente dividono con lo Stato parte della responsabilita' relativa alla determinazione della spesa sanitaria, non si puo' conseguentemente ritenere che la (non irragionevole) esplicitazione della quantificazione della quota in cui consiste tale effettiva compartecipazione costituisca un nuovo onere rispetto al quale lo Stato avrebbe dovuto indicare le risorse finanziarie per farvi fronte (v. massima G). Del resto, la disposizione di cui all'art. 3, d.l. n. 262/1990, non presuppone nuovi oneri da coprire, ma elenca le varie modalita' attraverso le quali tali enti reperiranno, a loro discrezione, i mezzi di copertura per far fronte alla quota del disavanzo sanitario predetto ne' altera gli impegni di spesa gia' legittimamente assunti per l'anno 1990 in sede di bilancio di previsione, in quanto gli oneri relativi al mezzo di copertura prescelto dovranno in realta' essere imputati a bilanci di esercizi finanziari futuri, con conseguente possibilita' di una loro ripartizione in relazione alle risorse disponibili. Inoltre, l'utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale, a fronteggiamento degli oneri in questione, consistendo in una imputazione a esercizi finanziari futuri, non esige la precisazione attuale dei mezzi di copertura finanziaria (v. massima E). (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, d.l. 15 settembre 1990, n. 262 convertito con modificazioni in legge 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.).

Massima n. 17377

Sia la spesa per l'assistenza sanitaria e ospedaliera sia la spesa per assicurare la salute dei cittadini non possono essere considerate totalmente a carico dello Stato, sul presupposto che esse riguardino un servizio imputabile solo a quest'ultimo: e, in particolare, l'art. 38 Cost. non cancella la competenza concorrente che la Regione Valle d'Aosta possiede in materia di assistenza sanitaria per effetto dell'art. 3, lettera l), del proprio Statuto speciale (come attuato dall'art. 22 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182). Ne' sussiste l'obbligo dello Stato ad assegnare contributi speciali a detta regione, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del proprio Statuto speciale, rientrando la materia tra le competenze "normali" regionali. Per gli stessi motivi, e' altresi' da escludersi la sussistenza di tale obbligo statale nei confronti della regione Sicilia ai sensi dell'art. 38 del relativo Statuto speciale, concernente i versamenti annuali a titolo di contributo di solidarieta' nazionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2 bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 38 Cost. e all'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Valle d'Aosta), e della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, stesso d.l., in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost. e 38 del R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana).

Massima n. 17378

L'art. 3 del d.l. 15 settembre 1990, n. 262 mira a rendere piu' rigorosi i poteri di controllo che le regioni (nella specie la regione Sicilia) posseggono in materia di spesa sanitaria, con conseguente esclusione di violazione dell'art. 97 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.l. 15 settembre 1990, n. 262, convertito in l. 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Massima n. 17379

Come gia' statuito dalla Corte, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non puo' avere ad oggetto atti aventi forza o valore di legge. Comunque il ricorso con cui il conflitto sia stato proposto contro tali atti, anche se lo si consideri, secondo un suo possibile significato sostanziale, come mezzo di proposizione in via principale di una questione di legittimita' costituzionale, va egualmente dichiarato inammissibile qualora (come nel caso di specie) venga depositato in Cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione previsto dalle Norme integrative per i giudizi di legittimita' costituzionale in via principale. (Manifesta inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334). - S. n. 314/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 ("Misure urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa al 1990"), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97 della Costituzione, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, e 116 della Costituzione, nonché al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81, ultimo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dalla Regione Campania, in riferimento all'art. 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, e 4, primo comma, e 3, lett. f) e l) dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 3 e 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione; dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 e all'intero titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte e Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalle Regioni Piemonte, Lombardia e Lazio, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 54, primo comma, n. 3 del citato d.P.R. n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 3, lett. f) ed l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione; dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con gli artt. 3, primo comma, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, n. 10, 8, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al titolo VI (artt. 69-86) del predetto d.P.R., all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17, lett. b) e c), e 36 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2- bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 38 della Costituzione e all'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Valle d'Aosta);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 32 e 97 della Costituzione e all'art. 38 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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