Corte costituzionale

Ordinanza n. 501/1991

Corte cost., ord. 27 dicembre 1991, n. 501

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
501/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:501

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 17849

Come gia' rilevato dalla Corte il riassorbimento sulla normale progressione economica e sull'indennita' di buonuscita di importi gia' attribuiti a magistrati da sentenze passate in giudicato, previsto dall'art. 10, secondo comma, legge 6 agosto 1984, n. 425, trova valida base nella generale finalita' di razionalizzazione e ristrutturazione perequativa delle retribuzioni perseguita dal legislatore e in particolare nello scopo di evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, 'a fortiori' quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 Cost.). - Nello stesso senso: S. n. 413/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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