Corte costituzionale
Sentenza n. 381/1990
Corte cost., sent. 31 luglio 1990, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 381/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:381
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
- art. 18, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
- art. 20, lett. c), decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
- art. 20, lett. e), decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
- legge n. 38 del 28 febbraio 1990
- art. 20, lett. d), decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
- art. 20, lett. b), decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
- art. 20, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
- art. 18, comma 1, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
Parametri
- art. 98, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 127, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 77, Costituzione
- art. 44, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 52, ultimo co, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 47, ultimo co., statuto regione Sardegna
- art. 40, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 44, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- titolo III, statuto regione Sardegna
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 7, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- titolo III, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 27, legge n. 468 del 5 agosto 1978
- titolo VI, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 97, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 5, comma 1, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 3, lett. g), statuto regione Sardegna
- art. 2, lett. h), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, n. 11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 53, Costituzione
- art. 38, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 16396
La Regione Trentino-Alto Adige non ha interesse a ricorrere avverso norme che non possono incidere sulle competenze ad essa spettanti, ne' e' legittimata a surrogarsi o ad affiancarsi all'una o all'altra delle Province autonome nella difesa dell'integrita' delle attribuzioni riconosciute a queste ultime dallo Statuto speciale.
Massima n. 16397
E' inammissibile - per mancanza di interesse a ricorrere - la questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige riguardo agli artt. 18, 19 e 20, lett. b), c), d), ed e), del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella L. n. 38 del 1990, in riferimento all'art. 40, ultimo comma, ed agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 69 e ss. dello Statuto speciale, nonche' agli artt. 119 e 81, comma quarto, Cost., anche in relazione all'art. 27, L. 5 agosto 1978 n. 468, ed agli artt. 3, 32, 116 e 97 Cost.
Massima n. 16398
L'impugnazione di norme convertite in legge senza modificazioni non e' preclusa dall'omessa prospettazione di corrispondenti censure nel ricorso presentato avverso il decreto legge prima della conversione, giacche' quest'ultima - perpetuando gli eventuali vizi di incostituzionalita' della disciplina adottata in via provvisoria - rinnova la lesione delle competenze regionali (o provinciali) che si assume derivare da quella disciplina. - S. nn. 113/1967, 192/1970, 151/1986; O. n. 1035/1988.
Massima n. 16400
Nel caso della disciplina delle entrate finanziarie di tutte le regioni (e province) ad autonomia speciale, non e' ravvisabile quell'interesse differenziato - tale cioe' da configurarsi come proprio e peculiare della singola regione o provincia autonoma - che rende necessaria la partecipazione del Presidente di essa alle sedute del Consiglio dei ministri. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 18, 19 e 20, d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata in riferimento all'art. 52, ultimo comma, ed all'art. 40 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, all'art. 44 dello Statuto per la Valle d'Aosta, all'art. 47, ultimo comma, dello Statuto per la Sardegna, ed all'art. 44 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia). - S. nn. 34/1976, 166/1976, 627/1988, 544/1989, 545/1989, 224/1990.
Massima n. 16403
La decurtazione delle entrate finanziarie delle regioni (e province) ad autonomia speciale - cosi' come realizzata dal d.l. n. 415 del 1989 - ha carattere di misura provvisoria e parziale, e comunque non determina una "grave alterazione" del rapporto di complessiva corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, necessario a consentire alle Regioni il normale espletamento delle loro funzioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 18, 19 e 20 - considerati nel loro complesso - del d.l. n. 415 del 1989, convertito nella L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, Cost., anche in relazione all'art. 27 della L. n. 468 del 1978; nonche' in riferimento agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, 4, 5 e 6 e al titolo III dello Statuto per la Sardegna, all'art. 17 dello Statuto per la Regione siciliana, agli artt. 2, 3 e 4 e al titolo III dello Statuto per la Valle d'Aosta , ed agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al titolo VI dello Statuto del Friuli). - S. n. 307/1983.
Massima n. 16406
L'esigenza che le regioni (e province) ad autonomia speciale dispongano di risorse finanziarie adeguate alla piu' elevata quantita' e qualita' delle loro attribuzioni non implica che esse debbano compartecipare con le regioni ordinarie a tutti i fondi settoriali previsti a favore di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 19 e 20, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 Cost.).
Massima n. 16407
La decurtazione delle entrate finanziarie delle regioni (e province) a statuto speciale - operata dal d.l. n. 415 del 1989 merce' la cessazione di taluni finanziamenti statali, la riduzione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale e l'esclusione dalla partecipazione al riparto di altri fondi settoriali - non e' affatto arbitraria e irrazionale, mirando a colmare lo squilibrio prodotto, nel corso degli anni precedenti, dall'accrescimento delle risorse finanziarie delle regioni ad autonomia speciale a fronte della riduzione delle risorse reali delle regioni ordinarie. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 18, primo comma, 19 e 20, d.l. n. 415 del 1989 - convertito nella L. n. 38 del 1990 - in riferimento agli art. 3, 32, 97 e 116 Cost.).
Massima n. 16408
La previsione di differenti percentuali di riduzione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale non determina una discriminazione arbitraria fra le varie regioni (e province) ad autonomia speciale, essendo correlata al livello di compartecipazione ai tributi statali proprio di ognuna di esse. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 32 e 116 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 19, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990).
Massima n. 16409
Pur se il fondo sanitario nazionale tende a garantire livelli uniformi di prestazione sanitaria su tutto il territorio nazionale, ne' l'art. 5 L. n. 386 del 1989, ne' altre disposizioni legislative idonee a fungere da parametro costituzionale garantiscono alle regioni (e alle province autonome) una quota determinata di esso, vale a dire una quantita' di risorse finanziarie definita direttamente o attraverso il rinvio ad indici precisi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento all'art. 5, primo comma, della L. 30 novembre 1989, n. 386).
Massima n. 16410
Nella legge quadro sui trasporti pubblici locali (n. 151 del 1981) sono contenuti principi di coordinamento finanziario - intesi a realizzare l'equilibrio economico delle aziende di trasporto - che non possono non vincolare anche le regioni (e le province) ad autonomia speciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 18, primo comma, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 18, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; 3, lett. g), dello Statuto per la Sardegna; 17, dello Statuto per la Sicilia; 2, lett. h), dello Statuto per la Valle d'Aosta e 53 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182; 4, n. 11, dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia).
Massima n. 16423
Le norme del d.l. n. 415 del 1989 che dispongono la riduzione delle entrate finanziarie delle regioni (o province) ad autonomia speciale non possono qualificarsi come norme di imposizione tributaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. ed all'art. 38 dello Statuto per la Regione siciliana - della questione di costituzionalita' degli artt. 18, 19 e 20, d.l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito in L. 28 febbraio 1990 n. 38).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20, lett. b), c), d), e) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ("Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie"), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento all'art. 40, ultimo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), agli artt. 4, 5,,6, 8, 9, 10, 16, 69 e ss. del medesimo Statuto, nonché agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed agli artt. 3, 32, 116 e 97 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 (limitatamente alla lett. a per la Regione Trentino-Alto Adige) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Sardegna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento, rispettivamente, all'art. 52, ultimo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), all'art. 40, ultimo comma, del medesimo Statuto, all'art. 44, ultimo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), all'art. 47, ultimo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna) ed all'art. 44 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20, considerati nel loro complesso, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, 4, 5 e 6 e al Titolo III (artt. 7-14) dello Statuto della Regione Sardegna, all'art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana, agli artt. 2, 3 e 4, e al Titolo III dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al Titolo VI dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché agli artt. 119 ed 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 27 della legge n. 468 del 1978, ed agli artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle Regioni Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3, 32 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento all'art. 5, primo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, primo periodo, e dell'art. 20 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Regioni Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 119, 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 27 della legge n. 268 del 1978, nonché in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. a) del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con il ricorso dicato in epigrafe, dalla Regione Trentino- Alto Adige, in riferimento agli artt. 119, 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 27 della legge n. 268 del 1978, nonché in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle Regioni Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, n. 18, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; 3, lett. g) dello Statuto della Regione Sardegna; 17 dello Statuto della Regione Siciliana; 2, lett. h) dello Statuto della Regione Valle d'Aosta e 53 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182; 4, n. 11, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 53 della Costituzione e all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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