Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/1990
Corte cost., ord. 15 maggio 1990, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/1990
- Data di deposito
- 15 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 442, codice di procedura penale 1930
- art. 438, codice di procedura penale 1930
- art. 440, codice di procedura penale 1930
- art. 247, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
Parametri
Massime
Massima n. 15599
Del tutto conforme, sul punto, all'ordinanza n. 210/90. - S. n. 66/1990 e O. nn. 173/1990 e 174/1990.
Massima n. 15600
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 66/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt.3, 24, 25, 27, 101, 102, 107 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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