Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1990

Corte cost., ord. 2 gennaio 1990, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
10/1990
Data di deposito
2 gennaio 1990
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 265 del 28 luglio 1989
  • art. 1, decreto-legge n. 265 del 28 luglio 1989
  • art. 2, decreto-legge n. 265 del 28 luglio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 14831

Manifesta inammissibilita' della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge impugnato. - O. n. 555/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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